Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in
particolare l'articolo 43, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del
Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge
n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari
già adottate, ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE,
successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, l'attuazione delle d adottata nella riunione del 7 luglio;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica
e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. - Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in
tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,
dei servizi di protezione civile, nonchè nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università,
degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di
trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo
conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, (...) individuate con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4 bis. Il datore di lavoro che esercita le
attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività,
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4 ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal
presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'articolo 4,
commi 1, 2, 4 lettera a) e 11 primo periodo.
Art. 2. - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio
lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività
per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso
datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono
altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della
determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere
particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo
e l'organizzazione dell' impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero
dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende
il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai
rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno
dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in
igiene industriale o in fisiologia, ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed
altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in
igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e
protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità
adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di
seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o
misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico,
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e
tecnico-funzionale.
Art. 3. - Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della
salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza;
b) eliminazione dei rischi n relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro
riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un
complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò
che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori
che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici
e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione
dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione
a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di prono
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed
immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e
partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti
la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene
ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per
i lavoratori.
Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del
dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro (...) in relazione
alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta,
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1,
il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per
la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e
di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione
di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda
ovvero unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui
all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui
all'articolo 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16,
il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure
necessarie (...) per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in
particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio
di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in
relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute
e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene
conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e
idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ;
e) prende le misure appropriate affinché
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del
medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi
e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori,
in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i
lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e
le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare,
mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle
informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'articolo 19 comma 1 lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per
evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono
annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di
almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data
di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al
modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la commissione consultiva permanente, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato
sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di
tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle
leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la
sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) ;
q) adotta le misure necessarie ai fini
della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di
pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero
delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di
cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei
casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 ed il
documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso
l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne
consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o
più decreti da emanarsi entro il 31/3/1996 da parte dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di
cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio
1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive e altre attività
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9,
primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa
pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti
superiore a quello indicato nell'Allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una
sola volta all'anno della visita di cui all'articolo 17, lettera h), degli ambienti di
lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite
ulteriori, allorchè si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate
nella nota (1) dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonchè delle
aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2
e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni
caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende
che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate
nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria del
commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi
strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la
sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Art. 5. - Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della
propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le
apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto
e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro,
al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e
c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione
i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti
nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei
fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e
degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di
salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché
dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti;.
2. Sono vietati la fabbricazione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di
impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme
di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano
accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti,
macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del
lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli
altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Art. 7. - Contratto di appalto o contratto
d'opera.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei
lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o
a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in
appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare
e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di
lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto
dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al
fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove
la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende
ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Art. 8. - Servizio di prevenzione e
protezione.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore
di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio
di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le
regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in
possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per
la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in
numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo
adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il
datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e
protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200
lavoratori dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50
lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la
capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono
insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni
all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle
caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a
prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve
possedere attitudini e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi,
nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone
o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in
materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato
del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della
persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella
quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e
protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati
svolti;
c) il curriculum professionale.
Art. 9. - Compiti del servizio di prevenzione
e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le
misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i
sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le
varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di
tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di
prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione
e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle
malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e
protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di
cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è
utilizzato dal datore di lavoro.
Art. 10. - Svolgimento diretto d parte del
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di
prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art.
8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i
compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di
lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di
svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti
di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e
delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi
tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione
prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di
formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Art. 11. - Riunione periodica di prevenzione e
protezione di rischi.
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che
occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui
partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro
sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione
individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di
eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e
salute di lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che
occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione
che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Capo III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Art. 12. - Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4,
comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e
gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori
incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4 comma 5 lett. a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti
da adottare;
d) programma gli interventi, prende i
provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave
ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza
ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1,
lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per
giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni
ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni
debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Art. 13. - Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un
incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli
impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del
personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al
comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una
zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e
immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende
misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale
azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 15. - Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura
dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il
medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone
presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni,
anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda
direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti
di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di
pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in
relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di
rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 16. - Contenuto della sorveglianza
sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei
casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata
dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui l comma 2 comprendono
esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenti necessari dal
medico competente.
