|
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297
con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni
ordine e grado, ed in particolare l'art. 326, dedicato ai problemi della
prevenzione, che ai commi 17 e 18 prevede l'istituzione dei CIC (centri di
informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole
secondarie superiori), e al comma 19, che prevede la possibilità di
particolari iniziative degli studenti; visto il D.L.vo 3 febbraio 1993, n.
29;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241; viste le CC.MM. 8 febbraio 1995,
n. 45 e 11 ottobre 1995, n. 325, relative alle attività di prevenzione,
di educazione alla salute e di lotta contro l'insuccesso scolastico;
visto il DPCM del 7 giugno 1995 recante lo schema generale di riferimento
della "Carta dei servizi scolastici";
Visto il protocollo d'intesa stipulato tra Ministero della P.I. e Unione
Province d'Italia il 15 dicembre 1995, ed in particolare quanto convenuto
alle lettere H, I, L;
Vista la direttiva 8 febbraio 1996, n. 58, con l'allegato documento dal
titolo "Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura
costituzionale";
Considerato che le istituzioni scolastiche devono caratterizzarsi come
centri permanenti di vita culturale e sociale aperti al territorio, capaci
di elaborare offerte formative integrate e diversificate che consentano ai
giovani nuovi spazi di crescita e di formazione e favoriscano le migliori
iniziative dell'associazionismo culturale e sportivo e del mondo del
volontariato;
Rilevata l'opportunità di promuovere le condizioni perché sempre più la
scuola assuma impegni di accoglienza, approfondimento ed orientamento nei
confronti degli studenti e sviluppi il rapporto di fiducia tra giovani e
istituzioni su basi di correttezza e trasparenza, facendo crescere negli
studenti stessi la capacità di assumere impegni, di autoregolarsi e di
amministrarsi nelle attività ad essi riservate;
Emana
la seguente direttiva
TITOLO I - Finalità e
contenuti
Art. 1
1. Le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono,
promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli
studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli
allievi, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro,
le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e
culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità
formative istituzionali.
Art. 2
1. Ogni istituto promuove iniziative
complementari e integrative di accoglienza e accompagnamento nell'iter
formativo al fine di offrire ai giovani occasioni, anche extracurricolari,
per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del
tempo libero.
2. Le predette iniziative complementari si inseriscono coerentemente negli
obiettivi formativi delle scuole e tengono conto delle concrete esigenze
rappresentate dagli studenti. A tal fine devono favorire:
- la valorizzazione della cultura di
cui sono portatori i giovani, una cultura da recepire, collegare,
interpretare in funzione critica e da correlare, ovunque possibile, con
gli insegnamenti curricolari;
- lo sviluppo delle attitudini e della capacità di continuare ad
apprendere, di adeguarsi al cambiamento e di mettersi continuamente in
discussione;
- la conoscenza del contesto civile, sociale e produttivo del
territorio;
- lo sviluppo di una cultura diffusa della legalità e la promozione di
una coscienza storica del patrimonio di valori che fondano la comunità
nazionale, come configurati nel nucleo essenziale della carta
costituzionale;
- la facilitazione dell'accesso ai nuovi linguaggi, con particolare
riferimento a quelli informatici e multimediali, la padronanza dei
meccanismi interattivi di comunicazione, con la creazione delle migliori
opportunità per leggere e interpretare criticamente la realtà ed i
messaggi dei media;
- l'organizzazione di attività per l'assistenza nello studio e
l'insegnamento individualizzato e la lotta contro l'insuccesso
scolastico, anche mediante l'apertura di sportelli di studio,
orientamento e tutoraggio;
- un più ricco contesto educativo e formativo che costituisca la scuola
come centro di attività culturali, sociali, sportive e di tempo libero
per gli studenti.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al
comma 2 le scuole di ogni ordine e grado promuovono tra l'altro, anche in
collegamento tra di loro, iniziative di accoglienza pre-scolastica e
post-scolastica dei minori frequentanti, cura di microambienti
naturalistici e dei beni culturali e ambientali del territorio; cineforum,
teatro e invenzioni teatrali; ascolto ed educazione di musica; giornali
degli studenti e giornale d'istituto; laboratori letterari per la
realizzazione di racconti di fiction; realizzazione di libri, fumetti,
video e audiocassette, ipertesti; concerti; conferenze o forum di studi;
strumenti e procedure per l'accesso alle informazioni; sport e
allenamenti, gare e tornei, ginnastica, nuoto; pittura, disegno;
gemellaggi con altre scuole dell'Unione europea (corrispondenza, incontri,
teleconferenze) ed ogni altra iniziativa compatibile con le finalità
formative dell'istituto.
