Si fa seguito alla C.M. n. 276 del 5 Agosto 1995 e si forniscono i
chiarimenti per l'inquadramento del personale della scuola nelle nuove posizioni
stipendiali di cui alla tab. B annessa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
sottoscritto il 4 Agosto 1995. Il personale interessato è quello in servizio alla data
dell'1 gennaio 1996. Gli articoli del contratto da prendere in considerazione ai fini che
qui interessano sono il 27, il 66, il 67 ed il 68.1 - PRIMO INQUADRAMENTO
1.1 - Personale docente, educativo ed A.T.A.
Per una corretta applicazione di quanto previsto
dal contratto in esame, si ritiene utile, in via preliminare, formulare alcune
considerazioni di carattere generale.
- Il passaggio dalla struttura stipendiale di cui al D.P.R.
23 agosto 1988, n. 399 a quella prevista dal nuovo contratto avviene sulla base
dell'anzianità da ciascuno maturata alla data del 31 dicembre 1995, come precisato
nell'art. 66 -comma 2. Il disposto del successivo comma 3, che prevede la corresponsione
dell'assegno "ad personam", pari alla differenza tra l'eventuale maggiore
trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1995 e quello di primo inquadramento, è
finalizzato al solo mantenimento del trattamento economico in godimento al 31 dicembre
1995.
- Dal quadro normativo di seguito esaminato, deve intendersi
escluso ogni riferimento alle ore che, pur facendo parte integrante della cattedra,
eccedono il normale orario settimanale di insegnamento e sono oggetto di separata
remunerazione.
- Il comma 2 dell'art. 66, nel fare riferimento
all'anzianità da ciascuno maturata alla data del 31 dicembre 1995, nulla rileva in ordine
alle caratteristiche dell'anzianità medesima, nel senso che non fa alcuna distinzione,
com'è invece previsto dalla pregressa normativa, tra l'anzianità riconosciuta ai fini
giuridici ed economici e quella valutabile ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti
biennali.
Ciò stante, è da ritenere che le anzianità sopra indicate (così come già avvenuto in
applicazione dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/88, al raggiungimento di determinate
anzianità di servizio), siano entrambe ugualmente utili ai fini dell'inquadramento nelle
nuove posizioni stipendiali, previste dalla tabella B annessa al C.C N.L.
- Per effetto del rinvio operato dal comma 6 dell'art. 66
del CCNL, restano confermate le norme concernenti il riconoscimento dei servizi di ruolo e
non di ruolo previste dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370 e successive modificazioni e
integrazioni nonché le relative disposizioni applicative così come definite all'art. 4
del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. In particolare, per il personale ATA, ai sensi del
comma 13 del predetto art. 4, l'anzianità utile va determinata valutando direttamente, in
complesso, il servizio di ruolo nella cattedra di appartenenza, il servizio non di ruolo
eventualmente prestato nelle diverse qualifiche ed anche l'eventuale servizio di ruolo
prestato nelle carriere inferiori.
- Le disposizioni concernenti la parte economica, contenute
nel CCNL, non concernono, in alcun modo, l'indennità integrativa speciale che, pertanto,
rimane assoggettata alla sua specifica disciplina.
- L'art. 67 del CCNL prevede che al personale il quale nel
corso del biennio 1996/97, in ragione dell'anzianità riconosciuta al 31 dicembre 1995,
non consegua nella nuova struttura il passaggio stipendiale successivo a quello di primo
inquadramento, venga attribuito il rateo degli aumenti retributivi previsti dalle tabelle
annesse al D.P.R. n. 399/88, in corso di maturazione alla stessa data del 31 dicembre
1995.
Tra il personale destinatario della disposizione
anzidetta rientra anche il personale che, vantando al 31 dicembre 1995 un'anzianità pari
o superiore a 35 anni, viene ad essere inquadrato nell'ultimo scaglione previsto dalla
tabella B annessa al CCNL e, quindi, non consegue ulteriori miglioramenti economici della
nuova struttura stipendiale.
