
NOTA REDAZIONALE
Il testo in colore attenuato rappresenta le parti
disapplicate, quello in colore alternativo rappresenta
le parti modificate; le parti, infine, in colore evidenziato
indicano le parole chiave dell'articolo.
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PARTE I
TITOLO I - Disposizioni
generali 
CAPO I
Art.
1 - Campo di applicazione
(Disapplicato - CCNL 98/2001 Art. 1)
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato dipendente dalla amministrazione scolastica ed appartenente al comparto
di cui all'Art. 9 del D.P.C.M. 30 Dicembre 1993, n. 593.
Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
- a. Area dei servizi generali, tecnici e
amministrativi;
- b. Area della funzione docente;
- c. Area della specifica dirigenza
scolastica.
2. Con successivo accordo di cui all'Art. 79, le norme del presente contratto saranno raccordate
con le disposizioni dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di
ordinamento scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano e delle relative norme
di attuazione.
3. Con successivo accordo da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente
CCNL saranno disciplinate:
- a. Le specificazioni e le modalità
applicative della normativa di cui al presente CCNL al personale educativo dipendente
dalle istituzioni educative, con riferimento alle funzioni, alle attività di servizio,
all'orario di lavoro, alla formazione ed aggiornamento, alla mobilità professionale e
territoriale, al rapporto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato.
- b. le specificazioni e le modalità
applicative del presente CCNL ai capi d'istituto e al personale docente e ATA in servizio
nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero in relazione alle particolari esigenze
organizzative di queste.
4. Nel testo del presente contratto, il
riferimento al decreto legislativo 3 Febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni è riportato come D.Lgs. n.29 del 1993; il riferimento al decreto legislativo
16 Aprile 1994, n. 297 è riportato come D.Lgs. n. 297 del 1994; il riferimento al decreto
del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1987, n. 209 è riportato come D.P.R. 209 del
1987; il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 399 è
riportato come D.P.R. n. 399 del 1988.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
(Disapplicato
- CCNL 98/2001 Art. 1)
1. Il presente contratto concerne il
periodo 1 Gennaio 1994 - 31 Dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dall'1
Gennaio 1994 fino al 31 Dicembre 1995 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al
momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all' Art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del
1993.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
sono applicati dalle amministrazioni destinatarie del presente contratto entro 30 gg dalla
data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze
previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 Luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennità si applica la procedura dell'Art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo tra
Governo e parti sociali del 23 Luglio 1993. |
TITOLO II - Sistema delle relazioni sindacali 
Capo I - Disposizioni generali
Art. 3 -
Obiettivi e strumenti
(Disapplicato - CCNL 98/2001 Art. 3)
1. Il sistema delle
relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità
dell' amministrazione scolastica e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con
l'obiettivo di contemperare l'interesse degli addetti al miglioramento delle condizioni di
lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e qualificare le
prestazioni rese dal servizio scolastico.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un
sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva,
sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato
alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione
dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso
di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla Legge 12 Giugno 1990, n.
146, - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle
finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e
parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei
seguenti modelli relazionali:
- a. contrattazione collettiva; si svolge a livello nazionale ed a livello decentrato sulle materie, con
i tempi e le procedure indicate rispettivamente dagli artt. 2
e 4 del presente contratto, secondo le disposizioni del
D.Lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali
e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle
controversie interpretative previste dall'Art. 17. In
coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità
alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
- b. esame; si svolge
nelle materie per le quali la Legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a
norma dell'Art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e dell'Art. 8
e 9 del presente contratto, previa informazione ai soggetti
sindacali di cui all'Art. 6. In appositi incontri le parti
confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'Art. 8;
- c. consultazione; si
svolge sulle materie per le quali la Legge o il presente contratto la prevedono. In tali
casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il parere dei soggetti
sindacali;
- d. informazione; allo scopo di rendere
più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema
delle relazioni sindacali, l'amministrazione scolastica informa i soggetti sindacali,
quando lo richieda la Legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la
forma scritta ed in tempo utile, anche mediante l'utilizzo di supporti magnetici.
- e. conciliazione,
mediazione dei conflitti e risoluzione delle controversie interpretative; procedure
finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui agli
artt. 16 e 17.
Art. 4 -
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
1. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi decentrati sono presentate almeno un mese prima della
scadenza del precedente contratto per la trattativa decentrata a livello nazionale e
almeno quindici giorni prima per quella a livello periferico.
2. Durante i suddetti periodi e per il mese successivo alla scadenza dei contratti
decentrati, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
3. L'Amministrazione della Pubblica Istruzione provvede a costituire la delegazione di
parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni dalla data di stipulazione del
presente contratto, ai sensi dell'Art. 2, comma 2, ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all'Art. 6 per
l'avvio del negoziato, entro 15 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a
tale livello.
5. Il contratto decentrato si attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende
avvenuta con la sottoscrizione, al termine del perfezionamento delle procedure previste
dall'Art. 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (NdR - comma abrogato dal
D.L.vo 80/1998). I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
Art. 5 - Livelli di contrattazione, materie e limiti della contrattazione
decentrata
(Disapplicati i
commi 1-2 e 4-5 in quanto non compatibili con il nuovo CCNL)
1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
- - il contratto collettivo nazionale di
comparto;
- - il contratto collettivo decentrato.
2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5 secondo le clausole
di rinvio del presente Articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicate nell' Art. 4.
3. Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le materie demandate a
tale livello devono essere evitate sovrapposizioni o frammentazioni nelle materie stesse e
deve essere garantito il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello
nazionale.
4. La
contrattazione decentrata si svolge in sede nazionale di Amministrazione della Pubblica
istruzione nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi dell'Art. 3,
comma 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sulle seguenti materie:
- - i criteri di utilizzazione delle risorse
attribuite a livello di Ministero della Pubblica Istruzione e relative al Fondo di cui
all' Art. 71, comma 2 lett.a);
- - i criteri per l'attribuzione ai
Provveditorati della quota del Fondo di cui all' Art. 71
per interventi compensativi e progetti provinciali;
- - la mobilità di cui all' Art.480 del
D.Lgs. n. 297 del 1994; gli accordi di mobilità di cui all' Art. 35, comma 8,
del D.Lgs.
n. 29 del 1993;
- - la mobilità interna, ai sensi degli
artt. 37, 48 e 55 del presente CCNL;
- - le linee di indirizzo per l'attività di
formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del
personale in relazione alle situazioni di esubero, nonché i criteri relativi alla
ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
- - le linee di indirizzo e i criteri per la
tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
- - determinazione dei compensi relativi
agli incarichi ed attività aggiuntive dei capi di istituto, di cui all'Art. 33;
- - determinazione delle tabelle relative
alle indennità di cui agli artt. 74 e 75 del presente CCNL.
5. Presso ciascun
ufficio scolastico periferico, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993,
la trattativa decentrata si svolge sulle seguenti materie:
- - l'individuazione delle priorità e dei
criteri di distribuzione delle risorse del Fondo di cui all' Art.
71, per la quota assegnata a tale livello e per le quote dei Fondi di istituto
eventualmente non utilizzate e non utilizzabili , ai sensi dell' Art. 72, nonché le modalità di verifica dei risultati
conseguiti ;
- - i criteri di applicazione, con
riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché l'individuazione delle misure
necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
- - l'utilizzazione del personale ai sensi
dell' Art. 48, commi 6 e segg. e Art. 55 del presente contratto ;
- - i criteri per l' attuazione delle
iniziative di aggiornamento, formazione in servizio e riconversione
professionale e per la
partecipazione del personale a tali attività;
- - i criteri per la fruizione dei permessi
per il diritto allo studio;
- - i criteri generali relativi
all'utilizzazione del personale A.T.A., con riferimento agli istituti previsti dagli
articoli 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del 1987, e dall'Art. 14, comma 15 del D.P.R. n.
399 del 1988.
- - i criteri di attuazione delle norme
relative ai diritti e alle relazioni sindacali previste dal presente contratto, nonché,
in tale quadro, allo sviluppo delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione
scolastica;
- - i criteri di utilizzazione dei servizi
sociali.
6. I contratti decentrati non possono
comportare né direttamente, né indirettamente, oneri aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dal presente contratto, anche a carico di esercizi successivi, e conservano la
loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
Art. 6 -
Composizione delle delegazioni
(Disapplicato - CCNL 98/2001 Art. 9)
1. Ai sensi dell'Art. 45, comma 8 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante in sede decentrata è costituita:
- I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
- Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla
trattativa.
- Per le organizzazioni sindacali:
per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale si conferma la
disciplina attualmente vigente fino alla definizione del quadro normativo in materia di
rappresentatività ed ai successivi accordi.
- II - NEGLI UFFICI PERIFERICI DI LIVELLO
DIRIGENZIALE
- Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito
dell'ufficio o da un suo delegato,
- da due funzionari dell'ufficio medesimo, di qualifica di norma non inferiore all'ottava.
L'amministrazione può avvalersi in qualità di consulenti di capi d'istituto e altro
personale scolastico esperto nella materia.
- Per le organizzazioni sindacali:
per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale relative alle strutture
provinciali di organizzazione si conferma la disciplina attualmente vigente fino alla
definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività ed ai successivi
accordi; relativamente alle altre strutture sindacali, si rinvia allo stipulando
protocollo d'intesa di cui all'Art. 14.
2. L'amministrazione scolastica può
avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e
di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.RA.N.), alle cui direttive è tenuta in ogni caso a conformarsi, ai
sensi dell'Art. 50, comma 7 del D.Lgs n. 29 del 1993. |
Capo II - Informazioni e forme di
partecipazione 
Art. 7 - Informazione
(Disapplicato - CCNL 98/2001 Art. 5)
1. L'amministrazione scolastica,
nell'ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'Articolo
precedente sulle misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie, individuate dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e dal presente contratto,
l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva, consegnando tempestivamente la
documentazione necessaria:
- a. criteri per la determinazione e la
distribuzione dei carichi di lavoro per il personale ATA;
- b. criteri generali per la
razionalizzazione della rete scolastica;
- c. criteri per la definizione e la
distribuzione degli organici di tutto il personale , anche con riferimento a quanto
previsto, per il personale ATA, dall' Art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del
1993;
- d. strumenti e metodologie per la
valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, con
riferimento a quanto previsto dall' Art. 603 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- e. criteri e modalità organizzative per
l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
- f. documenti di previsione di bilancio
relativi alle spese per il personale;
- g. interventi di progettazione di nuovi
sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi
amministrativi e di supporto dell'attività scolastica.
- h. programmi e progetti di intervento
anche a carattere interistituzionale per la qualificazione dell'offerta formativa.
3. Nelle seguenti materie l'informazione
è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati,
riguardanti:
- - utilizzo del personale e stato
dell'occupazione e degli organici;
- - parametri e risultati concernenti la
produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico;
- - distribuzione complessiva dei carichi di
lavoro per il personale A.T.A.;
- - attuazione dei programmi di formazione
del personale;
- - misure in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro;
- - andamento generale della mobilità del
personale;
- - distribuzione complessiva dei fondi per
i compensi accessori;
- - iniziative rivolte al miglioramento dei
servizi sociali in favore del personale.
A tale scopo sono previsti specifici
incontri in cui l'amministrazione scolastica fornisce adeguate informazioni
sulle predette
materie alle organizzazioni sindacali interessate.
4. Analoghi incontri sono effettuati presso ciascun ufficio scolastico periferico per
assicurare una adeguata informazione sulle materie di cui ai commi precedenti.
5. Il sistema informativo deve assicurare una adeguata tutela della riservatezza della
sfera personale degli addetti.
Art. 8 - Esame
(Disapplicato
- CCNL 98/2001 Art. 5)
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'Articolo 6, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'Art. 7, può chiedere, in forma scritta, un incontro, al
rispettivo livello di contrattazione, per l'esame in particolare delle seguenti materie,
ai sensi dell'Articolo 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993:
- a. articolazione degli orari per il
personale ATA;
- b. criteri per la determinazione e la
distribuzione dei carichi di lavoro per il personale ATA;
- c. criteri per la definizione e la
distribuzione degli organici di tutto il personale , anche con riferimento a quanto
previsto, per il personale ATA, dall' Art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del
1993;
- d. strumenti e metodologie per la
valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, con
riferimento a quanto previsto dall' Art. 603 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
Sono inoltre oggetto di consultazione, ai
sensi dell' Art. 3, comma 3, lett. c) del presente
contratto,
- i criteri e le modalità organizzative per
l' assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.
2. Della richiesta di esame è data
notizia alle altre organizzazioni sindacali di cui all'Art. 6
del presente contratto.
3. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano, di norma, entro 5 giorni dalla
data di ricezione della richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si
adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e
trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni quindici dalla ricezione
dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti
nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la
responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli organi dell'amministrazione scolastica
non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le
organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative
conflittuali.
Art. 9 - Relazioni a livello di istituzione scolastica
(Disapplicato
- CCNL 98/2001 Art. 6)
1. A livello di ogni istituzione
scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto
delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali, sono attuate le modalità
d'informazione e di esame previste dal presente Articolo.
2. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'Art. 14 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale
documentazione sulle seguenti materie:
- a. modalità relative all'utilizzazione e
all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di
quanto previsto dalla contrattazione decentrata provinciale, nonché i criteri per
l'individuazione del personale A.T.A. ed educativo da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo di istituto.
- b. modalità di applicazione dei criteri
in materia di diritti sindacali, definiti in contrattazione decentrata a livello
provinciale;
- c. attuazione delle normative relative
all'igiene, alla sicurezza e prevenzione dell'ambiente scolastico, comprese le misure
relative all'abbattimento delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso dei
disabili;
- d. utilizzazione dei servizi sociali;
3. Sulle seguenti
materie l'informazione è successiva:
- a. proposte di formazione delle classi e
di determinazione degli organici della scuola;
- b. attuazione dei progetti ed attività
retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni
ed accordi;
- c. nominativi del personale da utilizzare
nei progetti ed attività retribuiti con il fondo di istituto;
- d. criteri di individuazione e modalità
di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche
disposizioni legislative, nonché da accordi di programma, convenzioni, intese, stipulate
dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con
altri enti e istituzioni;
- e. applicazione dei criteri, definiti in
contrattazione decentrata a livello provinciale, per la fruizione dei permessi retribuiti
per l'aggiornamento.
L'informazione viene fornita in appositi
incontri da concordare tra le parti.
4. Ricevute le informazioni di cui al comma 2, lett. a) e
c), ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'Art.6 può
chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa
della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre
giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro, per l'esame che dovrà
concludersi con la verbalizzazione delle relative posizioni entro i 5 giorni successivi
alla ricezione delle informazioni. Per la materia di cui alla lett. c) del precedente comma 2, l'esame previsto dal presente comma si effettua
fino alla definizione contrattuale delle modalità di attuazione del D.Lgs. n. 626 del
1994, per la relativa intesa.
5. Durante il periodo in cui si svolge l'esame il capo di istituto non adotta
provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto di esame e i soggetti sindacali che vi
partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
6. Concluso l'esame, è fatta salva l'autonoma determinazione del capo di istituto.
7. Le modalità di cui al comma 2 , lett. b) sono
verificate in un apposito incontro con le organizzazioni sindacali.
Art. 10 - Pari opportunità
(Disapplicato
- CCNL 98/2001 Art.
18)
1. Al fine di consentire una reale
parità uomini-donne, è istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, con la
presenza delle organizzazioni sindacali e con la partecipazione delle associazioni
professionali, il Comitato per le
pari opportunità, con il compito di
proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i
principi definiti dalla Legge 10 Aprile 1991, n.125, con particolare riferimento
all'Art.1.
2. Il Ministro assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti
idonei al funzionamento del Comitato pari opportunità nazionale.
3. Il Comitato propone piani pluriennali per l'attuazione delle pari opportunità in campo
formativo con particolare riferimento alla formazione mirata del personale, ai progetti
per l'orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento.
