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| Decreto Presidente del CdM
del 23 Marzo 1995 Registrato alla Corte dei Conti il 31 Maggio 1995 |
Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche. IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 41, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni che dispone l'emanazione di un regolamento da adottarsi con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che disciplini, tra l'altro, la composizione e gli
adempimenti delle commissioni esaminatrici; Decreta Art. 1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso base differenziato come segue:
Art. 2. Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente le commissioni esaminatrici di concorsi viene corrisposto un compenso integrativo cosi' determinato:
I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 20 per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al 20 per cento di quelli di cui ai punti b) e c). Art. 3. I compensi previsti dagli articoli 1 e 2
sono aumentati del 20 per cento per i presidenti delle commissioni
esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle
commissioni stesse. Art. 4. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 non
possono eccedere, cumulativamente L. 2.000.000 per i concorsi fino alla
quarta qualifica funzionale o categoria, L. 4.000.000 per i concorsi per
la quinta e sesta qualifica funzionale o categoria e L. 5.000.000 per
quelli ai profili professionali di categoria o qualifica settima e
superiori. Art. 5. Nel caso di suddivisione delle
commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste
ultime compete il compenso base previsto dall'art. 1, ridotto del 50 per
cento e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura
fissata dall'art. 2. Art. 6. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. Art. 7. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di L. 50.000 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche. Art. 8. Le regioni e gli enti pubblici non
economici da esse dipendenti, le province, i comuni, le comunità montane,
e loro consorzi, nonché gli enti pubblici non economici, possono
stabilire nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi
aumentati o diminuiti del 20 per cento rispetto a quelli stabiliti dal
presente decreto. p. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri |
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