Art. 17. - Il medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela
della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui
all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione
specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria
responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad
agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei
risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso,
gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui
all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di
detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i
cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla
lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia
correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla
predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e
informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per
motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro
che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli
accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o
temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il
lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in
qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o
privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente
capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del
datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per
lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non
può svolgere l'attività di medico competente (...) qualora esplichi attività di
vigilanza.
Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
LAVORATORI.
Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è
eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che
occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente da
lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con
più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai
lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di
elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione
collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione
del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei
rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità
produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende
ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal
decreto di cui all'art.22, comma 7.
Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per
la sicurezza.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono
le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente
in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione
e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti
al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla
evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione
della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione
aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché
quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi
di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non
inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica
dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui
all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di
prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore
di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la
salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve
disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può
subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso,
per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3,
nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
Art. 20. - Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono costituiti
organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei
confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione
e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli
organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla
rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 21. - Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun
lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e
prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e
dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla
normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso,
la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di
cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
Art. 22. - Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro (...) assicura che
ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature d
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente
ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto
ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa
in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di
gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e
dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e
della tipologia delle imprese.
Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.
Art. 23. - V i g i l a n z a.
1. La vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità
sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque
minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di
vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per
attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può
essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il
servizio di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale competente per
territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere
emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di
sanità aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali e aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale
e aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le
Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o
operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel
che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del ministro competente di concerto
con i ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione
della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonchè dei servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie.
Art. 24.- Informazione, consulenza,
assistenza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, l'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della
Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato,
svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle
piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può essere
prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Art. 25. - Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da
emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed
omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.
Art. 26. - Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
1. L'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
(...)
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
Art. 27 - Comitati regionali di
coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da
emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri
generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e
della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il
necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni,
convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI
e dell'UNICEM.
Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti
norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi
di sicurezza [....];
b) si dà attuazione alle direttive in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti
in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre
direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di
natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso
tecnologico.
Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI.
Art. 29. - Statistiche degli infortuni e
delle malattie professionali.
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente
i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti
telematici.
2. L'ISPESL e L'INAIL indicono una conferenza
permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto
previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché
per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e
proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle
malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle
informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività
lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la
classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di
frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in
relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione
delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali,
nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono
individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di
buona tecnica.
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO.
Art. 30. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro,
ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo
nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il
lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si
applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte
di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge
vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate
nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati
tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in
particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i
posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si
applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere
adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e
di igiene personale.
Art. 31. - Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle
prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono
un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente
iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro
sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono
adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,
adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino
agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le
misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza
competente per territorio.
Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che
conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo
scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i
dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto
più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i
dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche
adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza,
destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare
manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Art. 33. - Adeguamenti di norme.
1. L'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
4. L'intestazione del titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:
[...].
5. L'articolo 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi al
lavoro nelle aziende" è soppressa la parola "industriali".
6. L'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
8. L'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...]..
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
11. L'art. 40 del decreto de Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
[...].
13. L'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
14. Le disposizioni di cui al presente articolo
entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art. 34. - D e f i n i z i o n i.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o
fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la
manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno
ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un
lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed
idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed
organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di
lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche
del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle
attrezzature stesse.
4. l datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del
fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di
garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d'uso.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro
impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il
datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato
a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o
manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere
tali compiti.
Art. 36. - Disposizioni concernenti le
attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime giuridico che
regola le operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime è
obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalità e le procedure tecniche delle
relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale
l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, può stabilire modalità e
procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
[...].
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
[...].
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
[...].
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
[...].
8. Le disposizioni del presente articolo entrano
in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art. 37. - Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni
attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni
informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature
anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella
fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono
risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Art. 38. - Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le
attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di
lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35,
comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare
tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre
persone.
Art. 39. - Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di
formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di
lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed
all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a
loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria
iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o
al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle
attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Art. 40. - D e f i n i z i o n i.
