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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 23 dicembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Le disposizioni del
presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione
dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici
nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo.
2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1
risponde alle seguenti finalità:
- miglioramento dei servizi;
- trasparenza dell'azione
amministrativa;
- potenziamento dei supporti conoscitivi
per le decisioni pubbliche;
- contenimento dei costi dell'azione
amministrativa.
3. Lo sviluppo dei
sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti
criteri:
- integrazione ed interconnessione dei
sistemi medesimi;
- rispetto degli standard definiti anche
in armonia con le normative comunitarie;
- collegamento con il sistema statistico
nazionale.
4. Allo scopo di
conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di
tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i
concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e
di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7.
Art. 2
1. Le amministrazioni
provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo
sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati.
2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente
motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche
tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano
triennale di cui all'art. 9.
3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di
informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i poteri
dell'Autorità prevista all'art. 4, e conservano la titolarità dei
programmi applicativi.
Art. 3
1. Gli atti
amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di
norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la
riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni
e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché
l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono
essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile
dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la
validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista
l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione
a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile.
Art. 4
1. È istituita l'Autorità
per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, denominata
"Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Modifiche introdotte
ex articolo 42 della Legge n. 675 del 31 Dicembre 1996.
2. L'Autorità è organo collegiale
costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate
di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa
moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del
presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su
proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina
con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli
altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di
ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal relativo
curriculum di cui è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata
dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di
qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni
successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei
settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti
universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati,
rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al fine
della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità
medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente
dell'Autorità ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del
presidente dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni,
può essere confermato, anche più di una volta, ed è soggetto alle
disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al
Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.
Art. 5
1. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del
ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può
comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per
il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero
dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo
restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano
altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come
determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti
per la categoria IV per il triennio 1996-1998.
Articolo sostituito
ex art. 4-ter del Decreto Legge n. 163 del 12 Maggio 1995.
2. L'Autorità provvede all'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione
dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti, nei limiti dei fondi
da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti
mediante variazione compensativa disposta con decreto del Ministro del
tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente, alle spese di
funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti innovativi. La
gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei
conti.
Art. 6
1. Nella fase di prima
attuazione del presente decreto, l'Autorità si avvale, per lo svolgimento
dei propri compiti, di personale dipendente da amministrazioni o enti
pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica,
in posizione di comando, di distacco o, nel limite massimo del contingente
previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400,
di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonché di
personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle norme di
diritto privato, fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta
unità. L'Autorità può avvalersi di consulenti o di società di
consulenza.
2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità riferisce al
Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e formula
proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine
all'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Autorità.
Art. 7
1. Spetta all'Autorità:
- dettare norme tecniche e criteri in
tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro
qualità e relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici
riguardanti la sicurezza dei sistemi;
- coordinare, attraverso la redazione di
un piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali
interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni;
- promuovere, d'intesa e con la
partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni interessate,
progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica
previsti dal piano triennale e sovrintendere alla realizzazione dei
medesimi anche quando coinvolgono apparati amministrativi non statali,
mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite
conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente;
- verificare periodicamente, d'intesa
con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle
singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici
dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di
metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità;
- definire indirizzi e direttive per la
predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di
sistemi informativi automatizzati e di programmi per il reclutamento
di specialisti, nonché orientare i progetti generali di formazione
del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di
tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della
pubblica amministrazione;
- fornire consulenza al Presidente del
Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti di legge in
materia di sistemi informativi automatizzati;
- nelle materie di propria competenza e
per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con gli organi
delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed
internazionali, in base a designazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
- proporre al Presidente del Consiglio
dei Ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle
regioni, agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati
ed ai concessionari di pubblici servizi;
- comporre e risolvere operativi tra le
amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati;
- esercitare ogni altra funzione utile
ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche
al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni
informatiche.
2. Anche nell'attuazione
di quanto disposto dal comma 1, lettera h), l'Autorità può proporre al
Presidente del Consiglio dei Ministri la stipulazione di protocolli di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con l'Unione delle province italiane (UPI), con
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione
nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), con l'Unione
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere),
nonché con enti e società concessionari di pubblici servizi in materia
di pianificazione degli investimenti, di linee di normalizzazione e di
criteri di progettazione di sistemi informativi .