4. Il Comitato relaziona almeno una volta l'anno, sulle condizioni oggettive in cui si
trovano le lavoratrici rispetto allo sviluppo professionale, alla loro partecipazione ai
corsi di formazione e di aggiornamento, e alla promozione di misure idonee a tutelarne la
salute in relazione alla peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità di rischi
specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono
rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
5. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, possono essere costituiti appositi
comitati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione
e compiti analoghi a quello nazionale e dei quali deve essere assicurato il funzionamento
da parte dei Provveditori agli Studi, senza oneri per l'Amministrazione.
6. In sede di contrattazione decentrata, a livello nazionale e territoriale, tenendo conto
delle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, anche ai fini delle azioni
positive di cui alla Legge 10 Aprile 1991, n.125, saranno concordati interventi utili a
promuovere:
- - percorsi di formazione mirata del
personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo;
- - azioni positive con particolare
riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e
all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
- - iniziative volte ad attuare le direttive
dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in
particolare per rimuovere comportamenti molesti.
7. Gli effetti delle iniziative assunte
dall'amministrazione scolastica a seguito degli accordi decentrati di cui al presente
comma formeranno oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitati di cui
all'Art. 33, comma 2, del D.P.R. 8 Maggio 1987, n. 267.
Art. 11 -
Consultazione
1. Gli organi dell' Amministrazione
scolastica, con le modalità previste dall'Art.3, comma 3,
lett. c) , procedono alla consultazione:
- - delle rappresentanze di cui all'Art. 6 nei casi previsti da disposizioni di Legge o
contrattuali, nonché nel caso previsto dall'ottavo comma dell'Art. 59 del D.Lgs. n. 29
del 1993, limitatamente al personale A.T.A.
- - del rappresentante per la sicurezza nei
casi previsti dall'Art. 19 del D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626.Art. 12
Art. 12 - Forme di partecipazione
(Disapplicato
- CCNL 98/2001 Art. 5)
1. Presso il Ministero della Pubblica
Istruzione e presso ciascun Ufficio scolastico periferico sarà costituito un Osservatorio di rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali
abilitate alla contrattazione decentrata, che esaminerà almeno due volte l'anno le linee
essenziali di indirizzo in materia di gestione dell' amministrazione scolastica, con
particolare riguardo alle seguenti materie:
- - edilizia scolastica;
- - situazione degli organici;
- - adeguamento dei medesimi per le nomine
in ruolo del personale docente e A.T.A.,
- - mobilità di detto personale;
- - formazione delle graduatorie provinciali
per il reclutamento del personale docente ed A.T.A. con rapporto a tempo determinato e per
le procedure di conferimento delle supplenze;
- - rilevazione e prevenzione delle malattie
professionali;
- - modalità di applicazione della Legge
del 5 Febbraio 1992, n.104;
- - sistemi informativi automatizzati;
- - modalità di attuazione della Legge n.
241 del 1990;
- - educazione degli adulti.
2. La composizione degli organismi di cui
al comma 1, che non hanno natura negoziale, è di norma paritetica. |
Capo III - Diritti sindacali 
Art. 13 -
Assemblee
Nota MPI 8/10/99
1. Il personale
del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto
a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee
sindacali in locali scolastici concordati con i capi
d'istituto o in altra sede,senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite
per anno scolastico. L'ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie
d'interesse sindacale e del lavoro.
2. Per il personale docente, in ciascuna scuola o istituto può essere
tenuta di norma un'assemblea al mese, e comunque non più di due.
3. Le assemblee sono indette singolarmente o congiuntamente da:
- - le strutture territoriali delle
organizzazioni sindacali che organizzano su scala nazionale il personale scolastico, di
cui all'Art.6, comma 1;
- - i soggetti sindacali di cui all'Art. 14 relativamente alle assemblee indette nelle singole
istituzioni scolastiche.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario
di lezione si svolgono all'inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche
giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale direttivo
ed ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del
personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Nei Conservatori di musica, nelle Accademie e - limitatamente al
personale educativo - negli Istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in
orario diverso da quello previsto al comma 4, secondo modalità stabilite con le procedure
di cui all'Art. 9 e con il vincolo di osservanza del minor
disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di
singola istituzione scolastica; la durata massima delle assemblee dei capi di istituto e
delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione decentrata provinciale,
in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e
sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente
Articolo.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali
promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o fax, ai capi
d'istituto delle scuole interessate all'assemblea o, per le assemblee dei capi di
istituto, al Provveditore agli studi. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso
giorno in cui è pervenuta, all'albo del Provveditorato agli studi e in quello
dell'istituzione scolastica o educativa interessata. Alla comunicazione va unito l'ordine
del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali,
purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e
la stessa ora concordando una unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla
disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa
all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo
dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore. In tal caso, per
il personale docente, l'assemblea si considera unica ai fini di cui al comma 2.
8. Contestualmente all'affissione all'albo il capo d'istituto o il
Provveditore agli studi ne faranno oggetto di avviso,mediante circolare interna, al
personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di
partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario
dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale
ed è irrevocabile.
9. Il capo d'istituto:
- a. per le assemblee in cui è coinvolto
anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi o sezioni
di scuola materna i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo
le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore
coincidenti con quelle dell'assemblea,del personale che presta regolare servizio;
- b. per le assemblee in cui è coinvolto
anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, d'intesa con i
soggetti sindacali di cui all'Art. 14 la quota e i
nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza
degli ingressi alla scuola, al centralino, ad altre attività indifferibili coincidenti
con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee
sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1,
3, 5 e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario
di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio
del personale si applicano i commi 3 e 7 del presente Articolo, fermo restando l'obbligo da parte
dei soggetti sindacali di concordare con i capi d'istituto l'uso dei locali e la
tempestiva affissione all'albo da parte del capo d'istituto e del Provveditore agli studi
della comunicazione riguardante l'assemblea.
Art. 14 -
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro,
ferma restando l'applicazione dell'Art. 19 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300, sono:
- a. le rappresentanze sindacali unitarie
(R.S.U.) previste dai protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 Aprile
, 14 e 16 Giugno e 22 Settembre 1994, secondo quanto verrà previsto dallo stipulando
protocollo d'intesa A.RA.N - Organizzazioni sindacali relativo al comparto scuola;
- b. i rappresentanti e le rappresentanze
sindacali delle organizzazioni che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai protocolli
di cui alla lettera a) e che posseggano il requisito della rappresentatività ai sensi del
precedente Art.6, comma 1.
Art. 15 - Diritti e libertà sindacali
(Disapplicato il
comma 2 dall'Accordo del 8/2/96 in materia di deleghe)
(Disapplicato il comma 3 dall'Allegato su Attuazione Legge 146/90)
(Disapplicati i commi 4-5 dall'Accordo I.A. del 8/10/99 in
materia di permessi sindacali)
1. Le libertà
sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n.
29 del 1993, e successive modificazioni, dalla Legge 20 Maggio 1970, n. 300, ivi
richiamata, e dalle disposizioni del presente contratto, nel rispetto dell'Art. 3,comma
31, della Legge 24 Dicembre 1993, n.537, del D.P.C.M. 27 Ottobre 1994, n. 770 e dei
relativi provvedimenti di attuazione.
In particolare continuano a trovare applicazione gli artt. 24, 25, 26 - per i capi di
istituto e per il personale docente -, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 209 del 1987.
2. L' Amministrazione è tenuta ad operare
le trattenute per contributo sindacale previste dalle deleghe rilasciate dai singoli
associati ed a versare gli importi corrispondenti alle Organizzazioni Sindacali
destinatarie, secondo le indicazioni fornite dalle Organizzazioni medesime. Conservano
validità le deleghe sindacali rilasciate da data anteriore a quella di applicazione del
presente CCNL ed in atto alla stessa data.
3. Le trattenute per scioperi brevi restano disciplinate dall'Art. 595 del D.Lgs. n. 297
del 1994, commi 1 e 2.
4. Al fine di consentire l'effettivo espletamento dell'attività sindacale da parte di
soggetti di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'Art. 3 del DPCM n. 770 del 1994, per i fini
previsti dagli stessi commi, il Ministero della Pubblica Istruzione, sentite le OO.SS. di
comparto aventi titolo ai permessi sindacali, definisce il riparto dei permessi medesimi,
per ciascuna provincia e le modalità di utilizzo a livello di ciascuna scuola o a livello
territoriale, dopo aver individuato una quota non inferiore al 15% per la partecipazione
alle attività sindacali di livello nazionale.
5. In attuazione di quanto previsto al comma precedente, il Provveditore agli Studi
definisce, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni sindacali aventi titolo,
criteri e modalità per il riparto e l'assegnazione a livello di ciascun istituto, scuola
o istituzione scolastica del monte ore disponibili per la fruizione dei permessi
sindacali, tenendo conto dei principi di cui all'Art. 3, comma 10, secondo periodo del
DPCM n. 770 del 1994.7. Le parti daranno luogo ad appositi incontri per valutare le
implicazioni della disciplina dei distacchi e permessi sindacali di cui al DPCM n. 770 del
1994 sul sistema delle relazioni sindacali regolate dal presente accordo. |
Capo IV - Procedure di
raffreddamento dei conflitti 
Art. 16 - Procedure per la conciliazione
(Disapplicato - CCNL 98/2001 Art. 8 e Appl. L.
146/90 Art. 4)
1. In caso di controversia su una delle
materie di cui all'Art. 9, ciascuno dei soggetti sindacali
intervenuti in sede di esame può richiedere al Provveditore agli studi la convocazione
delle parti per favorire la soluzione della controversia. La richiesta deve essere
formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
2. Alla procedura di conciliazione partecipano i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione decentrata.
3. Le parti vengono convocate entro 5 giorni dalla richiesta: il tentativo di
conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla convocazione delle parti.
4. Le parti di cui all'Art.14 e le organizzazioni
sindacali territoriali non intraprenderanno alcuna iniziativa sindacale prima che si sia
concluso il tentativo di conciliazione.
Art. 17 - Interpretazione autentica dei contratti.
(Disapplicato - CCNL 98/2001 Art. 2)
1. In attuazione dell'Art. 53, del D.Lgs
n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei
contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni
dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato
della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta
scritta con lettera raccomandata . La richiesta deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'Articolo 51 del D.Lgs. n. 29
del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
collettivo nazionale.
4. Con le medesime modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando
insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'Articolo 51, comma 3, del D.Lgs n. 29 del 1993,
sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
decentrato.
5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli
effetti previsti dall'Art. 53, comma 2, del D.Lgs n. 29 del 1993. |
TITOLO III - Rapporto di lavoro 
Capo I - Norme comuni
Art. 18 -
Contratto individuale di lavoro
1. I rapporti individuali di lavoro a tempo
indeterminato o determinato dei capi di istituto e del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico, ausiliario degli istituti e scuole statali di ogni ordine e
grado, di cui all'Articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e all'Art. 9 del D.P.C.M.
30 Dicembre 1993, n. 593, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel
rispetto delle disposizioni di Legge, della normativa comunitaria e del presente contratto
collettivo nazionale.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono,
comunque, indicati:
- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) data di cessazione del rapporto di
lavoro per il personale a tempo determinato, salvo risoluzione automatica del rapporto,
senza preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare;
- d) qualifica di inquadramento
professionale e livello retributivo iniziale;
- e) compiti e mansioni corrispondenti alla
qualifica di assunzione;
- f) durata del periodo di prova, per il
personale a tempo indeterminato;
- g) sede di prima destinazione, ancorché
provvisoria, dell'attività lavorativa.
3. Il contratto individuale
specifica le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. Il
contratto di lavoro individuale specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato
dalla disciplina del contratto collettivo di lavoro nel tempo applicabile anche per le
cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. E' causa di
risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro.
5. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto di
lavoro individuale ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, invita il destinatario a
presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle
disposizioni vigenti in materia, indicata nel bando di
concorso o nelle ordinanze relative alla disciplina concernente il reclutamento del
personale scolastico. Nello stesso termine il destinatario , sotto la sua responsabilità,
deve dichiarare, salvo quanto previsto dagli artt. 46 e 52, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato
e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'Art. 58
del D.Lgs. n. 29 del 1993 o dall' Art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994. In caso contrario,
unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per la nuova amministrazione o per il nuovo rapporto di lavoro.
6. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche alle
assunzioni a tempo determinato; in tali casi fino al successivo aggiornamento della
graduatoria di cui all'Art. 522 e all'Art. 581 del D.Lgs. n. 297 del 1994, la
documentazione prescritta deve essere presentata, nell'ambito della medesima provincia,
solo in occasione del primo contratto stipulato.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 5 e 6 nei termini e con
le modalità prescritte comporta la mancata stipulazione del contratto, ovvero per i
rapporti già instaurati l'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresì
l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel
termine assegnato, salvo i casi in cui in relazione alle vigenti disposizioni di Legge sia
impedita l'assunzione in servizio.
8. Il contratto individuale di cui al comma 1
sostituisce i provvedimenti di nomina, con decorrenza dalla data di applicazione del
presente contratto.
Art. 19 - Ferie
C.M. 301/1996 - Perplessità interpretative
(Modificato il comma 10 da CCNL 98/2001 Art. 49)
1. Il dipendente con contratto di
lavoro a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al
dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni
di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici
mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate
previste dall'Art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 23 Dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno
diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma
2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro del personale A.T.A. su cinque giorni, il
sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di
ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per
ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'Art. 21 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto
nel comma 15. Esse devono essere richieste dal
personale docente, educativo ed ATA al Capo di istituto, e dai capi di istituto al
Provveditore agli studi. Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico,
compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del
dipendente.
9. Le ferie devono essere fruite dai capi di istituto e dal personale
docente ed educativo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante
la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente
ed educativo per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale
docente ed educativo, la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla
possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio
nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri
aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per i capi
di istituto la fruizione delle ferie nel predetto periodo è consentita per un periodo non
superiore a quindici giorni.
10. In caso di particolari esigenze di
servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale, che abbiano impedito
il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza,
le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono
fruire delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale
attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di quelli riservati
agli scrutini periodici e finali e dagli esami. In analoga situazione, il personale A.T.A.
può fruire delle ferie non godute nell'anno scolastico successivo, non oltre il mese di
Dicembre se il rinvio è stato determinato da esigenze di carattere personale, e non oltre
il mese di Febbraio se il rinvio è dovuto ad esigenze di servizio.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le
ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel
rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni
lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 Luglio-31 Agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio,
il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in
sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché
all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre,
diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L'amministrazione deve essere posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze
si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie
spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
Art. 20 -
Festività
1. A tutti i dipendenti sono altresì
attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla Legge n. 23
Dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno
lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno
scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente
durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione
dell'attività didattica.
Art. 21 - Permessi retribuiti
C.M. 301/1996 - Perplessità interpretative
(Modificati i
commi 1 e 2 da CCNL 98/2001 Art. 49)
1. Al dipendente della scuola con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono concessi, sulla base di idonea
documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
- - partecipazione a concorsi od esami: gg.
8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il
viaggio;
- - lutti per perdita del coniuge, di
parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: gg. 3 consecutivi per evento. I
permessi sono concessi a domanda, da presentarsi al capo d'istituto da parte del personale
docente ed A.T.A. e al Provveditore agli Studi, da parte dei capi di istituto.
2. A domanda del
dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito
per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati; per gli stessi
motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante le attività didattiche di cui al
precedente Art. 19, comma 9, indipendentemente dalla
presenza delle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente
nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di cui al
successivo Art. 73, salvo quanto previsto dagli artt. 75 e 76.6. I permessi di
cui all'Art.33, comma 3, della Legge 5 Febbraio 1992, n.104 sono retribuiti come previsto
dall'Art.2, comma 3 ter, del decreto Legge 27 Agosto 1993, n. 324, convertito dalla Legge
27 Ottobre 1993 n. 423, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato
dai precedenti commi e non riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai
docenti in giornate di volta in volta diverse.
7. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per
le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dall'Art. 7, comma 1 della
Legge n. 30 Dicembre 1971, n.1204, integrata dalla Legge 9 Dicembre 1977, n. 903, fermo
restando il trattamento economico del 30% previsto dalla Legge per il restante periodo, i
primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali
spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e
fino al terzo anno, nei casi previsti dall'Art.7, comma 2 della Legge 1204 del 1971 alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, gg. 30
per anno di permesso retribuito. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal
lavoro ai sensi dell'Art. 4 della Legge n. 1204 del 1971 spetta l'intera retribuzione
fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
8. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche disposizioni di Legge.
