Oggetto: Disposizioni relative alla
costituzione delle graduatorie per il conferimento
di supplenze per i posti di contingente statale operanti nelle
istituzioni scolastiche italiane e nelle iniziative scolastiche
all'estero previste dal D.L.vo 16/4/1994, n. 297 e successive modifiche
- Triennio 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008
La presente circolare
stabilisce le modalità per la
costituzione delle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di
contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane
all'estero, previste dal D.L.vo n. 297/1994, valide per il triennio
2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008.
Le disposizioni della presente circolare devono essere pubblicate
all'albo delle Rappresentanze diplomatiche, ovvero degli Uffici
consolari e delle scuole statali interessate, e all'albo dell'Ufficio IV
- D.G.P.C.C. del Mae. La pubblicazione deve avvenire il 21 marzo 2005
sia per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale (1
settembre-31 agosto) sia per quelle che seguono il calendario australe
(1 marzo-28 febbraio). Unitamente alla pubblicazione della circolare,
l'Autorità consolare dispone la pubblicazione dell'elenco delle scuole
(statali, paritarie, legalmente riconosciute, con presa d'atto e
straniere) nonché dei corsi di Lingua e cultura italiana di cui all'art.
636 del D.L.vo n. 297/1994, ove siano presenti posti di contingente
statale, funzionanti nella propria circoscrizione. Provvede, inoltre, a
dare comunicazione al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Uff.
IV dell'avvenuta pubblicazione della circolare.
La presente circolare viene anche pubblicata sul sito internet del
Ministero degli Affari Esteri:
www.esteri.it/ (politica estera - grandi temi - politica
culturale - attività - istituzioni scolastiche - supplenze all'estero),
insieme all'elenco generale dei posti di contingente e degli
insegnamenti attivati nelle istituzioni scolastiche italiane, straniere
e internazionali e nelle iniziative scolastiche italiane all'estero, e
insieme all'elenco generale delle scuole italiane all'estero.
GRADUATORIE RELATIVE AI POSTI DI
CONTINGENTE STATALE ALL'ESTERO
1. A decorrere dall'anno scolastico 2005/2006, in relazione ai posti di
contingente costituiti nelle istituzioni e iniziative scolastiche
italiane e straniere all'estero e agli insegnamenti effettivamente
impartiti nelle scuole statali, sono costituite specifiche graduatorie
per ogni classe di concorso, suddivise nelle seguenti 3 fasce, che
vengono utilizzate in ordine prioritario:
• Prima fascia:
a) aspiranti inclusi, in Italia, nelle graduatorie permanenti di cui al
comma 6 dell'art. 1 della legge n. 124/1999 e legge n. 143/2004, per la
medesima classe di concorso cui è riferita la graduatoria,
residenti nel Paese ospite da almeno un anno;
b) aspiranti inclusi, in Italia, nelle graduatorie permanenti di cui al
comma 6 dell'art. 1 della legge n. 124/1999 e legge n. 143/2004, per la
medesima classe di concorso cui è riferita la graduatoria,
non residenti nel Paese ospite.
• Seconda fascia:
a) gli aspiranti forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di
specifica idoneità o abilitazione conseguita a seguito di partecipazione
a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento
dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle Scuole di
specializzazione di cui all'art. 4 della legge n. 341/1990, ovvero a
seguito del conseguimento di laurea in Scienze della formazione primaria
(legge n. 53/2003), residenti nel Paese
ospite da almeno un anno. Sono, inoltre,
inseriti in tale graduatoria coloro che hanno ottenuto il riconoscimento
professionale ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51,
purché residenti nel Paese ospite da almeno un
anno;
b) gli aspiranti forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di
specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di
partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di
superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle
Scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge n. 341/1990,
ovvero a seguito del conseguimento di laurea in Scienze della formazione
primaria (legge n. 53/2003), non
residenti nel Paese ospite. Sono,
inoltre, inseriti in tale graduatoria coloro che hanno ottenuto il
riconoscimento professionale ai sensi delle direttive comunitarie 89/48
e 92/51.
• Terza fascia:
a) gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso
all'insegnamento richiesto, residenti nel
Paese ospite da almeno un anno;
b) gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso
all'insegnamento richiesto, non residenti
nel Paese ospite.
I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli
stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti
di ruolo, sono i seguenti:
a) Posti di insegnamento di scuola
materna:
– diploma di scuola magistrale, purché conseguito entro l'a.s.
2001/2002;
– diploma di istituto magistrale, purché conseguito entro l'a.s.
2001/2002;
– laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di
insegnanti di scuola materna.
b) Posti di insegnamento di scuola
elementare e corsi di Lingua e cultura italiana a livello elementare:
– diploma di istituto magistrale, purché conseguito entro l'a.s.