Gli aumenti retribuitivi considerati dalla norma citata concernono sia lo stipendio sia
l'indennità di funzione di cui al D.P.R. 399/88 in corso di maturazione alla data del 31
dicembre 1995, possono essere considerati a tal fine solo i passaggi alla posizione
stipendiale immediatamente successiva a quella in godimento e gli aumenti biennali
convenzionali eventualmente conseguibili, medio tempore, nella stessa posizione
stipendiale in godimento alla data del 31 dicembre 1995, per effetto dell'anzianità utile
ai soli fini economici.
Il rateo è determinato dal rapporto tra l'anzianità maturata al 31 dicembre 1995 nella
posizione stipendiale in godimento e quella tabellare, necessaria per conseguire il
beneficio economico in corso di maturazione. In termini monetari detto rapporto va poi
applicato alla differenza tra il trattamento economico annuo in corso di maturazione (per
stipendio e indennità di funzione) e quello in godimento.
Considerato che le posizioni stipendiali e gli aumenti sono attribuiti nell'ordinamento di
cui al D.P.R. n. 399/88 dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto, le
eventuali frazioni di anzianità vanno sempre arrotondate per eccesso a mese intero.
Il beneficio da attribuire a titolo di rateo viene calcolato, come previsto dal comma 3
dell'art. 67, ragguagliandolo agli anni interi del biennio 1996 e 1997 e, previa riduzione
del 25% dovrà essere poi corrisposto, nell'ambito del biennio stesso, in rate mensili
decorrenti, rispettivamente dall'1 luglio 1996 e dall'1 gennaio 1997 a seconda che gli
incrementi economici di cui trattasi sarebbero stati conseguiti, ai sensi del D.P.R. n.
399/88, nel corso dell'anno 1996 o dell'anno 1997. L'importo delle rate mensili risulterà
pari ad 1/18 dell'intero importo se decorrenti dall'1 luglio 1996 o ad 1/12 se decorrenti,
invece, dall'1 gennaio 1997. Per omogeneità con la retribuzione, l'importo dei ratei
dovrà essere calcolato in ragione annua, moltiplicando per 12 la rata mensile.
- Le posizioni stipendiali in cui è differenziato il
trattamento economico previsto dal CCNL, sono attribuite, in connessione allo sviluppo
della professionalità del personale interessato, al termine dei periodi in cui è
articolata la tabella B annessa al contratto stesso, previo assolvimento degli obblighi
inerenti alle funzioni proprie dell'area di appartenenza e alla partecipazione alle
attività di formazione e di aggiornamento.
La partecipazione a tali attività, secondo quanto
prescritto dall'art. 27 del CCNL, è da ritenersi condizionante per il conseguimento delle
posizioni stipendiali successive a quella di primo inquadramento. La durata complessiva
della stessa è stabilita, in via generale dal predetto art. 27, in misura non inferiore a
100 ore, da svolgere nel periodo di permanenza in ciascuno scaglione stipendiale, ad
eccezione di quello iniziale (da 0 a 2 anni) nel quale la durata è pari a 50 ore; fa
altresì eccezione il personale ATA con le qualifiche di collaboratore scolastico e di
assistente amministrativo ed equiparate, per il quale la durata è fissata in misura non
inferiore a 60 ore, ridotte a 30 nell'ambito del rispettivo scaglione iniziale.
Per il conseguimento della posizione immediatamente successiva a quella di primo
inquadramento la durata dell'attività di formazione e di aggiornamento è
proporzionalmente ridotta in misura corrispondente all'anzianità residua determinata in
sede di inquadramento stesso, rispetto al numero degli anni complessivamente previsti per
il passaggio alla posizione successiva.