Art. 22 -
Permessi brevi
1. Compatibilmente con le esigenze
di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con
contratto a tempo determinato stipulato con il Provveditore agli studi, possono essere
concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi
permessi di durata non superiore alla metà dell'orario
giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un
massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità
orarie.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno
scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al
rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione
alle esigenze di servizio, dando possibilmente priorità, il personale docente, alle
supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella
classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero,
l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al
dipendente per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità
della sostituzione con personale in servizio.
Art. 23 - Assenze per malattia
C.M. 301/1996 - Perplessità interpretative
(Modificati i
commi 8-11 da CCNL 98/2001 Art.
49)
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione
del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le
assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma
1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del
dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità
sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso
che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma
3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del
rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di
salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto
conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal
Ministero della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di
contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le
mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione
scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque
coerenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente Articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di Legge a tutela degli affetti da TBC,
nonché da quanto previsto dalla Legge 26 Giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 Ottobre 1990,
n. 309. Le modalità applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui all'Art. 79.
8. Il trattamento economico spettante al
dipendente, nel caso di assenza per malattia, è il seguente:
- a. intera retribuzione fissa mensile, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di
assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in
caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero,
al dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso
e continuativo, come determinato ai sensi dell' Art. 63,
comma 1, lett. e), f).
- b. 90% della retribuzione di cui alla
lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
- c. 50% della retribuzione di cui alla
lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. L'assenza per malattia, salva
l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui
il dipendente presta servizio, o, dai direttori didattici e dai presidi, al Provveditorato
agli studi, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno
in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a
recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico
di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i due giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo.
11. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza
dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge fin dal
primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
12. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso
da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne
preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
13. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del
medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle
ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
14. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra
definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di
Legge.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o
per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia
oraria di reperibilità da osservare.
16. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del
danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo
di assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi
inerenti.
17. Le disposizioni contenute nel presente Articolo si applicano alle assenze per malattia
iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il
triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia
in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza
della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto
alla conservazione del posto ove più favorevole.
Art. 24 - Aspettativa per motivi di famiglia e di studio
C.M. 301/1996 - Perplessità interpretative
(Modificato ii comma 1
da CCNL 98/2001 Art.
49)
1. L'aspettativa
per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli
artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n.3 del 10 Gennaio 1957 e dalle leggi speciali
che a tale norma si richiamano. L'aspettativa può essere concessa dal capo di istituto al
personale docente, educativo ed ATA e dal Provveditore agli Studi ai capi di istituto.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio e
ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'Art. 453 del D.P.R. n.
297 del 1994.
Art. 25 - Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo
determinato
(Modificati i
commi 5 e 18 da CCNL 98/2001 Art. 49)
(Integrato da Accordo di interpretazione autentica del 1/7/97 su Ferie
supplenti)
1. Al personale assunto a tempo
determinato, al personale di cui all'Art.3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al
personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della Legge 20 Maggio 1982, n. 270,
si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal
presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato,con le precisazioni di
cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale
assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del
rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie
maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque
dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
3. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo
determinato stipulato dal Provveditore agli studi per l'intero anno scolastico o fino al
termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle
vigenti disposizioni di Legge che si trovi al secondo anno di servizio continuativo, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la
retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero
nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante
periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e
4, la continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell'anno scolastico
immediatamente precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180
giorni.
6. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per
l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'Art. 309 del
D.Lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'Art. 3,comma 6,
del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione
calcolata con le modalità di cui al comma 4.
7. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
8. Il personale di cui al comma 3, che si trovi al primo
anno di servizio, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo non superiore a 30 giorni retribuiti al 50%.
9. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
10. Al personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello
di cui al precedente comma 6, possono essere concessi permessi non retribuiti, per i motivi previsti dall'Art. 21,
commi 1 e 2, fino ad un massimo di 6 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si
applicano i commi 14 e 15.
11. I permessi di cui al comma precedente interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
12. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale
docente educativo ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di
istituto, si applica l'Art. 5 del D.L. 12 Settembre 1983, n. 463 convertito con
modificazioni dalla Legge 11 Novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto,
nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
13. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 12 non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato
ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
15. Il permesso di cui al comma precedente è computato
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
16. Al personale di cui al presente Articolo si applicano le norme per
la tutela delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste dalla Legge n. 1204 del
1971 e dalla Legge n. 903 del 1977. Nei casi in cui al medesimo personale, in relazione
alle vigenti disposizioni di Legge, sia impedita l'assunzione del servizio, allo stesso è
garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la
conservazione del posto senza assegni.
17. Il periodo di conservazione del posto ai sensi
del comma 16 è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
18. Le parti, con
il successivo accordo di cui all'Art. 79, verificheranno
la coerenza delle norme di cui al comma 3 rispetto a
quelle del comma 6 del presente Articolo, al fine di
pervenire ad una armonizzazione delle discipline ivi previste.
Art. 26 -
Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al
dipendente spetta l'intera retribuzione di cui agli artt. 23, comma 8,
lett. a) e Art. 63, comma 1.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il
periodo di conservazione del posto di cui all'Art. 23, commi 1, 2 e 3.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti
disposizioni di Legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto
di lavoro in caso di inabilità permanente.
Art. 27 - Progressione professionale
C.M. 301/1996 - Perplessità interpretative
(Disapplicati i commi
1-2 e 4 da CCNL 98/2001 Art.
16)
1. In corrispondenza allo sviluppo della professionalità del personale della scuola, conseguente sia al regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni di
cui agli artt. 32. 38 e 49, sia alla
partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento di cui al successivo Art. 28,
al personale medesimo è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni
stipendiali.
2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine
dei periodi previsti dall'allegata tabella B, sulla base dell'accertato utile assolvimento
di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, ivi compresala partecipazione ad attività
di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1. Il servizio si intende reso utilmente
qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia
incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio o dalla
retribuzione. Gli obblighi relativi alla formazione si intendono assolti quando il
personale, nel periodo considerato, abbia regolarmente frequentato attività formative per
un numero di ore complessivo non inferiore a cento. Per il personale ATA inquadrato nelle
qualifiche di collaboratore scolastico ed equiparate e di assistente amministrativo ed
equiparate, il numero di ore deve essere non inferiore a sessanta. Per il passaggio alla
seconda posizione stipendiale, il limite minimo delle attività formative è ridotto del
50 per cento; in tale limite sono comprese le attività di formazione iniziale previste
per il periodo di prova. I periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi vigenti e
le norme contrattuali prevedono la valutazione come servizio effettivo sono considerati
utili ai fini di cui al presente Articolo.
3. Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere
ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i
periodi seguenti:
- a. due anni di ritardo in caso di
sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i capi di istituto e per
il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque
giorni per il personale ATA;
- b. un anno di ritardo in caso di sanzione
disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per i capi di
istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA;
- c. in caso di mancato raggiungimento dei
limiti minimi di formazione, il passaggio di posizione stipendiale decorre dall'inizio
dell'anno scolastico successivo a quello in cui sono stati raggiunti detti minimi, al
termine del periodo indicato nell'allegata tabella B.
4. Il passaggio tra
una fascia e l'altra potrà essere anticipato nel tempo per effetto della valutazione di
ulteriori parametri ponderati secondo le specifiche tipologie professionali, quali:
- a. titoli accademici, professionali e
culturali coerenti con il profilo professionale di appartenenza;
- b. crediti professionali oggettivamente
certificabili, derivanti dalle esperienze di servizio e dalle attività di formazione;
- c. accertamento di particolari qualità
dell'attività professionale, a richiesta dell'interessato.
Tali parametri possono dar luogo ad
anticipazione esclusivamente dopo il primo biennio del periodo di maturazione della
posizione stipendiale. La declaratoria puntuale dei predetti parametri, la loro
combinazione, le modalità di accertamento e i criteri di valutazione verranno definiti
tra le parti nel successivo accordo entro il 30 Novembre 1995, con decorrenza dal 1.1.96
Art. 28 - Formazione
C.M. 301/1996 - Perplessità interpretative
(Abrogati i commi 1-11
da CCNL 98/2001 Art.
13.5)
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e
per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità,
anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente
contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in
relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o
dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere
l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione
anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali.
3. Con direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi entro il 31 Ottobre
antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, sulla base della contrattazione
decentrata a livello nazionale di cui all'Art. 5, vengono definiti:
- a. gli obiettivi formativi assunti come
prioritari a livello nazionale, con particolare riguardo a quelli relativi alle iniziative
di sostegno dei processi di innovazione;
- b. gli standard organizzativi e di costo
da privilegiare per i diversi tipi di intervento formativo, in relazione alla congruità
dei modelli prescelti rispetto alla specificità degli interventi da realizzare;
- c. indicazioni circa il monitoraggio, il
supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi formativi;
- d. indicazioni circa l'utilizzazione di
materiali formativi già prodotti e validati e circa le modalità per la loro eventuale
implementazione, riproduzione e diffusione.
4. I predetti elementi vanno definiti
nell'ambito di una strategia pluriennale e sulla base delle disponibilità finanziarie
previste dall'annuale disegno di Legge relativo al bilancio, salve successive variazioni
verificatesi nella definitiva approvazione della Legge di bilancio. La programmazione
degli anzidetti elementi deve altresì tener conto delle ulteriori iniziative di
formazione e di aggiornamento previste sulla base di altre eventuali fonti di
finanziamento,nella prospettiva di una programmazione integrata delle risorse.
5. La contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all'Art. 5 è,
altresì, finalizzata alla determinazione dei criteri di riparto delle disponibilità
finanziarie per la formazione e l'aggiornamento previste dal disegno di Legge di
bilancio.Deve comunque essere assicurata la destinazione di risorse per la realizzazione
delle iniziative formative a livello centrale e periferico. La direttiva diviene esecutiva
subito dopo l'approvazione del bilancio dello Stato.
6. Il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse per le attività da programmarsi e
da svolgersi a livello periferico,nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle
iniziative stesse, sono definiti dai dirigenti degli uffici periferici,a seguito di
contrattazione decentrata provinciale, sulle materie di cui all'Art. 5,
comma 5, lett. d), da concludersi entro il 31 Gennaio di ciascun anno finanziario di
riferimento sulla base delle richieste delle singole scuole e degli ulteriori fabbisogni
formativi che dovessero essere individuati a livello periferico. In tale ambito va data
priorità alle iniziative progettate e realizzate da più scuole associate, anche in
convenzione con IRRSAE, università, associazioni professionali o enti culturali e
scientifici.
7. Il piano delle singole scuole, per le attività di formazione e di aggiornamento
destinate al personale docente è deliberato dal collegio dei docenti entro il 30 Novembre
antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, tenendo conto, oltre che dei
contenuti della direttiva del Ministro e dei progetti autonomamente elaborati, della
complessiva offerta formativa formulata dall'Amministrazione, nelle sue diverse
articolazioni, dagli IRRSAE, dalle università,dalle associazioni professionali, dagli
enti culturali e scientifici e preventivamente portata a conoscenza dei
Collegi dei
docenti. Il Piano di aggiornamento della singola scuola si articola in:a. iniziative
prioritarie promosse dall'Amministrazione a livello nazionale e periferico;b. iniziative
progettate dalla scuola e da reti di scuole autonomamente o in collaborazione con IRRSAE,
Università, associazioni professionali, enti culturali e scientifici;c. iniziative
progettate e realizzate da soggetti esterni, autorizzate dall'amministrazione, alle quali
il collegio dei docenti aderisce, assumendole come attività alle quali far partecipare
tutti o alcuni dei docenti;d. iniziative autorizzate dall'amministrazione, per le quali il
collegio dei docenti riconosce la partecipazione indi-viduale del singolo docente, anche
al di fuori della pianificazione di istituto;e. iniziative realizzate autonomamente da
docenti dell'Istituto sulla base di progetti deliberati dal collegio dei
docenti, con
particolare riferimento a quelle finalizzate alla sistematizzazione della pratica
didattica, alla ricerca e alla produzione di materiale, all'acquisizione e alla
sperimentazione di metodologie didattiche.
8. Per tutte le attività devono essere documentate le modalità di realizzazione e di
partecipazione e devono essere presentati al collegio dei docenti le documentazioni e i
materiali prodotti.9. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. i relativi oneri sono
a carico dell'Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione
ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso
delle spese di viaggio.
10. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento comprese nel piano di cui al comma
7 è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento finalizzato alla
progressione professionale e, ove si protraggano per oltre le 30 ore annue, dà diritto al
compenso accessorio previsto dall'Art. 43, comma 5.
11. Il personale docente può usufruire di cinque giorni nel corso
dell'anno scolastico per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento autorizzate
dall'amministrazione con l'esonero dal servizio previa sostituzione ai sensi della
disciplina attualmente vigente.
12. I capi di istituto possono partecipare, previa
autorizzazione del Provveditore agli studi, in relazione alle esigenze di funzionamento
del servizio, a iniziative formative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o
svolte da Università, IRRSAE o da enti e da associazioni professionali autorizzati
dall'amministrazione medesima
13. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può
partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di
funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate
dall'amministrazione o svolte dall'Università, IRRSAE o da enti e da associazione
professionali autorizzate dall'amministrazione medesima. La partecipazione alle iniziative
di aggiornamento avviene nel limite di 20 ore annue, da utilizzare prioritariamente in
relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore
può essere aumentato secondo le esigenze.
14. Le modalità di attuazione del disposto di cui ai commi 12 e 13 sono definiti in sede
di contrattazione decentrata prevista dall'Art. 5, assicurando in ogni
caso il diritto-dovere del personale alle attività di formazione.
Art. 29 -
Termini di Preavviso
1. In tutti i casi in cui il
presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- - 2 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a 5 anni;
- - 3 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio fino a 10 anni;
- - 4 mesi per dipendenti con anzianità di
servizio oltre 10 anni.
Art. 30 - Personale delle accademie e dei conservatori
(Disapplicato
- Seq.contratt. Artt. 2-10)
1. Per il personale dipendente delle
accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di
arte drammatica e dei conservatori di musica nonché per i modelli viventi dei licei
artistici, si provvede, col successivo accordo di cui all'Art. 79 del
presente CCNL, all'adeguamento delle norme previste dal contratto medesimo alle
peculiarità delle relative prestazioni professionali. Per il predetto personale, che
appartenga a ruoli nazionali, le norme relative a mobilità e trasferimenti di cui al
presente CCNL e di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, si applicano con distinti accordi
decentrati.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto, nei confronti dei direttori
amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia
nazionale di danza e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, già appartenente al
comparto Ministeri, con il successivo accordo di cui all'Art. 79 si
procede all'adeguamento del relativo regime alle disposizioni previste nel presente
contratto. Fino alla stipulazione dell'accordo successivo, al personale predetto
continuano ad applicarsi le norme previgenti in materia di rapporto di lavoro.
Art. 31 - Orario ed organizzazione del lavoro del personale del
comparto scuola
comandato presso IRRSAE, CEDE E BDP
(Integrato da
Seq.contratt. Artt. 24-25)
1. Gli obblighi di lavoro del personale
del comparto scuola comandato presso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione,
aggiornamento educativi (IRRSAE), il Centro europeo di documentazione educativa (CEDE) e
la Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP) sono funzionali all'orario di servizio
dell'ente e sono finalizzati allo svolgimento delle attività interne ed esterne, ivi
incluso lo svolgimento di eventuali attività di ricerca, necessarie all'efficace
attuazione della programmazione annuale deliberata dal Consiglio direttivo.
2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato in modo flessibile
e modulare anche su base plurisettimanale, con possibilità di turnazione in relazione
anche all'orario di servizio dell'Ente.
3. L'articolazione dell'orario e l'utilizzazione del personale sono oggetto di accordo
decentrato a livello di singolo IRRSAE, CEDE, BDP. La delegazione trattante è così
costituita:
- - per la parte pubblica: Presidente,
segretario, n. 1 rappresentante dei membri del Consiglio direttivo
- - per le organizzazioni sindacali: per la
composizione della delegazione trattante di parte sindacale relativa alle strutture di
organizzazione regionali o - per il CEDE e la BDP - nazionali, è confermata la disciplina
attualmente vigente fino alla definizione del quadro normativo in materia di
rappresentatività ed ai successivi accordi; relativamente alle altre strutture sindacali,
si rinvia a quanto previsto dall'Art. 14.