1. Si intende per dispositivo di protezione
individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi
non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento
dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale
proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la
dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e
segnalare rischi e fattori nocivi.
Art. 41. - Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi
non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione
del lavoro.
Art. 42. - Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui
al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul
luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di
salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo
le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso
simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere,
anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.
Art. 43. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei
DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi
che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle
eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo
dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche
dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga
una variazione significativa negli elementi di valutazione [....]
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle
norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato,
specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i
DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto
per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni
del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i
lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora
le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure
adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
e) informa preliminarmente l lavoratore dei rischi
dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità
produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza,
se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei
DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 44. - Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al programma di
formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai
sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro
disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento
eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria
iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono
le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore
di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato
nei DPI messi a loro disposizione.
Art. 45. - Criteri per l'individuazione e
l'uso.
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V
costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43,
commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e
dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme
restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego
dei DPI.
Art. 46. - Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso
di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al
31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15,
comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in
vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di
altri Paesi della Comunità europea.
TITOLO V
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art. 47. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle
attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con rischi, tra l'altro, di
lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le
operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori,
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico
che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle
strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare.
Art. 48. - Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte
dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le
misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori
stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una
movimentazione manuale di un carico ad opera dl lavoratore non può essere evitata, il
datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto
più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le
condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in
particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra
l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori
individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che
tale attività comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui
all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.
Art. 49. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante
nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i
rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera
corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
TITOLO VI
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Art. 50. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle
attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano
ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un
mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo
prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove
non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di
cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei
dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.
Art. 51. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o
grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di
immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali,
le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la
stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente
di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una
attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro
ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la
settimana lavorativa.
Art. 52. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione
del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare
riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed
all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene
ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure
appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1,
tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi
riscontrati.
Art. 53. - Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i
compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione
del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle
operazioni.
Art. 54. - Svolgimento quotidiano del
lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività
per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono
stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale
riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una
pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al
videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni
possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne
evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle
interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono
compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare
il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti
parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di
accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Art. 55. - Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori [....], prima di essere addetti
alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per
evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista
effettuati dal medico competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la
necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di
cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono
sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo
oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della
funzione visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi
speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.
Art. 56. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in
base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso
dei videoterminali.
Art. 57. - Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i
lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano
mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente
titolo.
Art. 58. - Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro utilizzati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle
prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto
al comma 1 entro il 1 gennaio 1997.
Art. 59. - Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di
direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione
del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure
delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.
TITOLO VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a
tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti
cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano
alle attività disciplinate dal:
a) decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 962;
b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori
esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica.
Art. 61. - D e f i n i z i o n i.
1. Agli effetti del presente decreto si intende
per agente cancerogeno:
a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della
direttiva 67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45: "Può provocare il cancro"
o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";
b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3,
paragrafo 5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la
menzione R 45: "Può provocare il cancro" o con la menzione R 49: "Può
provocare il cancro per inalazione";
c) una sostanza, un preparato o un processo di cui
all'allegato VIII nonché una sostanza od un preparato prodotti durante un processo
previsto all'allegato VIII.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62. - Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce
l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo,
sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un
procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla
salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire
l'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o
l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è
tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è
tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione
dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
Art. 63. - Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il
datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i
risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare,
delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei
quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione,
della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo perle diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato
solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in
una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati
della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente
titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è
integrato con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la
presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali di cui all'allegato
VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati
cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero
potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota
e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed
il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per l possibile sostituzione
degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso
anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
Art. 64. - Misure tecniche, organizzative,
procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di
lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di
agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti
cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione,
non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei
lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni anche isolando le
lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di
sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai
lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro
funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni
in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è
tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più
vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto
dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un
adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni
per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare
precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un
incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni
dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura
dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che
possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni sono
conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento,
ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti
cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori
ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico
competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali
l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.
Art. 65. - Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi
igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione
idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione
individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di
ogni nuova utilizzazione.