3. Spettano inoltre all'Autorità le funzioni ad essa riferibili in base
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
4. L'Autorità può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere
ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti.
Art. 8
1. L'Autorità esprime
parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione
di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto
concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli
articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come
rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio
di Stato é obbligatoria oltre detti limiti ed é in tali casi formulata
direttamente dall'Autorità. La richiesta di parere al Consiglio di Stato
sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità.
2. Il parere dell'Autorità é reso entro il termine di sessanta giorni
dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Comma aggiunto ex art.
6, comma 18, della Legge n. 537 del 24 Dicembre 1993.
Art. 9
1. L'Autorità fissa
contenuti, termini e procedure per la predisposizione del piano triennale
e delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma 1, lettera
b).
2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive
revisioni annuali:
- l'Autorità elabora le linee
strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1,
comma 2;
- le amministrazioni propongono una
bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria
competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno
del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo,
mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da
avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e
costi di realizzazione e modalità di affidamento;
- l'Autorità redige il piano triennale
sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la
coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera a), integrandole
con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni
informativi e determinando i contratti di grande rilievo.
3. Il piano triennale ed
i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità sono approvati
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica,
entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare
per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di
finanza pubblica.
4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il
30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta
nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle
amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione
effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al
Parlamento.
Art. 10
1. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni
amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua,
sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un
dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia
prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale
responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti
dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la
responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione
con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art.
7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti
del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente
responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire
alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità
entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato
dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione
delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane
utilizzate e dei benefici conseguiti.
Art. 11
1. Le amministrazioni,
d'intesa con l'Autorità, riservano una quota dei posti di dirigente della
dotazione complessiva della medesima qualifica per l'inquadramento del
personale specificamente qualificato nello svolgimento di attività
relative ai sistemi informativi automatizzati, purché in possesso dei
requisiti richiesti per l'accesso a tale qualifica.
2. I dirigenti di cui al comma I coordinano i sistemi informativi
impiegati nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione del
dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, e si avvalgono del
personale dipendente specificamente adibito allo sviluppo, gestione e
manutenzione dei sistemi informativi automatizzati.
3. Il personale addetto alle attività relative ai sistemi informativi
automatizzati può essere tenuto alle prestazioni lavorative anche in ore
notturne e durante i giorni festivi, con i trattamenti retributivi ed i
turni previsti dai contratti collettivi.
Art. 12
1. Le clausole generali
dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di
sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità.
2. I capitolati prevedono in ogni caso:
- le modalità di scelta del contraente,
secondo le disposizioni della normativa comunitaria;
- i criteri per la vigilanza in corso
d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo;
- i criteri di individuazione delle
singole componenti di costo e del costo complessivo;
- le penali per i ritardi, per la scarsa
qualità dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi,
nonché i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione,
sostituzione;
- le modalità per la consegna o
l'acquisizione dei beni e servizi forniti;
- i criteri e le modalità di eventuali
anticipazioni;
- i requisiti di idoneità del personale
impiegato dal soggetto contraente;
- le ipotesi e i limiti dell'affidamento
da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni
contrattuali;
- il rilievo degli studi di fattibilità
ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione,
realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa;
- l) la dichiarazione che i titoli dei
programmi applicativi sviluppati nell'ambito di contratti di fornitura
siano le amministrazioni.
2 bis. L'Autorità, nel
rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può
stipulare convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad
accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva
stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti,
ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al prescritto parere di congruità economica.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni
possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di
singole clausole, per adeguarli alle finalità e ai principi del presente
decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall' Autorità.
Art. 13
1. La stipulazione da
parte delle amministrazioni di contratti per la progettazione,
realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi
informativi automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo ai
sensi dell'art. 9 e dell'art. 17, è preceduta dall'esecuzione di studi di
fattibilità volti alla definizione degli obiettivi organizzativi e
funzionali dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di
fattibilità sia affidato ad impresa specializzata, questa non ha facoltà
di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti sopra
menzionati.