4. Sono, inoltre, oggetto di
contrattazione le materie di cui all'Art. 5 del presente contratto, per
quanto compatibili.
5. Ai sensi dell'Art. 13 del presente contratto, il personale comandato
presso IRRSAE, CEDE e BDP ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali indette
nell'ambito di ogni singolo Istituto secondo modalità attuative definite in
sede di
contrattazione decentrata di cui al comma 3, nell'ambito della quale sarà anche
disciplinata l'eventuale partecipazione del personale ad assemblee territoriali indette ai
sensi del comma 3 dell'Art. 13.
6. Il predetto personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, ai sensi dell'Art.
19 del presente contratto. Le ferie sono fruite anche durante i periodi di sospensione
delle attività didattiche, nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le
oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Esse devono
essere richieste dal dipendente in posizione di comando al Presidente dell'Ente presso il
quale presta servizio.
7. Ai sensi dell'Art. 22 del presente contratto, al medesimo personale
possono essere concessi , per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi
di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di lavoro, anche se
eccedenti il limite di due ore previsto per il personale docente dal predetto Art. 22.
8. Al personale comandato presso gli enti di cui al comma I si applicano le norme di cui
agli artt. 20, 21, 23, 26,
27 del presente CCNL. |
Capo II - Norme di area 
Sezione I - Capi di istituto
Art. 32 - Personale dirigente - area e funzioni
(Disapplicato
comma 4 - I periodo da CCNL 98/2001 Art. 19.2)
1. Il personale regolato dalle
disposizioni di cui alla presente sezione è collocato nella distinta area della specifica
dirigenza scolastica nell'ambito del comparto scuola, non assimilabile
alla dirigenza regolata dal D.Lgs. n. 29 del 1993.
2. Rientrano in tale area i direttori didattici, i presidi delle scuole e istituti di
istruzione secondaria e artistica, i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le
direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili, i direttori e i vicedirettori
delle Scuole speciali dello Stato, i direttori dei Conservatori di Musica e delle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A tal fine le predette qualifiche
vengono indicate con l'unica dizione di dirigente scolastico.
3. Ciascun dipendente appartenente a tale area è organo dell'amministrazione scolastica
ed ha la rappresentanza dell'istituto. Esso assolve a tutte le funzioni previste dalla
Legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla
promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla
gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in
relazione ai risultati. A tal fine esso assume le decisioni ed attua le scelte di sua
competenza volte a promuovere e realizzare il progetto di istituto sia sotto il profilo
didattico-pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario.
4. Il capo di istituto assicura la
gestione unitaria dell'istituzione scolastica nel perseguimento dell'obiettivo della
qualità e dell'efficienza del servizio scolastico, anche in relazione ai principi
contenuti nella Carta dei Servizi. Al
capo di istituto può essere attribuito dall'Amministrazione lo svolgimento di attività
di elaborazione, studio e ricerca nei settori organizzativo, amministrativo-gestionale e
tecnico-scientifico, ovvero per l'elaborazione e realizzazione di progetti specifici,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e alla verifica dei relativi
risultati in termini di effettivo miglioramento del servizio scolastico e della qualità
dell'offerta formativa.
Art. 33 - Personale dirigente - incarichi ed attività aggiuntive
(Disapplicato
da CCNI 31-8-1999 Art. 40)
1. Il capo di istituto, superato il
periodo di prova, tenuto conto del tipo di istituto cui è preposto e secondo gli ambiti
di applicazione professionale, ferme restando le incompatibilità previste da norme di
Legge, nei casi di riconosciuta esigenza può:
- a. assumere, nel rispetto dei limiti e con
le modalità di cui all'Art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni,
incarichi a termine per il coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e
regionale, e incarichi di collaborazione in studi e ricerche, conferiti dalle
amministrazioni pubbliche;
- b. assolvere a incarichi temporanei di
reggenza di altra scuola, in caso di assenza o impedimento del titolare
per periodi
superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza nella scuola elementare e
sugli incarichi di presidenza nella scuola secondaria; ad incarichi di tutorato di capi di
istituto in prova o al primo anno di incarico;
- c. assumere incarichi retribuiti da parte
di enti locali e di terzi, nell'ambito di convenzioni aventi per oggetto prestazioni di
servizi o utilizzo di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti
con le finalità di istituto;
- d. qualora sia preposto a scuole
"polo", svolgere funzioni di coordinamento di progetti relativi a più scuole
tra loro associate;
- e. svolgere funzioni di progettazione e
direzione di corsi di formazione, riconversione e di aggiornamento del personale.
2. Gli incarichi di cui al primo comma
sono conferiti secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di
efficienza, tenendo conto della compatibilità con l'assolvimento dei compiti di istituto,
dei titoli professionali e di cultura posseduti dal personale interessato, nonché, ove
possibile, della disponibilità del personale stesso. Gli incarichi conferiti da altre
amministrazioni pubbliche o da terzi devono essere autorizzati dal Provveditore agli
Studi.
3. L'Amministrazione può affidare ai capi di istituto che abbiano maturato una
qualificata esperienza professionale incarichi a termine di consulenza finalizzati al
superamento di particolari difficoltà amministrative, didattiche e
organizzative di
singole istituzioni scolastiche.
4. Gli incarichi conferiti dall'amministrazione scolastica, che non danno titolo a
compensi ai sensi di specifiche disposizioni di Legge, sono retribuiti nella misura che
sarà definita in sede di contrattazione nazionale decentrata, ai sensi dell'Art.
5 del presente contratto, restando a carico degli organi delle amministrazioni che
conferiscono gli incarichi.
Art. 34 - Area dirigenti: orario di lavoro
(Disapplicato
da CCNL 98/2001 Art.
19)
1. Il capo di istituto, in relazione alla
posizione che ad esso spetta nell'istituzione scolastica e alla specificità delle
funzioni e responsabilità assegnategli, organizza il proprio orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio dell'istituzione secondo i criteri
della flessibilità, sulla base delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di
competenza, garantendo la presenza tutte le volte che sia richiesta dalla natura delle
attività affidate alla propria responsabilità. Detto personale assicura comunque una
presenza ordinaria di 36 ore settimanali.
Art. 35 -
Area dirigenti: norme specifiche per il periodo di prova
1. Durante il periodo di prova, i capi di istituto sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione e delle
altre iniziative appositamente promosse dall'amministrazione. In tale periodo il capo di
istituto è assistito da altro capo di istituto, scelto dall'amministrazione tra quelli
aventi specifiche capacità e riconosciuta esperienza professionale.
Art. 36 - Area dirigente: valutazione
(Disapplicato
da Seq.contratt. Art.
32)
1. L'attività del capo di istituto è
oggetto di valutazione periodica. Il processo di valutazione è concluso dal
Provveditore agli Studi sulla base del giudizio formulato da appositi nuclei di
valutazione costituiti, in ciascun ambito provinciale, da personale appositamente
individuato in relazione a specifiche esperienze nel settore ovvero appositamente formato
alle tecniche di valutazione e di controllo di gestione. La composizione dei predetti
nuclei, gli obiettivi, i criteri e le modalità procedurali della valutazione saranno
definiti entro il 30 Novembre 1995 mediante l'accordo di cui all'Art. 79.
Tale accordo stabilirà, inoltre, il numero massimo di unità di personale che potranno
essere valutate da ciascun nucleo, nonché le implicazioni sulla progressione professionale
di cui all'Art. 27, 4 comma, del presente CCNL.
2. In relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti
dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali di cui
all'Art.17 della Legge 11 Luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni.
Art. 37 - Mobilità dei capi di istituto
(Disapplicato
da Seq.contratt. Art.
32)
1. La mobilità dei capi di istituto deve
essere finalizzata anche al più proficuo impiego del personale in relazione alle
effettive esigenze del sistema formativo nonché delle singole istituzioni scolastiche ed
educative.
2. Mediante accordi a livello nazionale con le organizzazioni sindacali verranno
disciplinati i rapporti tra la mobilità territoriale e la mobilità professionale,
l'ordine di priorità fra le varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle
relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le
condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti di precedenza. Gli stessi accordi
definiranno criteri e modalità per i passaggi tra i diversi ordini di scuola.
3. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere
generale:
- - i passaggi di presidenza sono
subordinati al possesso della idoneità conseguita in un concorso direttivo o, in
mancanza, al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai relativi concorsi, da
valutare in relazione alle specifiche esigenze di diversi tipi di scuole;
- - la mobilità territoriale e
professionale a domanda e d'ufficio si attua annualmente. Gli accordi di cui al comma 2
individueranno forme di incentivazione che favoriscano la permanenza del personale nella
scuola di titolarità;
- - i rapporti tra i trasferimenti a domanda
e quelli d'ufficio saranno definiti in modo da contemperare le esigenze di tutela del
personale individuato come soprannumerario e del restante personale interessato comunque
alla mobilità.
4. Con gli stessi accordi saranno
definite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dall'Art. 33 della Legge
5 Febbraio 1992, n. 104, per i capi di istituto portatori di handicap ovvero che siano
familiari di portatori di handicap, e dalla Legge 100/87 per i coniugi conviventi dei
militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza.
5. Le operazioni di utilizzazione dei capi di istituto sono effettuate secondo criteri e
modalità definiti mediante gli accordi di cui al comma 2, in base ai seguenti principi di
carattere generale:
- - le operazioni di utilizzazione sono
finalizzate esclusivamente alla sistemazione del personale individuato come
soprannumerario, fatta salva la possibilità di utilizzazione a domanda per il personale
trasferito d'ufficio, su posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico nella
provincia di provenienza.
- - le assegnazioni provvisorie sono
consentite esclusivamente per le ipotesi di ricongiungimento al coniuge o
alla famiglia per
esigenza di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi
esigenze di salute previste dall'Art. 475 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
6. Per eccezionali motivi di ordine
pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro
della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazioni del personale
interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di
mobilità e di utilizzazione di cui al presente contratto. |
Sezione II - Personale Docente 
Art. 38 - Area e funzione docente
(Sostituiti i
commi 4-5-6 da CCNL 98/2001 Art. 23)
(Soppressi i commi 7-8
da CCNL 98/2001 Art.
23)
1. Il personale docente ed educativo
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i conservatori di musica,
delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale
d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali,
è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola materna; i docenti della scuola
elementare; i docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore
diplomati e laureati; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; i
vicerettori aggiunti dei convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli
assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei conservatori
di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza.
3. La funzione docente realizza il processo di
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e
professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi
dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria.
4. La funzione docente si fonda
sull'autonomia culturale e professionale dei docenti, intesa nella sua dimensione
individuale e collegiale.
5. I docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e verificano, per gli
aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone l'articolazione alle
differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e
culturale di riferimento.
6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca, tra
loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare
dell'esperienza didattica, l'attività di studio, di ricerca e di sistematizzazione della
pratica didattica.
7. Per adeguare il profilo
professionale della funzione docente ai processi di affermazione dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche e di differenziazione dell'offerta formativa, le parti convengono
sulla necessità di procedere ad una articolazione delle competenze e delle responsabilità
all'interno di tale professione. Pertanto, la configurazione professionale del docente,
ferma restando l'unicità della funzione, può essere articolata attraverso la
definizione, al suo interno, di "figure di sistema" ovvero di particolari
profili di specializzazione, relativi agli aspetti scientifici, didattici, pedagogici,
organizzativi, gestionali e di ricerca.
8. L'individuazione delle suddette articolazioni della professionalità docente è operata
in una apposita fase negoziale sulla base di una istruttoria condotta da rappresentanti
delle parti stipulanti il CCNL; l' istruttoria dovrà formulare, in tempo utile , proposte
relative ai contenuti professionali, ai requisiti e modalità di accesso, alla
quantificazione dei relativi contingenti, alle modalità di attuazione, anche sperimentale
e graduata nel tempo, del nuovo sistema professionale nei diversi ordini e gradi di
scuola, alle modalità di retribuzione del differenziale di professionalità dei docenti
collocati nelle suddette articolazioni. Tali proposte saranno esaminate dalle parti in
sede di negoziazione dell' accordo di cui all'ultimo comma del precedente Articolo
27, ivi comprese le eventuali implicazioni sul sistema di progressione professionale
del personale interessato.
Art. 39 - Attività di progettazione a livello di istituto
(Disapplicato
da Sentenza TAR Lazio n. 1172/1996)
1. Il progetto di istituto è deliberato dal collegio dei docenti per gli aspetti formativi, di
organizzazione della didattica e pedagogici e dal Consiglio di istituto per gli aspetti
finanziari ed organizzativi generali, entro la data di inizio delle lezioni. Con la stessa
procedura il progetto potrà essere modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far
fronte ad eventuali esigenze sopravvenute.
2. Al fine di avanzare proposte al consiglio di istituto per la definizione del progetto,
il collegio dei docenti può articolarsi in dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro,
individuandone i coordinatori sulla base delle competenze richieste.
3. Sulla base degli indirizzi e delle scelte di carattere organizzativo e finanziario
deliberate dal consiglio di istituto, il capo di istituto, avvalendosi degli apporti dei
collaboratori e dei coordinatori di cui al comma 2, predispone il piano attuativo del
progetto di istituto, per la parte pedagogico-didattica, quale documento che esplicita la
pianificazione annuale dell'insieme delle attività formative, didattiche e pedagogiche e
le modalità della loro attuazione e lo sottopone al collegio dei docenti per la relativa
delibera.
4. Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, nei periodi intercorrenti tra l'inizio
delle attività didattiche e l'avvio delle lezioni e tra la fine delle lezioni e la
conclusione delle attività didattiche, il personale docente è impegnato
nell'elaborazione e predisposizione del piano delle attività di cui al comma 3, ed in
attività di verifica e valutazione dell'applicazione del piano stesso. Inoltre negli
stessi periodi potranno essere attuati interventi didattici ed educativi integrativi,
previsti dal progetto di istituto e da norme speciali, ed attività di formazione e di
aggiornamento.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente Articolo, in relazione agli
specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti il funzionamento dei
servizi scolastici, il capo di istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico, previa
convocazione di una apposita riunione, consulta il personale ATA della scuola.
Art. 40 - Area docente: obblighi di lavoro
(Disapplicato
da CCNL 98/2001 Art.
24)
1. Gli obblighi di lavoro del personale
docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono
finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori
attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione
necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.
2. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di
insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento. Possono
altresì essere previste eventuali attività aggiuntive.
Art. 41 - Attività di insegnamento
(Integrati i
commi 4-5 dall'Accordo I.A. del 1/7/97)
1. L'attività di insegnamento si svolge
in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare
e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
2. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno
aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla
programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo,
in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore
d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di
assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di
arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti
di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni
stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel caso in cui il
collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato
totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali
ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a un massimo
di 5 giorni nell'ambito del proprio modulo o nel plesso di titolarità.
3. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore
settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi
mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non
utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi
integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate
al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza,
rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche e interscolastiche. Rimane
fermo quanto disposto dal comma 7 ultimo periodo dell'Art.14 del D.P.R. n. 399 del 1988.
4. Qualora siano state deliberate
sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della
durata dell'unità oraria di lezione, i docenti completano l'orario d'obbligo con
attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso
progetto di sperimentazione.
5. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo
ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle
attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base
plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
6. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni
durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti
gli effetti nell'orario di attività didattica.
Art. 42 -
Attività funzionali all'insegnamento
(Sostituito comma 1 da CCNL 98/2001 Art. 24.5)
1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai
diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione,
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle
riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Rientra altresì
nell'attività funzionale all'insegnamento la partecipazione, per non meno del numero di
ore di formazione previste dall'Art. 27, per il passaggio alle posizioni
retributive successive - di cui all'allegata tabella B -, alle attività di formazione e
di aggiornamento previste nell'ambito di organiche azioni definite a livello nazionale o
provinciale, ovvero deliberate dal collegio dei docenti.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative :
- - alla preparazione delle lezioni e delle
esercitazioni;
- - alla correzione degli elaborati;
- - ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale
riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
- - partecipazione alle riunioni del
collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica
di inizio e
fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,
quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e
nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;
- - la partecipazione alle attività
collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati dagli ordinamenti dei diversi
ordini di scuola e sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti;
nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con
un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non
superiore alle quaranta ore annue.