2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare
nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).
Art. 66. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori,
sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per
quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli
lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi
compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare
l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare
indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro
corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di
incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi
1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e
vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei
rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché
gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano
etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e
le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n.
256, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 67. - Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o
incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa
dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente
l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di
riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, essi a loro disposizione dal datore di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la
sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto
all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle
misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Art. 68. - Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative,
come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di
prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei
lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno
accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento
delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e
dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti
alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei
lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità
delle lavorazioni.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme
preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui
all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del
medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base
delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad un stesso agente, l'esistenza di
una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4
il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in
conformità all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile,
una misurazione della concentrazione dall'agente in aria, per verificare l'efficacia delle
misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare
riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività lavorativa.
Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle
sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti
in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente
cancerogeno utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto
registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura a tenuta per il
tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
[....]
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza
competente per territorio e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i
medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore
di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) comunica, all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per
territorio, la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le
eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione, delle relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto Superiore
per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio
di cui a comma 2;
d) in caso di cessazione di attività
dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro e copia dello stesso all'organo di vigilanza
competente per territorio. Consegna all'Istituto Superiore per la Prevenzione e
sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2;
e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno
in precedenza esercitato attività con esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella
sanitaria e di rischio di cui al comma 2;
f) tramite il medico competente comunica ai
lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2 ed al rappresentante
per la sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
3. Le annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2 sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro fino a quaranta anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni.
4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3
è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
5. I modelli e le modalità di tenuta del registro
di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati
con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
6. L'Istituto Superiore per la Prevenzione e
sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi
relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 71. - Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e
private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano
casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti
cancerogeni, trasmettono all'all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul
lavoro copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella
inerente l'anamnesi lavorativa.
2. Presso l'all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio
nominativo dei casi di neoplasia di cui al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono
determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di
neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e
l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità
di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su
richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di
cui al comma 1.
Art. 72. - Adeguamenti normativi.
1. Nelle attività con uso di sostanze o preparai
ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria la menzione R 45: "Può provocare
il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione",
il datore di lavoro applica le norme del presente titolo.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la
commissione tossicologica nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze
e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione
di normative e specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti
cancerogeni.
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a
tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti
biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di
recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 è
soppresso.
Art. 74. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche
se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe
provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità
microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita
in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Art. 75. - Classificazione degli agenti
biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei
seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che
presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che
può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco
probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che
può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente
biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella
comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di
classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi
sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due
possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti
biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Art. 76. - Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare
attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di
vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima
dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo
titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato
all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo
4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova
comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una
variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni
qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via
provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso
alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano
la presenza di microrganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come
definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al
comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli
casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio
diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli
agenti biologici del gruppo 4.
Art. 77. - Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare,
nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di
autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende
utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero
della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5
anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso
dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo
agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego
di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio
diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo
di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni
sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della
sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei
quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e
4.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 78. - Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del
rischio i cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili
relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in
particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici
che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante
dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla
base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono
essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale
è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa
svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note
dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti
biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di
buona prassi microbiologica, e adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure
protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a
titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione
di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei
lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i
risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è
integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che
comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di
cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate,
nonché le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo
4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è
consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso
anche ai dati di cui al comma 5.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 78. - Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del
rischio i cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili
relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in
particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici
che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante
dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla
base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono
essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale
è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa
svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note
dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti
biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona
prassi microbiologica, e adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e
preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a
titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione
di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei
lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i
risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è
integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che
comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di
cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate,
nonché le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo
4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è
consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso
anche ai dati di cui al comma 5.
Art. 79. - Misure tecniche, organizzative,
procedurali.
1. In tutte le attività per le quali la
valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di
lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione
degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici
nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o
potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero
misure di protezione individuali qualora on sia possibile evitare altrimenti
l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre
al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico,
rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare,
manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare
incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul
luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente
realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la accolta,
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante
l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento
dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il
trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
Art. 80. - Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la
valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari
adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi
oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti
protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far
riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che
possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia
la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e,
se necessario, distrutti.
