Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
... Omissis ...
Art. 3 - Dichiarazioni temporaneamente
sostitutive
I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e
qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della
prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e
autenticata con le modalità di cui all'art. 20. In tali casi la normale documentazione
sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che
sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed
eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione
irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della
dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.
... Omissis ...
Art. 20 - Autenticazione delle sottoscrizioni
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può
essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a
ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data
e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita,
nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente
che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma. |