- - lo svolgimento degli scrutini e degli
esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace
con le famiglie e gli studenti, in relazione a quanto previsto nei diversi ordinamenti ed
alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio di Istituto sulla base
delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta
accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento
dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita
degli alunni medesimi.
Art. 43 -
Attività aggiuntive
(Disapplicato da CCNL 98/2001 Art. 25)
1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive
funzionali all'insegnamento.
2. Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità previste dall'Articolo
39, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi
integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento
e all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali.
3. Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento possono consistere in:
- svolgimento di compiti relativi:
- al coordinamento della progettazione, dell'attuazione , della verifica e valutazione del
progetto di istituto;
- al supporto organizzativo al capo di istituto;
- a particolari forme di coordinamento del collegio dei docenti e di eventuali
articolazioni dello stesso, quali dipartimenti, gruppi di ricerca e commissioni di lavoro,
nonchè particolari forme di coordinamento dei consigli di classe, interclasse o
intersezione;
- al coordinamento o referenza o partecipazione a progetti che possono coinvolgere anche
altre istituzioni scolastiche e non;
- all'assistenza tutoriale;
- alla progettazione di interventi formativi;
- alla produzione di materiali utili per la didattica finalizzati ad una utilizzazione
collegiale;
- ogni altra attività regolarmente deliberata nell'ambito delle risorse esistenti.
- attività di aggiornamento e formazione in servizio da svolgersi oltre le 30 ore annue,
senza esonero dagli altri obblighi di servizio.
- partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della
produttività dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione,
ad un maggior raccordo tra scuola e mondo del lavoro, ovvero ulteriori attività
funzionali all'attività scolastica, debitamente deliberate nell'ambito delle risorse
assegnate;
- partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e con
terzi, con oneri a carico degli stessi, aventi per oggetto prestazioni di servizi o
utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con
le finalità di istituto.
- attività di progettazione e di direzione di corsi di formazione, riconversione e
aggiornamento del personale.
4. Il compenso delle attività aggiuntive di insegnamento è fissato in maniera omogenea,
nell'ambito di ciascun ordine e grado di scuola e corrisponde al compenso orario
determinato in base alle allegate tabelle.
5. Il compenso delle attività aggiuntive agli obblighi funzionali viene erogato in
maniera forfettizzata per le funzioni di supporto organizzativo al capo di istituto ovvero
sulla base del numero stimato di ore aggiuntive per le attività inerenti allo svolgimento
di progetti e per le altre attività di cui al comma 3, lett. a), secondo quanto previsto
all' Art.72 del presente CCNL.6. Il compenso per le attività di cui al comma 3, lettera
d), è fissato nella stessa convenzione che disciplina le attività medesime.
Art. 44 -
Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 Aprile
1. Al fine di garantire la continuità
didattica, il personale docente che sia stato assente , con diritto alla
conservazione del
posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno
scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 Aprile, è impiegato nella scuola sede di
servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed
educativi integrativi
e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
2. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il
periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a
novanta giorni.
Art. 45 -
Permessi ed assenze del personale docente chiamato a ricoprire
cariche pubbliche elettive
1. Il personale docente chiamato a
ricoprire le cariche elettive di cui alla Legge 27 Dicembre 1985, n. 816 e che
si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alla Legge medesima, è tenuto a
presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui
presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta,
da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola
la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va
presentata a tutte le scuole interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati
non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o
nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo
strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile
soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione
mensile di cui al comma 1, sempre ché non sia possibile provvedere con altro personale
docente in soprannumero o a disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia
impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato
nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di
servizio.
5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore
sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dall'Art. 16 della L. n. 816 del
1985, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato.
Art. 46 -
Rapporti di lavoro a tempo parziale
1. L'Amministrazione scolastica può
costituire rapporti di lavoro a tempo
parziale sia all'atto dell'assunzione
sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti
interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale
a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e,
comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica
medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in
materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre,
tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione
alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente,
per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna, nei casi
previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che
costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, previa intesa con i Ministri del
Tesoro e per la Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la
costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle
prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50 % di quella a tempo pieno; in
particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni
organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a
cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni
di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni
lavorative sono preventivamente comunicate dal Ministero della Pubblica Istruzione alle
organizzazioni sindacali di cui all'Art. 6, comma 1 punto I/b e
verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere
l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7.Il tempo parziale può essere realizzato:
- - con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- - con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno(tempo parziale
verticale).
8. Il personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere
continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di
lavoro, salvo quelle previste dalla Legge. Nell'applicazione degli altri istituti
normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di Legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del capo di
istituto, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie pari a quello dei lavoratoria tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione
giornaliera.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni
contenute nell'Art. 8 della Legge 29 Dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni ed
integrazioni.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente Articolo, le
disposizioni contenute nell'Art. 7 del D.P.C.M. del 17 Marzo 1989, n. 117.
Art. 47 -
Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297
del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di
supplenza temporanea, si stipulano contratti
di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell'Art. 18. Al personale assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di
effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo.
2. Alla selezione del personale da reclutare si provvede secondo le modalità e nei
termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l'apposita ordinanza
prevista dall'Art. 522 del D.Lgs. n. 297 del 1994.3. Nei casi di assunzione in
sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto
il nominativo del dipendente sostituito.
4. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere
da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di
sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a
quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito
per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno
libero dall'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto
medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, con il
rientro in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel contratto individuale. In
nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
6. Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui
all'Art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si
intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle
vigenti disposizioni di Legge.
7. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito,
secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 Dicembre 1985, n. 751,
possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che
si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario
d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
8. L'assunzione degli insegnanti di cui ai precedenti commi 5 e 6 può avvenire anche con
rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 48 -
Mobilità del personale docente ed educativo
(Disapplicato da Seq.contratt. Art. 32)
1. La mobilità del personale docente ed
educativo deve essere finalizzata al più proficuo impiego del personale medesimo, anche
attraverso la eliminazione delle situazioni di esubero.
2. Per la realizzazione di tale finalità la mobilità professionale è equiparata a
quella territoriale, secondo modalità da definire mediante accordi decentrati a livello
nazionale ai sensi del precedente Art. 5.
3. Gli accordi di cui al comma precedente disciplineranno altresì l'ordine di priorità
tra le varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle relative graduatorie,
la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le
modalità per l'esercizio dei diritti di precedenza.
4.I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere
generale:
- - i passaggi di cattedra e di ruolo
restano subordinati al possesso del titolo di abilitazione;
- - le operazioni di trasferimento
interprovinciale e passaggio relative a personale appartenente a ruoli che si trovino in
situazione di esubero hanno la precedenza sulle analoghe operazioni concernenti il
personale appartenente a ruoli che non versino nella citata situazione;
- - la mobilità territoriale e
professionale a domanda e d'ufficio si attua annualmente. Gli accordi di cui al comma 2
individueranno forme di incentivazione che favoriscano la permanenza del personale nella
scuola di titolarità e terranno conto dell'Art. 7 del D.P.C.M. 770 del 1994.
- - i posti e le cattedre che si rendano
annualmente disponibili sono destinati prioritariamente alle operazioni di mobilità
finalizzate alla eliminazione delle situazioni di soprannumero. Le operazioni di
trasferimento da fuori provincia e di passaggio concernenti il personale appartenente ai
ruoli non in esubero sono effettuate su aliquote di posti da determinare in sede di
accordi sindacali;
- - la mobilità d'ufficio si attua nei
confronti di tutto il personale che venga a trovarsi in posizione di soprannumero;
- - i rapporti tra i trasferimenti a domanda
e quelli d'ufficio saranno definiti in modo da contemperare le esigenze di tutela del
personale individuato come soprannumerario e del restante personale interessato comunque
alla mobilità.
5. In sede di contrattazione decentrata
nazionale verranno inoltre definite le modalità di applicazione delle agevolazioni
previste dall'Art. 33 della Legge n. 104 del 1992 per i docenti portatori di handicap
ovvero che siano familiari di portatori di handicap e dalla Legge n. 100 del 1987 per i
coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di
pubblica sicurezza.
6. Le operazioni di utilizzazione del personale docente sono
effettuate, anche entro ambiti territoriali sub provinciali, secondo criteri e modalità
definiti mediante accordi con le organizzazioni sindacali da stipulare a livello
provinciale.
7. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere
generale:
- - le operazioni di utilizzazione, sia
nell'ambito del ruolo di appartenenza sia per altri ruoli, sono disposte anche su posti di
sostegno e sono finalizzate alla sistemazione del personale delle dotazioni organiche
provinciali e del personale individuato come soprannumerario, nonché dei docenti che
operino come specialisti per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola
elementare, dei docenti che, trasferiti d'ufficio da non più di un quinquennio, possono
venire utilizzati nella scuola di precedente titolarità, dei docenti che possono essere
impiegati nelle attività relative alle figure professionali di cui alla Legge n. 426 del
1988, o per l'attuazione di progetti formativi ed educativi di particolare rilievo
organizzativo-didattico e socio-culturale;
- - tutte le operazioni di utilizzazione,
anche per altri ruoli, sono disposte annualmente dopo le operazioni di trasferimento,
anche annuale, e di passaggio, con precedenza rispetto alle operazioni di assegnazione
provvisoria nell'ambito della provincia e di assegnazione della sede ai docenti di nuova
nomina;- sono consentite le operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, e di
assegnazione provvisoria anche da fuori provincia;
- - le assegnazioni provvisorie sono
consentite esclusivamente per le ipotesi tassativamente previste dall'Art. 475 del D.Lgs.
n. 297 del 1994, ovvero per il ricongiungimento al coniuge e alla famiglia per esigenze di
assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di
salute;
- - le operazioni di utilizzazione sui posti
di sostegno riguardano prioritariamente i docenti in possesso del titolo di
specializzazione; è consentito il ricorso a personale di ruolo in soprannumero non
specializzato solo per la copertura dei posti ai quali non possa essere assegnato
personale, anche non di ruolo, specializzato.
8. Mediante gli accordi con le
organizzazioni sindacali da stipulare a livello nazionale, di cui all'Art. 5,
comma 4, verranno definiti i criteri per la formulazione delle tabelle di valutazione dei
titoli relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie; verranno inoltre
individuate le precedenze a favore di particolari categorie, nonché, ove necessario,
l'adeguamento o l'integrazione dei principi di cui al comma 7.
9. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle
competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o
utilizzazioni del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di mobilità e di utilizzazione di cui al presente
contratto. |
Sezione III - Personale ATA 
Art. 49 -
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario - area e funzioni
(Disapplicato da CCNL 98/2001 Art. 30)
1. Il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli
istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle
istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse
all'attività delle istituzioni scolastiche, anche in rapporto di collaborazione con i
capi di istituto e con il personale docente.
2. Il personale di cui al comma precedente, è collocato nella distinta area del personale
A.T.A., che si articola nell'area funzionale dei servizi amministrativi, nell'area
funzionale dei servizi tecnici e nell'area funzionale dei servizi generali.
Art. 50 -
Orario di lavoro
(Disapplicato da CCNL 98/2001 Art. 33 e CCNI 31-8-99 Art.
52)
1. In attesa della riforma del sistema
scolastico resta ferma l'attuale disciplina dell'orario di lavoro
secondo gli istituti previsti dagli artt. 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209 del 1987 e
dall'Art. 14, comma 15, del D.P.R. n. 399 del 1988.
Art. 51 -
Profili professionali
C.M. 301/1996 - Perplessità interpretative
(Disapplicato da CCNL 98/2001 Art. 31)
1. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale ATA sono individuate dal presente Articolo. Le
corrispondenze tra i profili professionali previsti dal D.P.R. n. 588 del 1985 e quelli
contemplati dal presente CCNL sono stabilite dall'allegata Tabella I. I servizi prestati
nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 sono considerati a tutti gli
effetti come resi nei corrispondenti profili di cui al presente CCNL. Le modalità di
accesso restano disciplinate dalle disposizioni di Legge in vigore, tranne che per i
requisiti culturali che sono individuati dall'allegata Tabella II.
2. In attesa delle norme di attuazione sull'autonomia scolastica, i profili professionali
del personale ATA e le relative qualifiche funzionali sono determinati come di seguito
specificato.Le dotazioni organiche dei nuovi profili, in attesa della rideterminazione da
operarsi ai sensi dell' Art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sono provvisoriamente costituite
dalle dotazioni dei profili previgenti, sulla base della Tabella di equiparazione
allegata.
I - Direttore amministrativo (Conservatori ed Accademie)
II - Responsabile amministrativo
III/1 - Assistente amministrativo
III/2 - Assistente tecnico
III/2 - Cuoco
III/3 - Infermiere
IV/1 - Collaboratore scolastico
IV/2 - Collaboratore scolastico tecnico
I - Qualifica di inquadramento del Direttore
amministrativo
I/1: Profilo: Direttore amministrativo ( per i Conservatori e le Accademie )
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi amministrativi e contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi
impartiti, dal personale amministrativo e da quello addetto ai servizi generali, posti
alle sue dirette dipendenze. E' funzionario delegato. Provvede all'esecuzione delle
delibere del Consiglio d'Amministrazione, di cui è segretario, e firma, congiuntamente al
Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la
gestione autonoma dell'istituzione; firma tutti gli atti di sua competenza. Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi per svolgere attività tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale.Possono essergli affidati incarichi ispettivi
nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.
II - Qualifica di inquadramento del Responsabile
amministrativo
II/1: Profilo: Responsabile amministrativo
Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente
nonché delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi
dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli
atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei
casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali
dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede
direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che
non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli
organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere
degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a
procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e
contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento
organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di
procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi,
contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle accademie e nei conservatori svolge
attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di
coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario dei beni mobili;
sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di
funzionario delegato.Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività
tutorie nei confronti di personale neo assunto.
III - Qualifica di inquadramento della Assistente amministrativo ed equiparati
III/1: Profilo: Assistente
amministrativo
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità
di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico.
Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e
redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa,
nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e
immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività
e sostituendolo nei casi di assenza.Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del
protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio
lavoro. Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative
giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario. Nelle istituzioni
scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla
custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e
delle derrate in giacenza. Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti
inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla
progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali. In
relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle
iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
III/2: Profilo: Assistente tecnico
Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza
di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi,
nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto
tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse
relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro
con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute.E' addetto
alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone
l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione
didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli
utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle
finalità formative. In questi ambiti provvede:
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze
didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di
lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo l'assistenza tecnica
durante lo svolgimento delle stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature
tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle
esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e
immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione
agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione
all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti
sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può
svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi,
specializzazioni ed aree omogenee.
III/3: Profilo: Cuoco
Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale, conoscenza di
strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacità
di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di procedure tecniche. Esegue,
nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte
le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento dei
pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a cui è addetto,
impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria
manutenzione. In particolare provvede:
- alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali
sulla base delle tabelle dietetiche;
- alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme
igieniche del trattamento alimenti;
- allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al
funzionamento della cucina. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti
nell'ambito dei servizi di cucina.
III/4: Profilo: Infermiere
Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 Marzo 1974, n. 225 e successive
modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento
dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni
convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo
specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria
garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:
- provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale
di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
- pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione
eventualmente necessarie.
IV - Qualifica di inquadramento del Collaboratore
scolastico ed equiparati
IV/1: Profilo: Collaboratore
scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni
e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività
caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non
specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di
sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere
materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza
sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione
con i docenti.In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine
e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro
trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche;
- custodia e sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria,
degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli
stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al
funzionamento della scuola;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e
relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo
spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei
generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e
cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le
esercitazioni didattiche comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica.
Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e
immobili, giardinaggio, e simili;
- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività
didattica nonché ai servizi di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi
ausilio materiale nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno
di tali strutture e nell'uscita da esse, nell'uso dei servizi igienici e nella cura
dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di
riscaldamento purché provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e
ascensori.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche
all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione
scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
IV/2: Profilo: Collaboratore
scolastico tecnico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a carattere
tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con autonomia di
esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite.
Specializzazioni:
- aiutante cuoco: collabora con il cuoco nella preparazione dei
pasti, nella conservazione delle derrate alimentari e nella distribuzione dei cibi.
Provvede, inoltre:
- al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la
preparazione dei pasti;
- alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle
attrezzature, utilizzando apparecchia anche automatici;
- all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
- alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di
cucina e mensa.
- guardarobiere: esegue procedimenti manuali e tecniche
specifiche inerenti la custodia, la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del
convitto.
Provvede, inoltre:
- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla
conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;
- alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione
dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è affidato;
- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni
connessi al funzionamento del guardaroba.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di
guardaroba.
- addetto alle aziende agrarie: esegue attività di supporto alle
professionalità specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale
e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
In particolare, può essere addetto:
- alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto
delle colture, alla raccolta dei prodotti;
- al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di
laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
- alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di
attrezzature, materiali e prodotti, secondo le modalità prescritte;
- al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei
prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e
pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla
o altra struttura tecnico-scientifica;
- alla conduzione di macchinari agricoli, purché provvisto di apposita
patente, se necessaria;
- ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla
conduzione dell'azienda.
Art. 52 -
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Per il personale di cui all'Art. 49, nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere costituiti
rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti
a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25 % della dotazione
organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale,con
esclusione della qualifica di responsabile amministrativo e, comunque, entro i limiti di
spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in
materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, previa intesa con i Ministri del
Tesoro e per la Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la
costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa
ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per
ciascun profilo professionale, da riservare a rapporti a tempo parziale, fermo restando il
limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni
lavorative sono preventivamente comunicate dal Ministero della Pubblica Istruzione alle
organizzazioni sindacali di cui all'Art. 6, comma 1, punto I/b e
verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente
alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50 % di quella a
tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può
superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo
parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere
l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
- - con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- - con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro
settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione
(settimana, mese o anno).
8. Il personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né
può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo
quelle previste dalla Legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della
peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
Legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione degli organi
dell'amministrazione scolastica, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non
arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività
di istituto della stessa amministrazione.
10. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le
competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e
l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a
tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie pari a quello dei lavoratoria tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione
giornaliera.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni
contenute nell'Art.8 della Legge 29 Dicembre 1988, n.554 e successive modificazioni ed
integrazioni.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente Articolo, le
disposizioni contenute nell'Art. 7 del D.P.C.M. del 17 Marzo 1989, n. 117.
14. Ai sensi dell'Art. 1, le disposizioni di cui al presente Articolo
sono applicate nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nella provincia di Bolzano,
nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 26 Luglio 1976, n. 752.
Art. 53 -
Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Nei casi previsti dal D.Lgs. n.297 del
1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di
supplenza temporanea, si stipulano contratti
di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell'Art. 184. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato
spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva
assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo.
2. Alla selezione del personale da reclutare si provvede secondo le modalità e nei
termini che sono stabiliti dal Ministro della Pubblica Istruzione con l'apposita ordinanza
prevista dall'Art. 581 del D.Lgs. 297 del 1994.
3. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale
è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. In tali casi, qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una
data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di
sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a
quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito
per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche e le festività infrasettimanali, ricadenti
nel periodo di durata del rapporto medesimo,sono retribuite e da computarsi
nell'anzianità di servizio.
5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, con il
rientro in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel contratto individuale. In
nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
Art- 54 -
Personale ATA: attività aggiuntive
(Modificato comma 1 da CCNL 98/2001 Art. 36 e CCNI 31-8-99 Art.
50)
(Modificato comma 2 da
CCNI 31-8-99 Art. 26)
1. Costituiscono attività aggiuntive del
personale A.T.A. le prestazioni di lavoro svolte da tale personale non necessariamente
oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, comprese tra quelle
previste dal profilo professionale di appartenenza secondo l'Art. 51 del presente contratto (Ndr - Adesso secondo la Tabella
A del CCNL del 26-5-99).
Tali attività consistono in:
- - elaborazione ed attuazione di progetti
volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e
dei servizi generali nell'unità scolastica;
- - attività finalizzate al più efficace
inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola lavoro, reinserimento
scolastico, tossicodipendenza);
- - prestazioni aggiuntive che si rendano
necessarie per garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per
fronteggiare esigenze straordinarie;
- - attività intese, secondo il tipo e il
livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e
la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli
uffici, dei laboratori e dei servizi.
- - prestazioni conseguenti alle assenze del
personale in attesa della sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.
2. All'individuazione delle attività
incentivabili tra quelle di cui al comma 1, retribuite a carico del fondo di cui all'Art. 72 provvede il capo di istituto, sulla base delle deliberazioni del
consiglio di istituto e delle proposte del responsabile amministrativo e del personale
interessato. Il capo di istituto determina l'impegno orario e predispone al riguardo uno
specifico piano di attività che porta a conoscenza delle organizzazioni sindacali
attivando le procedure di cui all'Art. 9.
Art. 55 -
Personale ATA: mobilità e trasferimenti
(Disapplicato da Seq.contratt. Art. 32)
1. La mobilità e
i trasferimenti del personale di cui all'Art. 49 sono regolati secondo i
principi contenuti nell' Art. 48, relativo alla mobilità del personale docente, in quanto
compatibili.
2. Con specifico accordo decentrato a livello nazionale saranno definiti le modalità, i
criteri e le relative tabelle di valutazione dei titoli, per la mobilità professionale e
territoriale del personale A.T.A. dei Conservatori e delle Accademie, anche verso i ruoli
dell'analogo personale appartenente ai ruoli provinciali e viceversa, ferma restando la
qualifica di inquadramento.
3. La mobilità professionale tra diversi profili della stessa qualifica è disposta nei
confronti del personale in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo
richiesto o, in mancanza, previo superamento di un corso di formazione di tre mesi (non
meno di 200 ore) e comunque di durata corrispondente alle qualificazioni professionali da
conseguire. Possono essere attuati, a prescindere dalla domanda di passaggio ad altro
profilo, anche corsi di riconversione professionale per il personale appartenente a ruoli
con situazioni di soprannumero. Non si prescinde comunque dal possesso del titolo
specifico, previsto dalla Legge, abilitante all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie
per il passaggio nel profilo dell'"Infermiere".
4. Le modalità di attuazione e le condizioni di ammissione ai corsi di formazione di cui
al comma 3 sono definite dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, previa
informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'Art. 6,comma I,
punto 1/b ed eventuale esame congiunto. |
CAPO III - NORME DISCIPLINARI 
SEZIONE I - CAPI DI ISTITUTO E PERSONALE DOCENTE
Art. 56 -
Capi d'istituto e docenti - Rinvio delle norme disciplinari
1. Per i capi di istituto e per il
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in applicazione dell' Art. 59,
comma 10, del D.Lgs. n. 29 del 1993. come modificato dall'Art. 2, comma 4, del D.L. 29
Aprile 1995, n. 144, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della
Parte III del D.Lgs. n. 297 del 1994.
2. Le norme disciplinari del personale di cui al comma 1, saranno definite
con apposito accordo da stipulare nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore della
Legge di riordino degli organi collegiali.
SEZIONE II - Personale ATA 
Art. 57 -
Personale ATA : Doveri del dipendente.
1. Il dipendente conforma la sua condotta
al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno e
responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della Legge e l'interesse pubblico
agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di
fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del
servizio, il dipendente deve in particolare:
- - esercitare con diligenza, equilibrio e
professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di
titolarità.
- - cooperare al buon andamento
dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le
norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- - rispettare il segreto d'ufficio nei casi
e nei modi previsti dalle norme vigenti;
- - non utilizzare ai fini privati le
informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio;
- - nei rapporti con il cittadino, fornire
tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di accesso alle attività amministrativa previste dalla Legge 7 Agosto 1990
n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché
agevolare le procedure ai sensi della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15 in tema di
autocertificazione;
- - favorire ogni forma di informazione e di
collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
- - rispettare l'orario di lavoro, adempiere
alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di
lavoro senza l'autorizzazione del capo di istituto;
- - durante l'orario di lavoro, mantenere
nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a principi
generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità
educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della
dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
- - non attendere ad occupazioni estranee al
servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia od
infortunio;
- - eseguire gli ordini inerenti
all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori.
Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza
a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il
dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando
l'atto sia vietato dalla Legge penale o costituisca illecito amministrativo;
- - tenere i registri e le altre forme di
documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo
professionale;
- - assicurare l'integrità degli alunni
secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale.
- - avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
- - non valersi di quanto è di proprietà
dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
- - non chiede né accettare, a qualsiasi
titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
- - osservare scrupolosamente le
disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale
e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee
all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
- - comunicare all'Amministrazione la
propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle
stesse;
- - in caso di malattia, dare tempestivo
avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
- astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.
Art. 58 -
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni dei doveri disciplinati
dall'Art. 57 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
- - rimprovero verbale;
- - rimprovero scritto ;
- - multa con importo non superiore a
quattro ore di retribuzione;
- - sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- - licenziamento con preavviso;
- - licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del
rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi entro 20
giorni da quando il soggetto competente che, secondo l'ordinamento dell'Amministrazione,
è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a
sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi
cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi
inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene
applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'Art.
59, comma 4, del D.Lgs. n.29 del 1993, il capo di istituto, ai fini del comma 2, segnala
entro 10 giorni all'ufficio competente, a norma del medesimo Art. 59, comma 4, i fatti da
contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale
comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito l'accesso a tutti
gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di
contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il
procedimento si estingue.7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla
base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga
la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga
che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
9. Per quanto non previsto dalla presente disposizione, si rinvia all'Art. 59 del D.Lgs.
n. 29 del 1993.
Art. 59 -
Competenze
1. Il rimprovero verbale e il rimprovero
scritto sono inflitti dal capo di istituto.
2. La multa, con importo non superiore a 4 ore di retribuzione, e la sospensione dal
lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, sono inflitte dal
Provveditore agli Studi competente.
3. Il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal
Provveditore agli Studi, previa comunicazione al competente ufficio centrale del Ministero
della Pubblica Istruzione.
Art. 60 -
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed
in conformità di quanto previsto dall'Art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993 il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri
generali:
- a. intenzionalità del comportamento,
grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
- b. rilevanza degli obblighi violati;
- c. responsabilità connesse alla posizione
di lavoro occupata dal dipendente;
- d. grado di danno o di pericolo causato
all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- e. sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla Legge, al comportamento verso gli
utenti;
- f. al concorso nella mancanza di più
lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai
commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore
gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o
con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal
minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica,
graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
- a. inosservanza delle disposizioni di
servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
- b. condotta non conforme a principi di
correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli
alunni o del pubblico;
- c. negligenza nell'esecuzione dei compiti
assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al
dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di
vigilanza;
- d. inosservanza degli obblighi in materia
di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
disservizio;
- e. rifiuto di assoggettarsi a visite
personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'Art. 6 della Legge n. 300 del 1970;
- f. insufficiente rendimento, rispetto ai
carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
- g. violazione di doveri di comportamento
non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio
ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa
sarà introitato dal bilancio dell'Amministrazione e destinato ad attività socialia
favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
- a. recidiva nelle mancanze previste dal
comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
- b. particolare gravità delle mancanze
previste nel comma 4;
- c. assenza ingiustificata dal servizio
fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della
sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
- d. ingiustificato ritardo, fino a 10
giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
- e. svolgimento di attività che ritardino
il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
- f. testimonianza falsa o reticente in
procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
- g. comportamenti minacciosi, gravemente
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei
genitori, degli alunni o di terzi;
- h. alterchi con ricorso a vie di fatto
negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
- i. manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero ai sensi dell'Art.1 della
Legge 300 del 1970;
- j. atti, comportamenti o molestie, anche
di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
k. violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti di cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori,
agli alunni o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
- a. recidiva plurima, per almeno tre volte
nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva,
nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato
l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
- b. occultamento, da parte del responsabile
della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell'Amministrazione o ad essa affidati;
- c. rifiuto espresso del trasferimento
disposto per motivate esigenze di servizio;
- d. assenza ingiustificata ed arbitraria
dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
- e. persistente insufficiente rendimento o
fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
- f. condanna passata in giudicato per un
delitto che, commesso fuori del servizio e non attiene in via diretta al
rapporto di
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- g. violazione dei doveri di comportamento
non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
- a. recidiva, negli ambienti di lavoro,
ricorso a vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non
attinenti al servizio;
- b. accertamento che l'impiego fu
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- c. condanna passata in giudicato:- per i
delitti di cui all'Art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della Legge
19.3.1990, n. 55, come modificato dall'Art. 1, comma 1 della Legge 18 Gennaio 1992, n.
16;- per gravi delitti commessi in servizio;
- d. condanna passata in giudicato quando
dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- e. violazioni intenzionali dei doveri non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di
gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
- 9. Il procedimento disciplinare, ai sensi
dell'Art. 58, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con
procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è
disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora
l'Amministrazione sia venuta a conoscenza di fatti che possono dar luogo ad una sanzione
disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento
disciplinare è avviato nei termini previsti dall'Art.58, comma 2, dalla data di
conoscenza della sentenza.
10. Il procedimento disciplinare sospeso
ai sensi del comma 9 è riattivato entro 180 giorni da quanto l'Amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva.
11. Al codice disciplinare di cui al presente Articolo deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. Il codice di cui al comma 11 deve essere pubblicato tassativamente entro 15 giorni
dalla data di cui all'Art. 2,comma 2, e si attua dal quindicesimo giorno
successivo a quello dell'affissione.
Art. 61 -
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.
1. L'Amministrazione, laddove riscontri
la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di
infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, può disporre,nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal
lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della
retribuzione.
2. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare
può essere disposta dal capo di istituto, salvala ratifica, da parte del Provveditore,
entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento.
3. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento
cautelativo deve essere computato nella sanzione ferma restando la privazione della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
4. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 62 -
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da
misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello
stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche
nel caso in cui venga sottoposto a procedimento
penale che non comporti la
restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'Art.
60, commi 7 e 8.
3. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al
comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente,
fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'Art. 15, comma 1, della
Legge 19 Marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'Art. 1, comma 1, della Legge 18 Gennaio
1992, n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applica quanto previsto in tema di rapporti
tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'Articolo 60, commi 9 e 10.
6. Al dipendente sospeso dal servizio sono corrisposti un'indennità pari al 50% della
retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni
compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena,
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare,
verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale,
la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a
cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il
dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso
sino all'esito del procedimento penale. |
PARTE SECONDA
TITOLO I - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Capo I - La retribuzione
Art. 63 -
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione dei capi di istituto e del personale docente, educativo ed
A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
- - trattamento fondamentale :
- a. stipendio tabellare, comprensivo della
retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione;
- b. indennità integrativa speciale.
- - trattamento accessorio:
- c. fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all' Art. 71; (NDR - Adesso Fondo dell'istituzione
scolastica)
- d. compenso per la qualità della prestazione di cui all' Art. 77;
- e. indennità di direzione per i capi
d'istituto di cui all'Art. 75; (NDR - Adesso CCNI
del 31-8-99 Art. 33)
- f. indennità di amministrazione di cui all'Art. 76 per il personale con le qualifiche I e II individuate dall'
Art.51, comma 2; (NDR - Adesso CCNI del 31-8-99
Art. 33)
- g. altre indennità previste dal presente
contratto e da specifiche disposizioni di Legge;
- h. ore eccedenti di cui all'Art. 70.
2. Al personale, ove spettante, è
corrisposto l'assegno per il nucleo
familiare ai sensi della Legge 13
Maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono
corrisposte congiuntamente, in unica soluzione mensile.