Ai fini anzidetti deve ritenersi utile la partecipazione a tutte le iniziative di
formazione e di aggiornamento incluse nel piano della singola scuola di cui all'art. 28,
punto 7, del citato contratto e, più in generale, la partecipazione alle diverse
tipologie di attività formative previste dalla direttiva n. 43 dell'1 febbraio 1996, che
ha dato attuazione all'art. 28 sopracitato.
Rientrano in tale previsione, tra l'altro, i corsi di riconversione professionale di cui
all'art. 473 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, le iniziative formative cofinanziate
dall'Unione Europea, le iniziative formative finalizzate all'insegnamento della lingua
straniera nella scuola elementare, quelle di formazione, specializzazione e
perfezionamento promosse e realizzate dall'università e dai concorsi universitari.
Sono altresì utili ai fini anzidetti, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del CCNL, le
attività di formazione iniziale previste per il periodo di prova, nonché i corsi
biennali di specializzazione per le attività di sostegno di cui all'art. 325 del citato
D.L.vo n. 297/1994.
Tutte le attività soprarichiamate, da considerare utili
ai fini del conseguimento delle posizioni stipendiali successive a quelle di primo
inquadramento, debbono essere state realizzate dopo la nomina in ruolo.
La partecipazione ad iniziative formative diverse da quelle deliberate dalla singola
scuola, anche se effettuate per un numero di ore di per sé sufficiente a soddisfare il
presupposto per il passaggio alla successiva posizione stipendiale, non fa venir meno il
diritto dovere del docente di partecipare -successivamente al completamento delle predette
iniziative- ad altre attività formative indicate nel piano della scuola, salvo
eventualmente il diritto al compenso per le attività aggiuntive di formazione svolte
oltre le trenta ore annue senza esonero dagli altri obblighi di servizio.
Fatte tali premesse, si precisa che le operazioni
di inquadramento del personale docente, educativo ed ATA sono effettuate secondo la
sequenza sotto elencata:
- Determinazione dell'anzianità complessiva, senza alcuna
distinzione come sopra precisato, quale risulta alla data del 31 dicembre 1995, per
effetto dell'inquadramento di cui al D.P.R. n. 399/88;
- Individuazione, nella tab. B annessa al nuovo contratto,
dello scaglione in cui è compresa l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995,
ed esposizione del relativo stipendio;
- Determinazione dell'eventuale importo da corrispondere a
titolo di assegno "ad personam", pari alla differenza tra il trattamento
economico in godimento al 31 dicembre 1995 e lo stipendio relativo allo scaglione di
inquadramento. Nel trattamento economico al 31 dicembre 1995 vanno compresi: lo stipendio
di cui alla tab. A annessa al D.P.R. 399/88, l'indennità di funzione di cui alla tab. B
del medesimo decreto presidenziale, la somma di L. 20.000 mensili lode di cui all'art. 7
-comma 1 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14
novembre 1992, n. 438 e l'importo del miglioramento stipendiale di cui alla tab. A2 del
CCNL assegno "ad personam" va riassorbito con il passaggio alla successiva
posizione stipendiale;
- Determinazione dell'anzianità residua, previo
arrotondamento ad anno intero delle frazioni superiori a sei mesi, trascurando quelle pari
o inferiori;
- Indicazione dell'anzianità necessaria per conseguire la
posizione stipendiale successiva a quella di primo inquadramento, tenuto conto
dell'eventuale anzianità residua;
- Calcolo dei ratei di cui all'art. 67 del CCNL, da
attribuire qualora l'interessato non consegua una successiva posizione stipendiale
nell'ambito del biennio 1996/97. In proposito si evidenzia che non si fa luogo
all'attribuzione dei ratei di cui trattasi anche nelle ipotesi in cui il passaggio alla
posizione stipendiale successiva a quella individuata alla precedente lettera b) si
determini per effetto dell'arrotondamento ad anno intero delle frazioni di anzianità
residua.