4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della
disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario
curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che
rivestano particolare interesse.
Art. 3
1. Gli istituti di istruzione secondaria
di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale
luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.
2. A tal fine i servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi
controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di
apertura del locale attrezzato; l'istituzione scolastica dovrà comunque
essere tenuta esente da qualsiasi onere aggiuntivo non specificamente
finanziato.
Art. 4
1. Le istituzioni scolastiche favoriscono
tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di
promozione culturale, sociale e civile del territorio. A tal fine
collaborano con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, quelle
dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche
stipulando con esse apposite convenzioni.
2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che
non deve comportare oneri per l'istituto, può riguardare attività
educative, culturali, ludiche, sportive, anche nei confronti di giovani
del territorio.
TITOLO II - Organizzazione
e gestione
Art. 5
1. Le iniziative di cui agli artt. 2, 3 e
4 sono deliberate, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti
disposizioni, dal consiglio di circolo o di istituto, che ne valuta la
coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.
2. Le iniziative complementari sono sottoposte al previo esame del
collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività e
del progetto d'istituto in relazione a quanto previsto dall'art. 39 del
CCNL comparto scuola.
Art. 6
1. Negli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4,
del D L.vo 16 aprile 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli
studenti nel consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per
tutte le iniziative previste dal titolo I.
2. Per lo svolgimento delle sue attività il predetto comitato adotta un
regolamento interno che può prevedere la costituzione di commissioni o
gruppi per attività istruttorie, esecutive e di gestione.
3. Le iniziative di cui al titolo I, da realizzare o direttamente dalla
scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono
favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti
relativi alla gestione e al controllo delle attività.
4. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato
studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività,
con preventive di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità
indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte
con specifica destinazione.
5. Per la realizzazione ordinata delle iniziative il comitato studentesco
esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che
ha la responsabilità del regolare svolgimento delle iniziative e propone
agli organi competenti gli interventi necessari per l'attuazione del
piano.
6. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la
gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente
che regolano l'attività delle associazioni di diritto privato e le
disposizioni contenute nella convenzione. La responsabilità dell'ordinata
gestione delle attività ricade sugli organi dell'associazione
nominativamente individuati nella convenzione stessa.
7. Al termine delle iniziative o periodicamente, il gruppo di gestione e
l'associazione convenzionata sono tenuti alla verifica dei risultati
conseguiti da sottoporre al consiglio d'istituto ed al collegio dei
docenti per una opportuna valutazione.
8. A tutte le attività possono assistere il preside o un suo delegato e i
docenti che lo desiderino.
9. Possono collaborare, con il consenso del gruppo di gestione, genitori e
personale direttivo o docente in quiescenza autorizzati dal preside a
prestare servizio volontario.
Art. 7
1. Nella scuola dell'obbligo le
iniziative di cui al titolo I sono realizzate o direttamente dalla scuola
o in collaborazione con le associazioni dei genitori, anche mediante
apposite convenzioni.
Art. 8
1. Ciascuna iniziativa di cui al titolo I
deve indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente
necessario per la sua realizzazione.
2. Le iniziative sono realizzate mediante i seguenti finanziamenti:
a) Risorse della scuola
Il consiglio di circolo o d'istituto,
in sede di delibera del bilancio preventivo, disponendo in ordine
all'impiego dei mezzi finanziari, può assegnare uno stanziamento per le
iniziative previste dalla presente direttiva.
Nel caso di iniziative in convenzione la scuola può erogare un
contributo finalizzato all'attuazione della convenzione.
b) Contributi volontari
I genitori e gli studenti possono
contribuire al finanziamento delle iniziative mediante somme che vanno
iscritte al bilancio dell'istituto con vincolo di destinazione.
Le somme eventualmente richieste dalle associazioni di studenti o di
genitori e da essi direttamente impiegate a sostegno dell'iniziativa (ad
esempio in acquisti di materiali liberamente utilizzabili) non sono
iscritte al bilancio dell'istituto.
c) Autofinanziamento
Il comitato studentesco può
realizzare, previa autorizzazione del consiglio d'istituto, attività di
autofinanziamento, consistenti fondamentalmente nella promozione di
iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e
non determinino inopportune forme di commercializzazione, con
particolare riguardo, tra l'altro, all'assistenza in attività di
associazioni di volontariato, non governative o no-profit, alla raccolta
della carta e dei rifiuti differenziati, alla cura e tutela del
territorio e del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Le somme ricavate sono iscritte al bilancio dell'istituto con vincolo di
destinazione.
d) Risorse esterne
Le amministrazioni statali, le regioni,
gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme
alle scuole per la realizzazione delle iniziative di cui al titolo I.