Art. 64 - Aumenti
della retribuzione base
(Articolo attuato)
1. Gli stipendi lordi in vigore per il
personale di cui all'Art. 1, sono incrementati delle misure mensili lorde
individuate, per ciascuna qualifica, dall'allegata Tabella A1, per il periodo 1° Gennaio
1995 - 30 Novembre 1995, e dall'allegata Tabella A2 per il periodo decorrente dal 1°
Dicembre 1995.
2. Gli incrementi di cui alla Tabella A1 hanno effetto fino al conseguimento di quelli di
cui alla Tabella A2 ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, che pertanto cessa
di essere corrisposta dal 1° Gennaio 1995.
3. Fino al 31 Dicembre 1995, per il conseguimento degli aumenti periodici automatici di
stipendio e indennità di funzione continuano ad applicarsi le Tabelle A e B del D.P.R. n.
399 del 1988.
4. Per i direttori amministrativi dei Conservatori ed Accademie si applicano gli aumenti
previsti dalla Tabella A3.
Art. 65 -
Effetti dei nuovi stipendi
(Articolo attuato)
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
compenso per le attività aggiuntive, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'Art.
62, comma 6, del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata
Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale - risultanti
dalla applicazione dell' Articolo precedente sono corrisposti integralmente alle scadenze
e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità
di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione dal servizio.
Art. 66 -
Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31/12/95
(Articolo attuato)
1. Al personale in servizio al 31/12/95
è attribuito, al 1/1/96, il trattamento economico previsto dall'allegata tabella B.
2. Per il personale docente educativo e ATA l'inserimento nelle nuove posizioni
stipendiali avverrà sulla base dell'anzianità maturata al 31/12/95. La differenza tra
l'anzianità riconosciuta al 31/12/95 e l'anzianità immediatamente inferiore prevista
dalla tabella B è utile al fine dell'acquisizione della posizione retributiva successiva.
A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e
non producono effetti se inferiori .
3. La differenza tra la retribuzione in godimento al 31/12/95 e la posizione retributiva
acquisita ai sensi del comma 2 costituisce assegno ad personam, che sarà riassorbito con
il passaggio alla posizione retributiva superiore.
4. La collocazione dei capi d'istituto nella nuova struttura retributiva avviene con il
riconoscimento nella posizione retributiva d'inquadramento dell'anzianità corrispondente
alla temporizzazione dell'importo dell'assegno ad personam, a cui si aggiunge l'anzianità
di servizio maturata da ciascun dipendente, nel periodo compreso tra la data di
conseguimento dell'ultimo incremento retributivo previsto dalla tabella A annessa al
D.P.R. n. 399 del 1988 ed il 31 Dicembre 1995. L'anzianità così determinata è utile per
il passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di primo inquadramento e per
l'ulteriore progressione di carriera. A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad
anno intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori .
5. Il periodo di formazione previsto per la progressione in carriera, in relazione al
profilo professionale di appartenenza, è proporzionalmente ridotto in misura
corrispondente all'anzianità riconosciuta a tal fine nella posizione di primo
inquadramento.
6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo
eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione
del contratto individuale di lavora tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 Giugno
1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 Luglio 1970, n. 576, e
successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione,
così come definite dall'Art. 4 del D.P.R. 23 Agosto 1988, n. 399.
7. Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'Art. 53 della
Legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, Art. 3. commi 6 e 7.
8. A decorrere dal 1 Gennaio 1996 il trattamento economico dei Direttori amministrativi
dei conservatori ed Accademie è determinato dall'allegata tabella B. Ai fini
dell'inserimento della nuova struttura retributiva si considera la retribuzione in
godimento al 31 Dicembre 1995, l'eventuale differenza con l'importo della posizione
stipendiale inferiore costituirà assegno ad personam riassorbibile. Ai fini del passaggio
alla posizione stipendiale successiva si aggiungono due anni di anzianità nonchè la
temporizzazione degli importi dell'assegno ad personam.
Art. 67 -
Ratei
(Articolo attuato)
1. Al personale che, nel biennio 96/97,
in ragione dell'anzianità riconosciuta al 31 Dicembre 1995 ai fini della collocazione
nella nuova struttura retributiva, non consegue in detta struttura il passaggio alla
posizione stipendiale successiva a quella di primo inquadramento, è attribuito un
incremento corrispondente al rateo degli aumenti retributivi previsti dalle tabelle
annesse al D.P.R. 23 Agosto 1988, n. 399, in corso di maturazione alla stessa data del 31
Dicembre 1995.
2. Tale rateo è determinato dal rapporto tra l'anzianità maturata al 31 Dicembre 1995,
ragguagliata a mese intero, e quella complessivamente richiesta per il conseguimento degli
incrementi previsti dal D.P.R. n. 399 del 1988.
3. Il beneficio complessivo da attribuire a titolo di rateo a ciascun avente diritto,
viene calcolato ragguagliando, previa riduzione del 25%, agli anni interi 1996 e 1997 il
rateo derivante dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2. Esso sarà corrisposto in
rate mensili, decorrenti, rispettivamente, dal 1° Luglio 1996 a favore di coloro che
avrebbero conseguito aumenti derivanti dal D.P.R. n. 399 del 1988 nel corso dell'anno 1996
e dal 1° Gennaio 1997 a favore di coloro che avrebbero conseguito tali aumenti nell'anno
1997.
4. I ratei previsti dal presente Articolo costituiscono parte integrante dell'assegno ad
personam, al quale vanno a sommarsi, e sono riassorbiti con il passaggio nella posizione
retributiva successiva a quella di primo inquadramento nella nuova struttura.
Art. 68 -
Progressione economica per sviluppo professionale
1. La progressione economica per tutto il personale del comparto si sviluppa secondo le posizioni
stipendiali indicate nell' allegata Tabella B.
2. La nuova struttura retributiva entra in vigore dal 1.1.1996. L'incidenza percentuale
sui costi complessivi del personale della nuova progressione per posizioni stipendiali,
ivi compresa l'anticipazione della posizione superiore,sarà corrispondente a quella
derivante dalla progressione vigente per effetto del D.P.R. n. 399 del 1988, per ciascuna
delle qualifiche indicate nelle Tabelle A e B allegate al predetto D.P.R.
Art. 69 -
Indennità di funzioni superiori e di reggenza
1. Al personale docente incaricato
dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti
gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di
assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore
amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per
l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.
2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai
titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per
cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel
comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari
importo.
Art. 70 -
Ore eccedenti
1. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di
insegnamento di cui all'Art. 41, comma 3, il cui finanziamento grava sul
fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all'Art. 88, comma 4, del
D.P.R. 31 Maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata
viene pertanto
retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato.
2. Il compenso per le ore eccedenti prestate nell'attività di approfondimento effettuata
negli istituti professionali viene calcolato a norma del comma precedente ed integrato, a
carico dello stanziamento previsto per il fondo d'istituto, di cui all'Art.
71, comma 2, lett. c)
-, dell'importo necessario a raggiungere il compenso orario lordo di lire37.000 per i
docenti diplomati e di lire 41.000 per i docenti laureati.
3. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo prestate in
sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello
obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali disponibili per l'intero anno
scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo
artistico,continuano ad applicarsi, a decorrere dal biennio 1994/95 le disposizioni di cui
all'Art. 6 del D.P.R. 10 Aprile 1987, n. 209 ed all'Art. 3 - comma 10 - del D.P.R. 23
Agosto 1988, n. 399.
4. I criteri di calcolo di cui ai precedenti commi 1 e 3 possono applicarsi, ove ne
ricorrano le condizioni e con i necessari adeguamenti derivanti dal diverso orario
obbligatorio di insegnamento, anche agli insegnanti di scuola materna ed elementare. |
Capo II - La retribuzione accessoria 
Art. 71 - Fondo per il
miglioramento dellofferta formativa e per le prestazioni aggiuntive
C.M. 301/1996 - Perplessità interpretative
(Disapplicato
da Seq.contratt. Art.
32)
1. Allo scopo di arricchire e qualificare
lofferta formativa del sistema scolastico pubblico è istituito a decorrere dal 1°
gennaio 1996, presso il Ministero della P.I., un Fondo alimentato:
- dagli stanziamenti previsti per il Fondo di incentivazione di cui
allart. 9 del D.P.R. n. 209 del 1987;
- dagli stanziamenti per lavoro straordinario;
- dagli stanziamenti per indennità ai capi di istituto, ai direttori
amministrativi e ai responsabili amministrativi;
- dallimporto di L. 220 miliardi annue, stabilito dal presente
contratto.
2. Le risorse previste nel Fondo sono così ripartite:
- a) a livello di Ministero della P.I. è
attribuito il 2% del Fondo, per lattivazione di progetti di interesse nazionale, per
lassegnazione diretta al Centro europeo delleducazione, alla Biblioteca di
documentazione pedagogica e agli IRRSAE della quota stabilita per questi Istituti; la
distribuzione di tali risorse e le misure dei compensi per gli istituti medesimi sono
operate in sede di contrattazione decentrata nazionale di Ministero per assegnazioni
aggiuntive alle istituzioni scolastiche ed educative per le quali ricorrono le condizioni
per lattribuzione delle indennità di lavoro notturno e festivo e per
lindennità di trilinguismo e di bilinguismo, nelle fattispecie non retribuite in
base a disposizioni di legge;
- b) a livello dei Provveditorati agli studi
è attribuito complessivamente il 15% del Fondo, da distribuire ai Provveditorati medesimi
sulla base della popolazione scolastica in ciascuna Provincia, per corrispondere ad
esigenze di riequilibrio di situazioni svantaggiate ed alla attuazione di progetti di
interesse anche provinciale.
Le maggiorazioni derivanti da esigenze di riequilibrio devono essere collegate alle
predisposizioni di progetti tendenti a superare o ridurre le condizioni di svantaggio e
vanno confermati in caso di risultati positivi.
La distribuzione delle risorse di cui al presente punto tra i Provveditorati è operata in
sede di contrattazione decentrata nazionale di Ministero; la distribuzione delle risorse
attribuite a ciascun Provveditorato tra gli Istituti nella Provincia è operata in sede di
contrattazione decentrata a livello locale, assicurando una valutazione ed una selezione
da parte di un apposito Comitato tecnico scientifico.
A carico di tale quota va posta la corresponsione delle indennità di direzione e di
amministrazione di cui ai successivi articoli 75 e 76;
la spesa per lindennità di direzione non può superare il 5% dello stanziamento
complessivo del fondo di cui al precedente comma 1.
- c) a livello dei singoli Istituti è
attribuito complessivamente l83% del Fondo, destinato al tempestivo finanziamento
del progetto di Istituto e distribuito sulla base dei seguenti parametri:
- c1) numero degli allievi
nellistituto, moltiplicato per il numero di ore settimanali di lezione previsto
dallordinamento per le singole classi interessate, in ragione di L. 1.000 per
allievo per ore settimanali;
- c2) numero dei dipendenti statali del
comparto scuola in servizio nellistituzione scolastica sulla base della dotazione
organica di istituto, in ragione di L. 240.000 per addetto.
La ripartizione delle risorse a ciascun
istituto viene effettuata in ragione del 50% per ciascuno dei predetti parametri. Gli
importi relativi a ciascuno dei parametri predetti sono definiti nellallegata
tabella C per lanno finanziario 1996. Per gli anni successivi, entro il mese di
giugno dellanno precedente, la tabella verrà aggiornata sulla base delle variazioni
dei dati relativi ai parametri predetti. Lassegnazione delle risorse è finalizzata
a retribuire le prestazioni e gli incarichi di cui al successivo articolo 72.
3. I risultati raggiunti dallAmministrazione scolastica in termini di miglioramento
quantitativo e qualitativo dellofferta formativa, mediante limpiego del Fondo
di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del
competente Nucleo di valutazione istituito ai sensi dellart. 20 del D.Lgs. n. 29 del
1993, sulla base dei parametri definiti ai sensi dellart. 603 del D.Lgs. n. 297 del
1994.
Lattività di monitoraggio e valutazione si conclude con un rapporto da trasmettere
allARAN, in allegato alla Relazione annuale sullo stato dellamministrazione
scolastica.
4. In via transitoria, il piano delle attività per lanno scolastico 1995-1996 viene
predisposto dai singoli istituti utilizzando le disponibilità residue per il 1995, in
aggiunta agli otto dodicesimi delle disponibilità derivanti dal Fondo di cui al presente
articolo per lanno 1996.
Art. 72 - Fondo di
istituto
(Disapplicato da Seq.contratt. Art. 32)
1. Il Fondo di cui al precedente articolo 71 si suddivide tra le singole istituzioni scolastiche ed
educative nei rispettivi Fondi di istituto, che impiegano le risorse per corrispondere sia
le indennità di cui allart. 73, sia i compensi per il personale
docente ed ATA relativi agli incarichi, posizioni ed attività aggiuntive di cui agli artt. 43 e 54.
2. Nellambito del progetto di istituto e del relativo piano delle attività del
personale, sono individuati gli incarichi e le attività, da finanziare con le risorse di
cui al comma 2, lett. c), del precedente art. 71. Ulteriori iniziative
possono essere realizzate esclusivamente sulla base di corrispondenti, specifici
finanziamenti operati sulle risorse di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma, ovvero
sulla base di finanziamenti relativi a progetti comunitari o di terzi.
Lattribuzione degli incarichi è disposta a mezzo comunicazione scritta, la quale,
in premessa, indicherà le relative delibere del Consiglio di istituto e del Collegio dei
docenti.
Tutti gli atti connessi con tali adempimenti, ivi compresi gli aspetti riguardanti
lorganizzazione del lavoro del personale ATA, sono assoggettati alle norme
contrattuali sul diritto di informazione, di cui agli articoli 7 e 9 del presente
contratto.
Sulla base dellinformazione, qualora si verifichino difformità rispetto ai criteri
fissati nel progetto e nel piano, i soggetti sindacali di cui allart. 6, possono far
ricorso alle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dallart. 16, al fine
di evitare la formazione di contenzioso.
3. Le misure dei compensi relativi agli incarichi, posizioni ed attività aggiuntive di
cui al comma 1, decorrenti dal 1.1.1996 e da erogarsi previa verifica delleffettivo
svolgimento delle medesime, sono determinate dalle allegate tabelle D, D1, D2.
4. Lerogazione dei compensi dovrà essere collegata allindicazione degli
elementi necessari al monitoraggio e alla valutazione di cui al precedente articolo
71, comma 3.
Art. 73 - Indennità
(Disapplicato
da Seq.contratt. Art.
32)
1. Sul fondo per il miglioramento
dellofferta formativa e per le prestazioni aggiuntive vengono corrisposte le
seguenti indennità:
- a) indennità di direzione per i capi di
istituto, disciplinata dal successivo art. 75 ed a carico della quota di
cui allart. 71, comma 2, lett. b;
- b) indennità di amministrazione per i
direttori amministrativi, e per i responsabili amministrativi, disciplinata dal successivo
art. 76 ed a carico della quota di cui allart. 71,
comma 2, lett. b;
- c) indennità di lavoro notturno/festivo -
di cui alla Tabella E1 - per il personale dei Convitti nazionali e delle altre istituzioni
educative a carico della quota di cui allart. 71, comma 2, lett.
a;
- d) indennità di bilinguismo e di
trilinguismo - di cui alla tabella E2 - nelle fattispecie non retribuite in base a
disposizioni vigenti, a carico delle risorse di cui allart. 71,
comma 2, lettera a).
2. La misura delle singole indennità è
determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dallallegata Tabella E, ed è
corrisposta in relazione alleffettiva presenza in servizio.
3. Allatto della utilizzazione a livello di scuola delle quote del fondo destinate
alle diverse attività di istituto dovrà essere prioritariamente soddisfatta
lesigenza di finanziamento delle indennità di cui al comma 1, lettere c e d.
4. In aggiunta ai compensi di cui al precedente art. 63, ai capi di
istituto e al personale docente ed A.T.A. continuano ad essere corrisposte le indennità,
previste da disposizioni di legge e gravanti su specifici capitoli di bilancio ed in
particolare: le indennità per la partecipazione a Commissioni per esami di Stato; per la
partecipazione a Commissioni di concorso; per la realizzazione di iniziative di
formazione.
Art. 74 - Criteri di
determinazione delle indennità
(Disapplicato
da Seq.contratt. Art.