Premesso quanto sopra, si riportano alcuni esempi di
inquadramento nel nuovo sistema retributivo, partendo dalle anzianità maturate al 31
dicembre 1994 secondo la normativa di cui al D.P.R. n. 399/88, al fine di evidenziare le
variazioni economiche che il contratto introduce a partire dall'1 gennaio 1995, data dalla
quale decorrono, appunto, i primi miglioramenti economici previsti dal contratto stesso.
Vedi tabella n. 81.1
Vedi tabella n. 82.1
Vedi tabella n. 83.1
Vedi tabella n. 84.1
1.2 - Capi di istituto
Per ciò che concerne l'inquadramento dei capi
d'istituto nella nuova struttura retributiva prevista dal CCNL, si ritiene utile, in via
preliminare, sottolineare come, salvo rarissimi casi, l'anzianità maturata ai fini della
posizione stipendiale di cui al D.P.R. n. 399/88 non corrisponde all'anzianità relativa
all'indennità di funzione, poiché, come è noto, nell'anzianità utile alla posizione
stipendiale si tiene conto oltre che del servizio prestato da capo d'istituto anche di
quello prestato nel ruolo docente, mentre ai fini dell'indennità di funzione si considera
unicamente il servizio direttivo.
Ciò premesso, l'inquadramento del suddetto personale nella nuova struttura retributiva
avviene, ai sensi dell'art. 66, comma 4, del CCNL, secondo la sottoriportata sequenza:
- Determinazione degli importi annui lordi percepiti al 31
dicembre 1995 a titolo di stipendio e di indennità di funzione, in relazione alle
posizioni di cui alle tabelle A e B del D.P.R. 399/88 in godimento alla data del 31
dicembre 1995;
- Somma degli importi di cui al punto precedente cui va
aggiunto il miglioramento stipendiale previsto dalla tab. A2 del CCNL;
- Individuazione nella tab. B del CCNL dello scaglione cui
corrisponde uno stipendio pari o immediatamente inferiore al totale di cui al punto b) e
temporizzazione dell'importo eccedente sulla base della griglia stipendiale di cui alla
tabella stessa;
- Determinazione dell'anzianità totale pari al numero degli
anni corrispondenti allo scaglione anzidetto cui va aggiunta l'anzianità derivante dalla
temporizzazione e il periodo di servizio compreso tra la data di conseguimento della
posizione stipendiale in godimento ai sensi del D.P.R. n. 399/88 e la data del 31 dicembre
1995;
- Inquadramento nelle posizioni stipendiali di cui alla tab.
B del CCNL in funzione dell'anzianità come sopra calcolata, previo arrotondamento ad anno
intero delle frazioni superiori a 6 mesi; non si tiene conto di quelle pari o inferiori;
- Indicazione dell'anzianità necessaria per conseguire
l'ulteriore posizione stipendiale;
- Calcolo dei ratei eventualmente spettanti ai sensi
dell'art. 67 del CCNL, qualora l'interessato non consegua una successiva posizione
stipendiale nel biennio 1996/97.
I ratei non competono qualora l'inquadramento definitivo
di cui alla precedente lettera e) si sia determinato nello scaglione successivo a quello
individuato alla lettera c).
Si riporta, di seguito, un esempio riferito, anche in
questo caso, alle anzianità maturate al 31 dicembre 1994, allo scopo di evidenziare le
variazioni economiche successive alla data stessa.
Vedi tabella n. 85.1
1.3 - Direttori Amministrativi dei Conservatori di
Musica, delle Accademie di Belle Arti e delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte
Drammatica
Il nuovo CCNL ha definitivamente stabilito
l'appartenenza al comparto scuola del personale di cui sopra, precisando, altresì, al
comma 8 dell'art. 66, i criteri da applicare per il suo inquadramento che avviene con la
sequenza di seguito illustrata:
- Determinazione della retribuzione come definita dall'art.