2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare
nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.
Art. 81. - Misure specifiche per le strutture
sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie
e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla
possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei
relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo
di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il
datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di
manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i
materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti
od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o
del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di
infezione sono indicate nell'allegato XII.
Art. 82. - Misure specifiche per i laboratori
e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto
all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi
2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da
laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee
misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di
agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al
secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al
terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al
quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali
con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali
destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di
lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa
uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio
grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti
almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4,
il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare
misure di contenimento più elevate.
Art. 83. - Misure specifiche per i processi
industriali.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto
all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici
dei gruppi 2, 3 e 4, l datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle
elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora
classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori,
il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.
Art. 84. - Misure di emergenza.
1. Se si verificano incidenti che possono
provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3
o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono
accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli
idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto
l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il
rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle
misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione
creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore
di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso
di agenti biologici.
Art. 85. - Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la valutazione di
cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti
biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare
l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e
protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di
agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di
infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi
1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e
ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione
ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio
od incidente.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 86. - Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle attività per le
quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del
medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali,
anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le
quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per
quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione,
da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore
secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente, l'esistenza di
anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma
3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art.
78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai
lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati
nell'allegato XI nonchè sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non
vaccinazione.
Art. 87. - Registri degli esposti e degli
eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti
uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati,
per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di
esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il
registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore di sanità e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e
all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e
comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo nel contempo
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative
cartelle sanitarie e di rischio [....];
c) in caso di cessazione di attività
dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e allorgano di vigilanza
competente per territoriocopia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro
nonché le cartelle sanitarie e di rischio [....];
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno
esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede
all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1,
nonché copia della cartella sanitaria e di rischio [....];
e) tramite il medico competente comunica ai
lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio [....], ed al rappresentante per la
sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma
5, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti
biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni
consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo
tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5. L documentazione di cui ai precedenti commi è
custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro
di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati
con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la
commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero
della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.
Art. 88. - Registro dei casi di malattia e di
decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi
di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie,
pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma
1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il
modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di
trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla
commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui
al comma 1.
TITOLO IX - S A N Z I O N I.
Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli
articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63 commi 1, 4 e 5; 69
comma 5 lettera a); 78 commi 3 e 5; 86 comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5
lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1 lettere d), e)
e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e
4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b), d) e g) e 5;
48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3;
64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5 lettera b); 77,
comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2;
86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire 5 milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4,
lettere b) e c), 5 lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12,
comma 1 lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56,
comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4;
84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 5 lettera o) e 8; 8 comma 11; 11; 70, commi 2 e
3; 87, commi 3 e 4.
Art. 90. - Contravvenzioni commesse dai
preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda
da lire 500 mila a lire 2 milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b),
d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d), e) e 4; 15, comma 1;
30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41;
43, commi 3, 4 lettere a), b), d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62;
63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80,
comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da
lire 300 mila a lire 1 milione per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere c), f),
g), i), m); 7, commi 1 lettera b) e 3; 9, comma 2; 12, comma 1 lettere a), c); 21; 37;
43, comma 4 lettere c), e), f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1
e 4.
Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai
progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori.
1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita
con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta
milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è
punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due
milioni.
Art. 92. - Contravvenzioni commesse dal medico
competente.
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1,
lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1,
lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3; 69, comma 6.
Art. 93. - Contravvenzioni commesse dai
lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5,
comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, commi 1 e 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67,
comma 2; 84, comma 1.
Art. 94. - Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli
articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire centomila a lire trecentomila.
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 95. - Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione del presente
decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza
del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli
adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Art. 96. - Decorrenza degli obblighi di cui
all'art. 4.
1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui
all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi
1. Il datore di lavoro che intraprende
un'attività lavorativa di cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare il documento di cui
all'articolo 4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio
dell'attività.
Art. 97. - Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno
adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione
sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse
anche alle commissioni parlamentari.
Art. 98. - Norma finale.
1. Restano in vigore, in quanto non
specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.