Nel caso di somme erogate da privati è necessario il parere favorevole
del consiglio d'istituto e del comitato studentesco.
3. Alla eventuale partecipazione dei
docenti e del personale ATA alle iniziative di cui al titolo I si
applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 43 e 54 del
CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto
dell'iniziativa, ovvero eventualmente dalla convenzione, e nei limiti
delle somme disponibili secondo il piano di riparto del fondo d'istituto.
4. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e privati possono
offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di
iniziative rientranti nelle finalità del titolo I, con relativi
contributi. Per la realizzazione delle iniziative si applicano le
disposizioni contenute nella presente direttiva.
Art. 9
1. Le iniziative di cui alla presente
direttiva si potranno svolgere di norma nel pomeriggio e, ove possibile,
nei giorni festivi e dovranno essere realizzate in collaborazione con gli
enti locali e la regione per gli oneri ad essi spettanti.
2. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, a
tal fine, fuori dell'orario scolastico, di norma nel pomeriggio e, ove
possibile, nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio
di circolo o d'istituto e in conformità dei criteri generali di
utilizzazione assunti dal consiglio scolastico provinciale nonché di
quelli stabiliti dalle necessarie convenzioni con gli enti proprietari dei
beni.
3. Deve comunque essere assicurato che gli ambienti, le attrezzature e lo
svolgimento delle iniziative siano conformi alla vigente normativa in
materia di agibilità, prevenzione, protezione dai rischi, ordine, igiene
e sicurezza nei luoghi aperti al pubblico, nonché ad ogni altra normativa
riferibile alle singole specificità delle attività svolte.
4. Ove sussista la necessaria copertura finanziaria potranno essere
stabiliti contratti di diritto privato con esperti di sperimentata
esperienza e di particolare qualificazione.
Art. 10
1. Per le iniziative non gestite
direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento
formale di attuazione deve esplicitamente prevedere: la durata massima
della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i
vincoli nell'uso dei locali e delle eventuali attrezzature da destinare
esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in
ordine alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni
patrimoniali coinvolti nell'impiego; il regime delle spese di pulizia dei
locali e delle altre spese connesse all'uso ed al prolungamento
dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità di
diritto pubblico, civile e patrimoniale per danni correlati all'uso dei
locali e allo svolgimento delle attività.
2. Per le iniziative gestite
direttamente dalle scuole il capo d'istituto assicura che esse siano
attuate nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di uso dei
locali, impiego delle risorse, dei beni, delle attrezzature, di igiene e
sicurezza.
3. Il capo d'istituto adotta in ogni caso tutti i provvedimenti necessari
al corretto ed ordinato svolgimento delle attività e idonee misure di
salvaguardia degli altri beni e dotazioni dell'istituto scolastico non
direttamente coinvolti nell'impiego.
4. Le iniziative di cui alla presente direttiva possono essere sempre
sospese, in caso di urgenza, dal capo d'istituto, salva tempestiva
ratifica del consiglio di circolo o d'istituto.
TITOLO III - Norme finali
Art. 11
1. I rappresentanti degli studenti eletti
nei consigli d'istituto di ciascun istituto e scuola d'istruzione
secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede
appositamente attrezzata e messa a disposizione dal Provveditorato agli
studi.
2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di assicurare il
più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di
istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di
ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui alla presente
direttiva e formulare proposte di intervento che superino la dimensione
del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra
il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni
degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le
organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.
3. La consulta provinciale può promuovere anche iniziative di carattere
transnazionale.
Art. 12
1. E' istituita la giornata nazionale
della scuola. Il ministro, annualmente, d'intesa con la conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, ne individua la data.
2. Durante la manifestazione gli istituti sono aperti al pubblico e
svolgono manifestazioni ed iniziative atte a sottolineare il valore
dell'istituzione scolastica. Sono organizzati incontri di carattere
nazionale o locale per l'approfondimento di tematiche di interesse
formativo.
Art. 13
1. Con apposito regolamento da emanare ai
sensi dell'art. 17 della legge 26 agosto 1988, n. 400, sarà adottato lo
statuto dei diritti dello studente, che comporterà anche una complessiva
revisione delle disposizioni contenute nel R.D. 4 maggio 1925, n. 653, in
coerenza con quanto previsto dalla presente direttiva. |