63 del CCNL, in godimento alla data del 31 dicembre 1995, comprendente lo stipendio
tabellare e la retribuzione individuale di anzianità con esclusione dell'indennità
integrativa speciale, da corrispondere separatamente;
- Inquadramento nella tab. B del CCNL, con riferimento allo
scaglione cui corrisponde una posizione stipendiale di importo immediatamente inferiore
alla retribuzione di cui alla precedente lettera a);
- Determinazione e temporizzazione della differenza tra
l'eventuale, maggiore retribuzione in godimento al 31 dicembre 1995 e lo stipendio dello
scaglione anzidetto, da attribuire a titolo di assegno "ad personam"
riassorbibile;
- L'anzianità corrispondente alla temporizzazione di cui al
punto c), maggiorata di anni 2 come previsto dal citato art. 66, comma 8, è utile per il
passaggio allo scaglione successivo.
Pur non precisando nulla al riguardo l'art. 66, comma 8,
del CCNL, si ritiene che per uniformità a quanto stabilito per le altre categorie di
personale, anche nel caso di specie le frazioni di anzianità superiori a mesi sei si
arrotondano ad anno intero, mentre si trascurano quelle pari o inferiori.
Nei confronti del personale di cui trattasi non si fa luogo all'attribuzione dei ratei
previsti dall'art. 67 del CCNL, in quanto il personale stesso nell'ordinamento retributivo
di provenienza, riferito al comparto "Ministeri", non godeva di progressione
economica per anzianità
Si riporta di seguito un esempio di inquadramento.
Vedi tabella n. 86.1
La suddetta retribuzione annua lorda consente
l'inquadramento dell'interessato nel terzo scaglione di cui alla tab. B del CCNL (da anni
9 a 14 - L. 21.345.000 a.l.), cui corrisponde l'anzianità di anni 9.
La differenza tra il trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1995 e lo stipendio
corrispondente allo scaglione anzidetto, pari a L. 2.133.500 (L. 23.478.500 - 21.345.000),
va temporizzata, tenendo presente che per il passaggio allo scaglione successivo (da anni
15 a 20 - L. 24.572.000) è richiesta una permanenza di anni 6, pari a giorni 2.160 (360 x
6) e il relativo incremento stipendiale a l. ammonta a L. 3.227.000 (L. 24.572.000 -
21.345.000).
Considerato che un giorno è da valutarsi in L. 1.494,98 (L. 3.227 000 : 2.160 gg.), la
somma residuale di L. 2.133.500, temporizzata, corrisponde a giorni 1.432 (L. 2.133.500 :
1.489,98), cioè pari ad anni 3, mesi 11, giorni 22, da arrotondare ad anni 4.
All'anzianità derivante dalla temporizzazione va aggiunta la maggiorazione di anni 2 per
cui la complessiva anzianità residua risulta di anni 6 e comporta l'inquadramento nel
quarto scaglione (da anni 15 a 20) cui corrisponde lo stipendio a.l. di L. 24.572.000, di
importo superiore alla retribuzione in godimento al 31 dicembre 1995.
Il successivo scaglione (da anni 21 a 27 - L. 28.000.000) è conseguibile dopo ulteriori 6
anni, l'1 gennaio 2002, previa frequenza di n. 100 ore di attività formativa e di
aggiornamento.