2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 è oggetto di periodico
monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità. Il
monitoraggio è avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei
contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano già stati
stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero,
su sua richiesta, l'Autorità. In entrambi i casi l'esecuzione del
monitoraggio può essere affidata a società specializzata inclusa in un
elenco predisposto dall'Autorità e che non risulti collegata, ai sensi
dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei
contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorità si
sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico
dell'Autorità, salve le ipotesi in cui l'amministrazione provvede alla
predetta esecuzione direttamente o tramite società specializzata.
3. Non è consentito il rinnovo alla medesima impresa contraente dei
contratti di cui al comma 1 ove non sia stata dapprima effettuata la
verifica dei risultati conseguiti in precedenza, nei modi previsti
dall'art. 7, comma 1, lettera d). Qualora motivi di continuità del
servizio imponessero il rinnovo, questo è disposto per il solo periodo
necessario a far compiere la verifica. L'impresa contraente è tenuta ad
offrire piena collaborazione all'Autorità durante lo svolgimento della
verifica dei risultati, pena l'esclusione della partecipazione
all'aggiudicazione successiva.
Art. 14
l. I contratti e i
relativi atti di esecuzione in materia di sistemi informativi
automatizzati stipulati dalle amministrazioni statali sono sottoposti al
controllo successivo della Corte dei conti.
2. La Corte riceve entro trenta giorni dalla stipulazione i contratti e
successive periodiche informazioni sulla gestione dei medesimi, anche
sulla base di proprie specifiche richieste.
3. La Corte comunica all'Autorità gli eventuali rilievi formulati alle
amministrazioni.
4. L'Autorità è tenuta a conformarsi, nella propria attività, alla
pronuncia della Corte. In caso di motivato dissenso, l'Autorità può
chiedere al Consiglio dei Ministri di rappresentare alla Corte i motivi
del dissenso. La Corte riferisce annualmente al Parlamento sui risultati
del controllo.
Art. 15
l. Le amministrazioni e
le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorità ogni
informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti o comportamenti che
possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle regole della
concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle
amministrazioni, l'Autorità invita le amministrazioni competenti ad
assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle
imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di
contratti di fornitura con le amministrazioni.
Art. 16
1. Entro il 31 dicembre
l993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con
l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le
disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi
informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa
nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di
consultazioni elettorali nazionali ed europee.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi
informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai
regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Restano
comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge
1° aprile 1981, n. 121, e dei relativi provvedimenti di attuazione
concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art.
8 della stessa legge.
3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1
hanno facoltà di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità di
cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi
le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere
di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4,
ridotti della metà.
4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la progettazione, lo
sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al
comma l sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo
l'indicazione dell'amministrazione interessata.
5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che
svolgono la loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di
dati personali.
7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi
informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì individuate
particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione
all'Amministrazione della giustizia.
Art. 17
1. Al fine di non
ostacolare i processi di automazione in atto, in fase di prima attuazione
del presente decreto l'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei
Ministri una procedura semplificata per l'approvazione degli studi di
fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei
sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e
1994.
Esteso ai Progetti 1995 e 1996 ex art. 4-bis del
Decreto Legge n. 163 del 12 Maggio 1995
2. In attesa dell'approvazione del primo piano triennale, l'Autorità
determina caso per caso i contratti di grande rilievo, previa
comunicazione da parte delle amministrazioni di tutti i contratti in via
di stipulazione.
3. In deroga a quanto previsto dal presente decreto, per i contratti in
corso di rinnovo o che vengano a scadenza entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto è in facoltà delle
amministrazioni di prorogare i rapporti contrattuali per un periodo non
superiore a tre anni, oppure di far ricorso ad apposito atto di
concessione di durata non superiore al triennio, qualora il contratto da
rinnovare intercorra con società specializzata avente comprovata
esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica di sistemi
informativi complessi. Agli atti relativi si applicano le disposizioni di
cui all'art. 14.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre
il 31 dicembre 1993, il commissario straordinario del Governo, nominato
con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1992, è
presidente dell'Autorità. Durante tale periodo non si applica il regime
di incompatibilità previsto, per il presidente, dall'art. 4, comma 3.
Art. 18
1. Alle materie regolate
dal presente decreto non si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n.94, e
nell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.
2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 27, comma primo, n.
9) e, limitatamente ai riferimenti all'informatica, n. 3), della legge 29
marzo 1983, n.93.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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