2001/2002;
– laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di
insegnanti di scuola elementare.
c) Cattedre di scuola secondaria di I
grado e corsi di Lingua e cultura italiana a livello medio:
– titoli previsti dal D.M. 30/1/1998 n. 39 e successive integrazioni e
modificazioni, e lauree specialistiche equiparate ai sensi del D.M. 9
febbraio 2005, n. 22 per l'accesso a classi di concorso della scuola
secondaria di I grado;
– per i corsi di Lingua e cultura italiana a livello medio, titoli
previsti dal D.M. del M.P.I. n. 334 del 24/1/1994 e successive
modificazioni per accedere all'insegnamento nella classe di concorso
43/A, italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola
media, oppure la laurea in Lingue e letterature straniere moderne,
purché sia stata conseguita previo superamento di un corso biennale di
Lingua o letteratura italiana, o insegnamenti equiparati come da tabella
di omogeneità allegata alla presente circolare (All. 4).
d) Cattedre di scuola secondaria di II
grado:
– titoli previsti dal D.M. 30/1/1998 n. 39 e successive integrazioni e
modificazioni, e lauree specialistiche equiparate ai sensi del D.M. 9
febbraio 2005, n. 22 per l'accesso a classi di concorso della scuola
secondaria di II grado;
– la laurea in Scienze delle attività motorie e sportive è titolo di
accesso alle graduatorie 29/A e 30/A, per effetto dell'equiparazione,
disposta dalla legge 18 giugno 2002, n. 136, con il diploma di Istituto
superiore di educazione fisica (Isef).
2. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, sia ai fini
dell'accesso sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla
tabella di valutazione dei titoli annessa alla presente circolare, solo
se siano stati già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo
italiano, ai sensi dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148.
REQUISITI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE E TITOLI SPECIFICI PER L'ACCESSO ALLE GRADUATORIE
3. Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie devono essere in
possesso, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto
dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante norme di elezione e nomine presso
le regioni e gli enti locali;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 65 (età prevista per
il collocamento a riposo d'ufficio);
d) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, tenuto conto anche
delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992,
che l'Amministrazione ha facoltà di
accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro
che si collochino in posizione utile per il conferimento di supplenze;
e) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini
soggetti a tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. n. 693/1996 e legge n.
226/2004).
4. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
5. Non possono presentare domanda:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle
sanzioni disciplinari previste dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla
legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale
degli insegnanti;
f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
g) gli insegnanti assunti a tempo determinato che siano incorsi nella
sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea
dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
6. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione
può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non
in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento
della procedura.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
7. E' consentito presentare domanda di inserimento nelle graduatorie
delle istituzioni e iniziative scolastiche (1) comprese nel territorio
di non più di due circoscrizioni consolari (2).
8. Per essere inseriti nelle graduatorie, gli aspiranti supplenti sono
tenuti a presentare domanda in carta semplice secondo il modello 1 (All.
1), che deve essere compilato in tutte le sue parti o riprodotto
integralmente. La domanda deve essere datata e sottoscritta
dall'interessato, in tutte le sue parti. La firma non è soggetta ad
autenticazione. Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di
cui alla legge n. 124/1999 e legge n. 143/2004 compileranno, invece, il
modello 2 (All. 2), indicando il punteggio con cui sono inseriti nelle
predette graduatorie.
9. Con un unico modello potrà essere richiesto l'inserimento in tutte le
classi di concorso, per cui si ha titolo a insegnare, presenti in una
delle due circoscrizioni consolari prescelte. Si dovrà utilizzare un
distinto modello per ciascuna delle due circoscrizioni.
10. La domanda deve essere rivolta all'Autorità responsabile delle
graduatorie in cui si chiede di essere inseriti e spedita, entro i
termini stabiliti, all'indirizzo del
Consolato o Ambasciata competente per territorio
(nel caso delle scuole statali di Addis Abeba, Asmara, Istanbul, Atene,
Parigi, Madrid, Barcellona, Zurigo, la domanda andrà spedita
all'indirizzo delle scuole).
11. Le domande di inclusione in graduatoria devono essere inviate a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
20 aprile 2005 sia
per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale, sia
per quelle che seguono il calendario australe (fa fede la data del
timbro postale).
12. Nel modulo di domanda e nelle relative avvertenze - che fanno parte
integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le
indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della
costituzione delle graduatorie; vigono, al riguardo, le disposizioni
legislative e regolamentari di cui al T.U. in materia di documentazione
amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
13. E' ammessa la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui
l'aspirante sia in possesso esclusivamente entro la data di scadenza del
termine di presentazione della domanda.