32)
1. Lindennità di direzione viene
commisurata ai carichi di lavoro connessi sia con la dimensione sia con la complessità
dellistituzione scolastica cui il personale direttivo è preposto.
2. La dimensione viene valutata, prescindendo dallordine scolastico e dalla
tipologia, in relazione al numero delle unità di personale statale, direttivo, docente,
educativo ed A.T.A., addetto allistituzione scolastica, quale risulta
dallorganico. A tal fine le unità di personale docente che prestino servizio in
più scuole vanno conteggiate nellorganico della sola scuola di titolarità.
3. Negli istituti in cui sia previsto personale A.T.A. dipendente da comuni o province il
criterio di cui al comma precedente viene integrato aumentando lorganico relativo al
personale statale, in base alle seguenti percentuali di maggiorazione del numero delle
unità di personale statale, sempre con arrotondamento allunità inferiore:
istituti nautici
più 35%
istituti tecnici commerciali e per geometri più 30%
licei scientifici
più 20%
istituti magistrali
più 15%
circoli didattici
più 10%
4. Per le istituzioni scolastiche di cui al precedente comma 3, site nelle regioni
Basilicata e Sardegna, il cui personale A.T.A. sia a carico dello Stato, non si applica il
correttivo di cui al comma stesso.
5. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado site nelle province di Trento e
Bolzano, il cui personale A.T.A. è a carico delle province medesime la dimensione viene
valutata in relazione al numero delle unità di personale docente ed educativo addetto
alla istituzione scolastica, quale risulta dallorganico di fatto, maggiorato del
30%.
6. La valutabilità della dimensione è comunque esclusa per le istituzioni scolastiche
con un numero di unità di personale inferiori a 31.
7. La complessità viene valutata in relazione alle caratteristiche, alla struttura ed
alle attività presenti in ciascuna istituzione scolastica; la valutabilità della
complessità è parimenti esclusa per le istituzioni scolastiche con un numero di unità
di personale inferiori a 31.
8. Identici criteri vengono applicati per la determinazione dellindennità di
amministrazione ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e
al personale responsabile amministrativo.
9. Entro il 30 novembre 1995, con separato accordo nazionale decentrato, verranno
individuati i criteri di determinazione dellindennità di direzione e di quella di
amministrazione per il personale direttivo e responsabile amministrativo in servizio
presso gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
Art. 75 - Indennità di
direzione
(Disapplicato
da Seq.contratt. Art.
32)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, al
fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi
alle dimensioni e al grado di complessità dellistituzione scolastica, sarà
corrisposta ai capi di istituto, a carico della quota del fondo di cui allart. 71, comma 2, lett. b), unindennità di direzione. Le misure
dellindennità di direzione sono determinate in relazione alle dimensioni ed
alla complessità degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi
dellart. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL.
2. Lindennità di cui al comma 1 compete anche ai vice direttori e alle
vice
direttrici degli istituti di educazione, nonché ai direttori dei conservatori di musica e
delle Accademie.
3. Nel caso in cui i capi di istituto si trovino in posizione di stato implicante il
mancato esercizio della funzione direttiva per un periodo superiore a quindici giorni,
lindennità di direzione non è corrisposta per tutto il periodo di mancato
esercizio della funzione. Per lo stesso periodo lindennità viene corrisposta al
dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il capo di istituto.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, lindennità di direzione è
corrisposta nella misura del 50% sia al capo distituto sia al docente vicario della
stessa istituzione scolastica.
Art. 76 - Indennità di
amministrazione
(Disapplicato
da Seq.contratt. Art.
32)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, al
fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi
alle dimensioni e al grado di complessità dellistituzione scolastica, sarà
corrisposta ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi, a carico della
quota del fondo di cui allart. 71, comma 2, lett. b), unindennità di amministrazione. Le misure dellindennità di amministrazione sono
determinante in relazione alle dimensioni ed alla complessità degli istituti, in sede di
contrattazione decentrata nazionale ai sensi dellart. 5, comma 4,
lett. h) del presente CCNL.
2. Nel caso in cui il personale di cui al primo comma si trovi in posizione di stato
implicante il mancato esercizio della funzione amministrativa per un periodo superiore a
quindici giorni, lindennità di amministrazione non è corrisposta per tutto il
periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo lindennità viene
corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il
direttore o il responsabile amministrativo.
Art. 77 - Compensi per la
qualità della prestazione
(Disapplicato
da Seq.contratt. Art.
32)
1. Allo scopo di valorizzare le capacità professionali del personale appartenente alle diverse categorie del comparto
scuola, a decorrere dallanno scolastico 1996-1997 verranno corrisposti compensi
annuali individuali legati a specifiche competenze professionali previste per il profilo
ed alla qualità della prestazione.
2. Con successivo accordo, da definire contestualmente allaccordo economico per il
biennio 1996-1997, saranno disciplinati:
- a) quantità e tipologie dei destinatari;
- b) ammontare dei compensi.
- c) organi, procedure, criteri e parametri
della valutazione, tenendo conto di quanto previsto dalla Carta dei servizi della scuola.
Le attività svolte e i parametri della
valutazione potranno costituire elementi per lattribuzione dellanticipazione
della posizione stipendiale superiore.
Capo III 
Art. 78 - Verifica delle
disponibilità finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da parte del Ministero del
Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie
possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dellart.
52, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro
dallart. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le
parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dellefficacia temporale del
contratto, ovvero la sospensione dellesecuzione, totale o parziale, dello stesso.
PARTE III
TITOLO I - Norme transitorie e
finali 
Art. 79 - Rinvio ad accordo
successivo
1. Con successivo accordo, da stipularsi tra le parti
entro il 30 novembre 1995, saranno definiti gli istituti e le modalità applicative
rinviate a tale sede dalle norme del presente CCNL.
2. Laccordo di cui al presente articolo non potrà comportare oneri finanziari
aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal presente CCNL.
Art. 80 - Norme transitorie
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vengono portati a termine secondo le procedure vigenti
alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni
previste dallart. 58, qualora più favorevoli, in luogo di quelle
previste dallart. 78 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato
con DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Nel primo e secondo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il
finanziamento degli istituti di cui agli articoli previsti dal Capo II
della Parte II del presente CCNL non siano impegnate nei rispettivi esercizi
finanziari, sono riassegnate nellesercizio dellanno successivo.
4. Ai fini della determinazione dei compensi alle attività previste dagli artt.
71 e 72 e delle indennità previste dagli artt. 74
e 75, da corrispondere fino al 31.12.95, sono confermati le misure e i
criteri definiti dal D.M. n. 6 del 4.1.1995.
Art. 81 - Norme finali
1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati
dal presente contratto, ai sensi dellart. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 rimangono in
vigore le norme di legge e contrattuali vigenti.
2. Le parti si impegnano a rivedere consensualmente la predetta normativa entro il 30
novembre 1995.
3. Le integrazioni al presente contratto derivanti dal precedente comma 2, nonché
dallaccordo di cui al precedente art. 79, non possono comportare
costi aggiuntivi, né altri oneri a carico delle parti.
Art. 82 - Disapplicazioni
1. In attuazione di quanto stabilito dallart. 72
del D.Lgs. n. 29 del 1993, comma I, a seguito della stipula del CCNL e degli accordi
decentrati dallo stesso previsti, sono inapplicabili, nei confronti del personale del
comparto, le disposizioni di legge ed i regolamenti che siano in contrasto con quelle
definite nei contratti medesimi. In particolare non sono più applicabili le seguenti
norme:
- con riferimento allart. 1 (Campo di applicazione): art. 2,
comma unico, del D.P.R. n.399 del 1988;
- con riferimento allarticolo 4 (Procedure per la contrattazione
decentrata): artt. 16 e 17 del D.P.R. 209/87; art. 23 del D.P.R. 399/88;
- con riferimento allarticolo 5 (Livelli di contrattazione):
artt. 13, 15 e 20 del D.P.R. 209/87;
- con riferimento allarticolo 6 (Composizione delle delegazioni):
art. 14 del D.P.R. n. 209 del 1987;
- con riferimento allarticolo 7 (Informazione): artt. 18, 19 e 20
del D.P.R. n. 13 del 1986; art. 20 del D.P.R. n. 209 del 1987, art. 597, commi 1, 2, 3, 4,
6, 7 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento allarticolo 8 (Esame): art. 20 del D.P.R. n.
209 del 1987; art. 597, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento allarticolo 10 (Pari opportunità): art. 16
D.P.R. 395 del 1988;
- con riferimento allarticolo 12 (Forme di partecipazione): art.
20 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 597, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del D.Lgs. n. 297 del
1994;
- con riferimento allarticolo 13 (Assemblee): art. 60, commi
dall1 al 10, del D.P.R. n. 417 del 1974; art. 30 D.P.R. n. 209 del 1987; art. 29
D.P.R. n. 399 del 1988; art. 11 del D.P.R. n. 395 del 1988;
- con riferimento allarticolo 14 (Rappresentanze sindacali): art.
25 della legge n. 93 del 1983;
- con riferimento allart. 15 (Diritti e libertà sindacali):
artt. 590, 591, 592, 593, del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento allarticolo 17 (Interpretazione dei contratti):
art. 21, lettera b, del D.P.R. n. 13 del 1986; art. 21 del D.P.R. n. 209 del 1987;
- con riferimento allarticolo 18 (Contratto individuale): art. 12
del D.P.R. n. 3 del 1957; art. 17 del D.P.R. n. 487 del 1994;
- con riferimento allarticolo 19 (Ferie): art. 4 D.P.R. n. 395
del 1988, art. 25 del D.P.R. 399/88, art. 449 del D.Lgs. n. 297/94; art. 562 del D.Lgs.
297/94;
- con riferimento allarticolo 20 (Festività): art. 7, comma 15
della Legge n. 887/84; art. 4 del D.P.R. n. 395 del 1988, art. 24 del D.P.R. 399/88, art.
449 del D.Lgs. n. 297/94; art. 562 del D.Lgs. 297/94;
- con riferimento allarticolo 21 (Permessi retribuiti): artt. 37,
39 e 40, comma I, del D.P.R. n. 3 del 1957; art. 3, commi 37, 38, 39, 40, 41 della Legge
n. 537 del 1993; artt. 450 e 451 del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 563 del D.Lgs. n. 297
del 1994; art. 22, commi 22, 23, 24 e 25 della Legge n. 724 del 1994;
- con riferimento allarticolo 22 (Permessi brevi): art. 18 del
D.P.R. 209/87;
- con riferimento allarticolo 23 (Assenze per malattia): art. 70
e 71 del D.P.R. n. 3/57; artt. 30, 31, 32, 33, 34 del D.P.R. n. 686/57; artt. 19 e 23 del
D.P.R. n. 209 del 1987; art. 4, comma 20, della Legge n. 537 del 1993; artt. 450, 451,
452, del D.Lgs n. 297 del 1994; art. 458, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994; artt. 514,
563, 564, 579 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento allarticolo 25 (Ferie, permessi e assenze del
personale assunto a tempo determinato): art. 3, commi 8 e 9 del D.P.R. n. 399 del 1988;
artt. 526, comma 3, artt. 529, 530, 532, 533, 588 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento allarticolo 26 (Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a cause di servizio): art. 68, comma 7, del D.P.R. n. 3 del 1957;
- con riferimento allarticolo 27 (Progressione professionale):
art. 28 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento allarticolo 28 (Formazione): art. 26 del D.P.R.
n. 399 del 1988; art. n. 573 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento allarticolo 32 (Area e funzioni dei capi di
istituto): art. 2, comma unico, lett. c) del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento allarticolo 34 (Orario di lavoro): art. 14,
comma 14 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento allarticolo 37 (Mobilità dei capi di
istituto): art. 19 della Legge n. 270 del 1982; art. 11 del D.P.R. n. 20 del 1987; art. 18
del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 460, 462, commi 1 e 7, 463, 464, 465 e 467, commi 2, 3,
4, 5, del D.Lgs. n. 297 del 1994; artt. 470, 471, 472, 476, 479 del D.Lgs. n. 297 del
1994;
- con riferimento allarticolo 39 (Progetto di istituto): art. 14,
comma 5, del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento allarticolo 40 (Obblighi di lavoro); art. 14,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento allarticolo 41 (Attività di insegnamento):
art. 88, commi 1 e 3 del D.P.R. n. 417 del 1974; art. 14, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 399
del 1988; artt. 131 e 491 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento allarticolo 41, comma 3 (Completamento orario
di insegnamento): art. 14, comma 7 - I periodo - del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento allarticolo 41, comma 6 (Mensa): art. 12, comma
1, del D.P.R. n. 209 del 1987;
- con riferimento allarticolo 42, comma 1 (Attività funzionali
allinsegnamento): art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento allarticolo 42, comma 3 (Monte ore): art. 12,
commi 5, 6, 8, del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 16 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento allarticolo 42, comma 5 (Vigilanza): art. 350
del R.D. n. 1297 del 1928; art. 39 del R.D. n. 965 del 1924;
- con riferimento allarticolo 44 (Rientro in servizio dei docenti
dopo il 30 aprile): art. 450, comma 4, del D.Lgs. n. 297/94;
- con riferimento agli articoli 46 e 52 (Rapporto di lavoro a tempo
parziale): art. 4 del D.P.R. n. 13 del 1986; art. 15 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 1,
commi 1 e 3, artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. n. 117 del 1989;
- con riferimento allarticolo 48 (Mobilità del personale
docente): art. 2, comma 1, del D.L. n. 576 del 1948; art. 19 della Legge n. 270 del 1982;
art. 11 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 18 del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 460, 462,
commi 1 e 7, 463, 464, 465 e 467, commi 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. n. 297 del 1994; artt. 470,
471, 472, 476, 479 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento allarticolo 49 (Area e funzioni del personale
ATA): art. 2, lett. a), del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 543 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento allarticolo 50 (Orario di lavoro): art. 571 del
D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento allarticolo 51, comma 2 (Profili professionali
del personale ATA): D.P.R. n. 588 del 1985; art. 67 del D.P.R. n. 494 del 1987; artt. 545,
546, 547 del D.Lgs. n. 297 del 1994; art. 4, comma 12, del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento allarticolo 55 (Mobilità e trasferimenti del
personale ATA): art. 20 del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 566, 567, comma I, del D.Lgs. n.
297 del 1994;
- con riferimento allarticolo 57 (Doveri del dipendente): artt.
12, 13, 14, 15, 16, 17 del D.P.R. n. 3 del 1957;
- con riferimento agli articoli 58, 59, 60 (Disciplina); artt. da 78 a
87 compreso del D.P.R. n. 3 del 1957; artt. da 91 a 99 del D.P.R. n. 3 del 1957; artt. da
100 a 123 compreso del D.P.R. n. 3 del 1957; art 134 del D.P.R. n. 3 del 1957; art. 61 del
D.P.R. n. 686 del 1957; art. 50 della Legge n. 312 del 1980; artt. 576 e 578 D.Lgs n. 297
del 1994;
- con riferimento allarticolo 63 (Struttura della retribuzione):
art. 2 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 5 del D.P.R. n. 209 del 1987 con esclusione del
comma 2; artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento allarticolo 66 (Attribuzione del nuovo
trattamento economico): art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 399 del 1988; art. 4, commi 1 e
2, del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento allarticolo 68 (Progressione economica): art.
3, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento allarticolo 69 (Indennità di funzioni
superiori e reggenza): art. 28 della Legge n. 734 del 1973; art. 2, comma 7, del D.P.R. n.
207 del 1987; art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento agli articoli 71 e 72 (Fondo per il miglioramento
dellofferta formativa e Fondo di istituto): art. 9 del D.P.R. n. 209 del 1987;
- con riferimento allarticolo 75 (Indennità di direzione): art.
7 del D.P.R. n. 209 del 1987 e art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 399 del 1988;
- con riferimento allarticolo 76 (Indennità di amministrazione):
art. 10, comma 2 del D.P.R. 399 del 1988.
2. Le disposizioni non indicate nel precedente comma 1 rimangono in vigore ad eccezione di
quelle comunque contrarie o incompatibili con il presente contratto. |

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Tabelle I - II 
Tabelle A1 - A2 - A3 - B - C - D - D1
- D2 - E1 - E2 
Dichiarazioni congiunte 
Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  ... omissis ... |