1.4 - Insegnanti di religione
Gli insegnanti di religione, per quanto concerne il
trattamento economico, si distinguono, ai sensi della normativa pregressa, nelle seguenti
tre categorie:
- Docenti di religione nelle scuole materne, elementari e
secondarie con almeno un quadriennio d'insegnamento e con orario settimanale di attività
educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore, nelle scuole materne ed elementari, e
nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di
12, qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali (vedasi in proposito
C.M. n. 206/1990). Essi, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 399/88, in
quanto abbiano mantenuto il suddetto orario settimanale d'insegnamento, sono equiparati,
per quanto riguarda in particolare la progressione economica, agli altri docenti di ruolo;
- Docenti di religione incaricati annuali nella scuola
secondaria ai quali, non ricorrendo le condizioni previste dal punto precedente, si
applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all'art. 53, comma 5, della
L. 11 luglio 1980, n. 312, che prevede l'attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50%
dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato;
- Docenti di religione di scuola secondaria, già equiparati
ai docenti di ruolo a norma del citato art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. n 399/88, ai quali
sia stato poi conferito un insegnamento per un orario inferiore a quello previsto nel
precedente punto 1). Nei confronti di tale personale la progressione economica viene
bloccata nell'ultima posizione stipendiale maturata, e vengono attribuiti solo aumenti
biennali convenzionali per ogni biennio di servizio prestato, a norma del combinato
disposto dell'art. 53, comma 5, della legge n. 312/1980 e dell'art. 3, comma 4, del D.P.R.
n. 399/1988.
Tale normativa trova conferma nell'art. 66, comma
7, del nuovo CCNL. Ne consegue che, ai fini dell'inquadramento del personale anzidetto
nella nuova struttura retributiva, si procede come segue:
- Per gli insegnanti di religione di cui al precedente punto
1) essendo questi equiparati ai docenti di ruolo, l'inquadramento all'1 gennaio 1996 viene
effettuato, in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo 1.1, sulla base
dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995;
- Ai docenti di cui al precedente punto 2) a decorrere
dall'1 gennaio 1996, viene attribuito lo stipendio iniziale di lire 16.205 000 a.l.,
previsto dal nuovo CCNL per i docenti della scuola secondaria di II grado, maggiorato di
tanti aumenti biennali del 2,50% dello stipendio stesso (L. 405.125 a.l.) per ogni biennio
di servizio utile ai sensi del D.P.R. n. 399/88;
- Per il personale di cui al precedente punto 3),
l'inquadramento viene effettuato nello scaglione stipendiale di cui alla tab. B del CCNL
previsto per il personale docente della scuola secondaria di II grado, nel qual è
compreso il numero degli anni corrispondenti alla posizione stipendiale in godimento alla
data del 31 dicembre 1995. L'anzianità eccedente quella iniziale dello scaglione di
inquadramento, maggiorata del servizio prestato dalla data di attribuzione della posizione
stipendiale in godimento fino alla data del 31 dicembre 1995, è computabile ai fini
dell'attribuzione degli aumenti biennali, da calcolarsi nella misura del 2,50% dello
stipendio iniziale di L. 16.205.000 a.l., previsto dal CCNL (pari a L 405.125 a.l.).
Vedi tabella n. 87.1
Tuttavia prestando l'interessato servizio per 10 ore
settimanali, il trattamento effettivo da corrispondersi sarà ridotto a 10/18, pari,
cioè, a L. 9.962.927 a.l.
La residua frazione di servizio prestato di anni 1 e mesi 4, da arrotondare ad anni 1, è
utile ai fini dell'attribuzione del successivo aumento biennale del 2,50%, conseguibile
l'1 gennaio 1997.
2. INTERRUZIONI E SUPERVALUTAZIONI DEL SERVIZIO
L'art. 81 del CCNL stabilisce che "per tutte le
materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del
D.L.vo n. 29 del 1993, rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti".
Alla luce della suddetta statuizione, si ritiene che siano tuttora applicabili le norme
che, in relazione alla mancata prestazione del servizio, ne impediscono la relativa
valutazione.
Il citato art. 81 del CCNL ha, inoltre, confermato la vigenza delle particolari norme
concernenti la supervalutazione del servizio, i cui benefici si sostanziano nella
attribuzione di una maggiorazione di anzianità che comporta una accelerazione della
progressione economica. E' da ritenere che nella nuova struttura retributiva i benefici in
questione -ove non siano stati in precedenza già riconosciuti- debbano essere
riconosciuti mediante l'attribuzione dello scaglione stipendiale in corso di maturazione,
con un anticipo temporale corrispondente a quello della supervalutazione, ferma restando
la misura oraria delle attività di formazione necessaria per il conseguimento dello
scaglione stipendiale di cui trattasi.
3. BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N. 336/70
Come è noto, nella determinazione del trattamento
economico assumono particolare rilievo i cosiddetti "benefici", segnatamente,
gli aumenti biennali previsti per gli ex combattenti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336,
che sono correlati, in via generale, ad anzianità convenzionali e consentono, di fatto,
accelerazione di carriera e miglioramenti stipendiali.
Detti benefici, in quanto previsti da una norma speciale, sono sottratti alla
contrattazione delle parti e, conseguentemente, sono riconoscibili anche nella nuova
struttura retributiva prevista dal CCNL in esame.
Al riguardo, va osservato, in via preliminare, come il legislatore, volendo attribuire i
benefici economici di cui trattasi a particolari categorie di dipendenti, anziché
quantificarli in termini monetari, li ha commisurati all'importo di un aumento periodico o
biennale che all'epoca era pari al 2,50% dello stipendio iniziale della classe di
appartenenza dell'interessato, fissando così, oltre alla misura del beneficio, anche il
criterio di riferimento. (Cfr. Consiglio di Stato, parere n. 742/92 espresso nell'Adunanza
Generale del 17 maggio 1993).
Ne consegue che nel nuovo ordinamento retributivo previsto al CCNL gli stessi benefici
devono essere calcolati in misura pari al 2,50% dello stipendio della posizione
retributiva in godimento e di cui alla tab. B del contratto stesso.
Peraltro, rimangono inalterati, per l'attribuzione dei benefici di cui trattasi, i criteri
ed i requisiti richiesti dalla disposizione che li prevede, come parimenti rimangono
inalterate le condizioni che ne determinano il riassorbimento.
Nulla è innovato circa l'applicazione del beneficio di cui all'art 2 della stessa legge
n. 336/70, il quale prevede che il personale ex combattente, destinatario della
disposizione, possa chiedere all'atto del collocamento a riposo, in alternativa agli
aumenti biennali, l'attribuzione del grado o della qualifica superiore.
Al fine di evitare
ulteriori aggravi di lavoro per gli istituti scolastici e per le Direzioni provinciali del
Tesoro, l'applicazione provvisoria degli inquadramenti del personale della scuola nelle
nuove posizioni stipendiali, secondo i criteri stabiliti dalla presente circolare, sarà
effettuato esclusivamente attraverso un flusso informativo diritto tra i sistemi
informativi di questa Amministrazione e della Direzione generale per i servizi periferici
entro le scadenze che saranno successivamente comunicate.
La presente circolare viene emanata d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la funzione pubblica ed il
Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato - IGOP. La stessa è concordata, a
norma dell'art. 190 delle vigenti Istruzioni Generali sui Servizi del tesoro; con la
Direzione Generale dei Servizi Periferici di detto Dicastero. Le SS.LL. sono pregate di
riprodurla e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai capi delle istituzioni
scolastiche ed educative dei rispettivi territori, compresi i direttori dei conservatori e
delle accademie ed i coordinatori degli ISIA.
Con l'occasione si rende noto che è in corso di
perfezionamento l'accordo siglato l'1 luglio 1996 dall'ARAN e dalle organizzazioni
sindacali del comparto scuola, con il quale si dà l'interpretazione autentica dell'art.
66 del CCNL-scuola del 4 Agosto 1995, per la parte relativa alle modalità di
inquadramento dei capi d'istituto. Alla stregua di tale interpretazione l'anzidetto art.
66 deve intendersi nel senso che l'inquadramento dei capi d'istituto va disposto in base
al comma 2 o, in alternativa, in base al comma 4 dell'articolo medesimo, secondo il
criterio del trattamento più favorevole. I provvedimenti predisposti dalle SS.LL. sulla
base di quanto sopra saranno resi esecutivi successivamente al perfezionamento
dell'anzidetto accordo. |