14. In deroga al termine di cui al precedente punto, gli aspiranti che
si trovino di fronte a procedure per il conseguimento dell'abilitazione,
a seguito del superamento dell'esame finale sostenuto nelle scuole di
specializzazione di cui agli artt. 3, commi 2 e 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341, hanno titolo a richiedere, per i corrispondenti
insegnamenti, l'inclusione nelle graduatorie degli abilitati con
carattere di riserva, e tale indicazione sarà ritenuta valida purché,
entro il 15 luglio 2005, la relativa procedura sia ultimata e
l'aspirante abbia conseguito l'abilitazione. A tal fine, entro il
predetto termine, gli aspiranti dovranno inviare apposita comunicazione
telegrafica all'Autorità cui è stata inviata la domanda, specificando
l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con cui è stata
conseguita l'abilitazione. Decorso tale termine senza che la procedura
sia stata ultimata o che l'abilitazione sia stata conseguita, gli
aspiranti predetti sono inclusi nella graduatoria dei non abilitati.
15. In deroga al termine di cui al punto 16, gli aspiranti che si
trovino di fronte a procedure per l'inclusione, in Italia, nelle
graduatorie permanenti di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge n.
124/1999, per la medesima classe di concorso cui è riferita la
graduatoria, hanno titolo a richiedere, per i corrispondenti
insegnamenti, l'inclusione nelle graduatorie degli inclusi in
graduatoria permanente, con carattere di riserva, e tale indicazione
sarà ritenuta valida purché, entro il 15 luglio 2005, la relativa
procedura sia ultimata e l'aspirante sia incluso, in Italia, in
graduatoria permanente per la medesima classe di concorso cui è riferita
la graduatoria. A tal fine, entro il predetto termine, gli aspiranti
dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica all'Autorità cui è
stata inviata la domanda, specificando l'avvenuto completamento della
procedura e il punteggio con cui sono stati inclusi. Decorso tale
termine senza che la procedura sia stata ultimata, gli aspiranti
predetti sono inclusi nella graduatoria in cui risulta abbiano titolo.
16. I candidati che conseguano l'abilitazione o l'idoneità
all'insegnamento di cui al precedente punto 7, lettere c), d), nel corso
del periodo di validità delle graduatorie redatte ai sensi della
presente circolare possono, dietro presentazione di apposita istanza
documentata, essere inseriti in coda alle graduatorie di seconda fascia,
nell'anno scolastico successivo al conseguimento dell'abilitazione o
idoneità, con il punteggio loro spettante secondo la tabella di
valutazione dei titoli annessa alla presente circolare. La domanda di
inserimento in coda dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta
di ritorno all'Autorità responsabile delle graduatorie.
17. I candidati che ottengano l'inserimento nelle graduatorie permanenti
di cui alla legge n. 124/1999 e legge n. 143/2004 nel corso del periodo
di validità delle graduatorie redatte ai sensi della presente circolare
possono, dietro presentazione di apposita istanza documentata, essere
inseriti in coda alle graduatorie di prima fascia, nell'anno scolastico
successivo al conseguimento dell'abilitazione o idoneità, con il
punteggio acquisito nelle suddette graduatorie permanenti. La domanda di
inserimento in coda dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta
di ritorno all'Autorità responsabile delle graduatorie.
18. L'aspirante già incluso nelle graduatorie per il triennio 2001/2004,
ove intenda permanere nella medesima circoscrizione consolare, può
presentare domanda di mantenimento o aggiornamento del punteggio nelle
graduatorie medesime compilando il modello di domanda con l'indicazione
dei soli titoli valutabili che non siano già stati prodotti all'atto
della precedente domanda di inclusione per il triennio di vigenza delle
graduatorie in questione. Ove l'aspirante abbia titolo a permanere nella
medesima fascia di precedente inclusione in graduatoria, l'indicazione
del titolo di accesso alla graduatoria deve essere omessa. Gli aspiranti
inclusi nelle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/1999 e
legge n. 143/2004, invece, dovranno comunque compilare e spedire il
modello 2 (All. 2)
19. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna
certificazione. Nella fase di costituzione delle graduatorie in
questione, l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole
graduatorie richieste, e la conseguente posizione occupata, derivano
esclusivamente dai dati riportati nel modulo domanda. Per i controlli in
merito alle dichiarazioni degli aspiranti vige quanto disposto dagli
artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Qualora il dirigente
scolastico o, in mancanza, l'Autorità consolare rilevino dichiarazioni
mendaci, provvederanno alle conseguenti determinazioni, sia ai fini
dell'eventuale responsabilità penale di cui all'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, sia ai fini delle esclusioni, ovvero ai fini della
rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati.
20. Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie dei residenti, gli
aspiranti residenti all'estero dovranno allegare alla domanda apposita
certificazione, rilasciata dal Paese ospite, che ne attesti la residenza
da almeno un anno.
21. Gli aspiranti a supplenze presso le scuole straniere, le scuole
internazionali, le scuole private italiane all'estero (paritarie,
legalmente riconosciute o con presa d'atto) o nei corsi previsti
dall'art. 636 D.L.vo n. 297/1994 sono tenuti a verificare l'esistenza di
posti statali previsti dal contingente rispettivamente presso la scuola
o la circoscrizione consolare di competenza.
(1) Per
istituzioni
scolastiche si intendono:
– scuole statali;
e, ove vi siano posti di contingente
statale:
– scuole internazionali;
– scuole straniere con sezioni italiane;
– scuole private (paritarie, legalmente
riconosciute o con presa d'atto).
Per
iniziative
scolastiche all'estero si intendono: corsi di Lingua e cultura italiana
a livello elementare e medio previsti dal D.L.vo n. 297/1994 ove siano
posti di contingente statale.
(2)
Per circoscrizione consolare si intende l'ambito territoriale di
competenza dell'Ufficio consolare.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
22. Costituiscono motivi di esclusione:
a) la domanda priva della firma del candidato;
b) la domanda presentata oltre il termine stabilito;
c) la mancanza dei requisiti generali richiesti, previsti ai punti 3 e
4.
L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese
dall'aspirante nella propria domanda, ovvero sulla base di accertamenti,
eventualmente effettuati dall'Autorità preposta a gestire la domanda.
23. Il candidato è escluso dalle graduatorie per le quali non sia in
possesso del relativo titolo di accesso.
24. Gli aspiranti che abbiano chiesto l'inclusione in graduatoria di più
di due circoscrizioni consolari sono esclusi, per il periodo di
validità, da tutte le graduatorie per le quali abbiano presentato
domanda.
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE
GRADUATORIE
25. Il dirigente scolastico di nomina ministeriale o, in mancanza,
l'Autorità consolare, esaminate le domande presentate dagli aspiranti,
attribuisce i punteggi sulla base delle annesse tabelle di valutazione
dei titoli e procede alla compilazione delle graduatorie, distintamente
per la scuola materna, per la scuola elementare, per i corsi di Lingua e
cultura a livello elementare, per i corsi di Lingua e cultura a livello
medio e per ciascuna delle classi di concorso di scuola secondaria
previste dal citato decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998,
relative ai posti di contingente statale istituiti nella circoscrizione
consolare e agli insegnamenti impartiti nell'istituzione scolastica
statale. Nel caso di aspiranti che richiedano l'inclusione nella prima
fascia a) e b) di cui al punto 2 della presente circolare, il dirigente
scolastico di nomina ministeriale o, in mancanza, l'Autorità consolare,
inserisce i candidati nella graduatoria richiesta in base al punteggio
dagli stessi dichiarato. In caso di parità di punteggio, si applicano i
criteri di preferenza di cui al successivo punto 26.
26. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza,
ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive integrazioni e
modificazioni
RECLAMI E RICORSI
27. Le graduatorie provvisorie redatte ai sensi della presente circolare
sono pubblicate, in data 30 maggio 2005, all'albo della Rappresentanza
diplomatica, ovvero dell'Ufficio consolare, e delle istituzioni
scolastiche interessate. Per favorirne la consultazione e la conoscenza,
anche ai fini della presentazione di eventuali reclami, le graduatorie
vengono anche pubblicate sui siti internet delle Ambasciate o Uffici
consolari, ove presenti (vedi All. 5).
28. Avverso le graduatorie medesime è ammesso reclamo, che deve essere
rivolto al dirigente scolastico o all'Autorità consolare responsabile
delle graduatorie, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie.
29. Dopo la decisione sui reclami, che dovrà avvenire entro 30 giorni
dal ricevimento del reclamo, le graduatorie definitive sono affisse
all'albo della sede consolare e presso l'istituzione scolastica
interessata.
30. L'Autorità consolare provvede ad inviare copia delle graduatorie
definitive al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Ufficio IV -
e, per conoscenza, alla D.G.I.E.P.M. - Ufficio II -, subito dopo
l'affissione all'albo.
31. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami,
le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie
medesime è esperibile il ricorso al Tar o il ricorso straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.
32. L'Amministrazione, con
riferimento alla legge 31/12/1996 n. 675 e successive integrazioni e
modifiche, recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri
soggetti, si impegna a utilizzare i dati personali forniti
dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle
procedure previste dalla presente circolare. |