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1 - Oggetto e ambito di
applicazione
2 - Finalità del sistema
3 - Aree di intervento per la realizzazione del sistema
4 - Sviluppo del sistema
5 - Modalità e fasi di realizzazione
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
VISTO l'art. 5, comma 2, lett. b), e) ed
f), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il Documento di programmazione economica e finanziaria per il
triennio 1996-98;
VISTO il Piano per l'informatica della pubblica amministrazione per il
triennio 1995-1997;
RITENUTA l'opportunità di definire i principi e le modalità per la
realizzazione di una Rete unitaria della pubblica amministrazione,
indicata quale progetto intersettoriale prioritario per il perseguimento
degli obiettivi individuati dal Decreto Legislativo
12 febbraio 1993, n. 39;
SENTITO il Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 settembre 1995;
EMANA
la seguente direttiva:
"Rete unitaria
della pubblica amministrazione"
1 - Oggetto e
ambito di Applicazione
La presente direttiva traccia le linee
per la realizzazione della Rete Unitaria della pubblica amministrazione,
indicata nel Piano triennale per l'informatica della Pubblica
amministrazione 1995-1997 quale progetto intersettoriale prioritario per
il perseguimento degli obiettivi di efficienza, miglioramento dei servizi,
potenziamento dei supporti conoscitivi e contenimento dei costi
dell'azione amministrativa.
Alla presente direttiva si conformano le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (con i limiti,
appresso precisati, per talune categorie di enti);
2 - Finalità
del sistema
La realizzazione di una Rete unitaria
della Pubblica amministrazione costituisce momento essenziale del processo
di ammodernamento dell'Amministrazione pubblica da tempo avviato, in
coerenza con gli obiettivi posti dal decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n.39, ribaditi in sede di approvazione del Documento di programmazione
economica e finanziaria per il triennio 1996 - 1998.
La Rete unitaria consentirà, in prospettiva, al sistema informativo di
ciascuna amministrazione, l'accesso ai dati e alle procedure residenti nei
sistemi informativi delle altre, nel rispetto della normativa in materia
di limiti all' accesso, di segreto e di tutela della riservatezza (con
predisposizione, anche in sede tecnica, di apposite misure e procedure per
la salvaguardia dei dati protetti).
La Rete offrirà un sistema informativo integrato che permetterà alle
singole amministrazioni, da un lato, di "colloquiare" tra di
loro per lo scambio di ogni documento ed informazione utile, dall'altro,
di proporsi verso la collettività come centro unitario erogatore di dati
e prestazioni amministrative favorendo, così, "
l'avvicinamento" del cittadino all'Amministrazione e il decentramento
"reale" di quest'ultima.
La Rete unitaria (da realizzare in modo da evitare interferenze che
compromettano l'attività corrente delle amministrazioni) assicurerà
l'interconnessione telematica di tutte le reti esistenti. Le reti delle
singole amministrazioni - anche dopo l'integrazione all'interno del
sistema unico continueranno a funzionare sotto la responsabilità di
queste ultime, conservandosi a ognuna di esse anche la competenza e
responsabilità della progettazione e realizzazione dei propri sistemi
informativi, pur se nel rispetto di nuove regole tecniche comuni.
La Rete unitaria - che si manifesta come un sistema integrato delle
singole reti (e, dunque, come "Rete di reti") - condurrà
all'utilizzazione ottimale delle risorse telematiche e a significative
economie nei costi di impianto e di esercizio.
3 - Aree di
intervento per la realizzazione del sistema
La Rete unitaria sarà attivata con
interconnessioni telematiche, attraverso canali di comunicazione e
appositi nodi di commutazione e instradamento assicurando punti di accesso
nei capoluoghi di provincia e, progressivamente in tutte le sedi delle
singole amministrazioni.
Ai fini di tali interconnessioni saranno operati, nelle singole reti, gli
interventi necessari in conformità a quanto verrà disposto dalle regole
tecniche dettate - come prevede il decreto legislativo 12 febbraio 1993,n.
39, - dall'Autorità per l'Informatica della P.A.
L'interconnessione tra i sistemi informativi avverrà, in sede periferica,
utilizzando i comitati metropolitani e provinciali di cui al decreto-legge
24 novembre 1990, n.344, convertito con modificazioni dalla legge 23
gennaio 1991, n. 21, e al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con
modificazioni convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, quali punti
di accesso per la "Rete di Governo" che farà capo al Ministero
dell'Interno.
Al fine della interoperabilità delle reti delle singole amministrazioni,
nell'ambito della Rete unitaria, dovrà procedersi - sulla base di regole
tecniche definite dall'Autorità per l'informatica - alle necessarie
modificazioni e integrazioni dei relativi sistemi informativi, in modo da
consentire lo sviluppo dei servizi comuni.
Con riferimento ai programmi applicativi, le amministrazioni dovranno -
anche in questo caso secondo le indicazioni e regole tecniche definite
dall'Autorità per l'Informatica - introdurre le necessarie modifiche
nella tenuta delle basi di dati e nelle applicazioni esistenti in modo da
realizzare il dialogo tra i sistemi informativi.
4 - Sviluppo
del sistema
Il sistema prenderà inizio con la
realizzazione della rete metropolitana di Roma, per la quale verranno
adottate soluzioni innovative coerenti con l'evoluzione in atto dei
processi di standardizzazione, tenendo di vista la necessità di
ricondurre all'interno della Rete unitaria sia il servizio dati che il
traffico telefonico e di videoconferenze.
I servizi forniti dalla rete metropolitana verranno progressivamente
estesi anche a livello nazionale.
Successivamente, anche le reti delle Regioni, degli enti locali e degli
enti pubblici di dimensione inferiore a quella nazionale potranno
interconnettersi con la Rete unitaria, nel rispetto delle autonomie, anche
finanziarie, costituzionalmente garantite.
A tal fine sarà cura dell'Autorità per l'informatica procedere ad uno
studio preliminare concernente gli aspetti tecnici e le modalità di
connessione delle reti delle Regioni, degli enti locali e degli enti
pubblici di dimensione inferiore a quella nazionale alla Rete unitaria.
5 - Modalità e
fasi di realizzazione
Entro il 31 gennaio 1996 l'Autorità per
l'informatica predisporrà uno studio di fattibilità concernente gli
aspetti relativi all'interconnessione e all'interoperabilità tra le reti,
considerando anche l'eventuale istituzione di un centro tecnico di
assistenza per le amministrazioni che utilizzeranno la Rete. Il Ministero
delle poste e delle Telecomunicazioni parteciperà, con i suoi organi
tecnici, alla elaborazione dello studio di fattibilità. Le altre
Amministrazioni offriranno ogni utile collaborazione all' Autorità per
l'informatica, che potrà avvalersi anche della collaborazione di enti ed
istituti specializzati.
La complessità delle problematiche che dovranno essere affrontate già
nel corso dell' elaborazione dello studio di fattibilità, richiede l'istituzione,
sin da questo momento, di un apposito Comitato di Ministri, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale Comitato, oltre ad esprimere
la propria valutazione sullo studio di fattibilità, ha il compito di
esaminare le più rilevanti problematiche relative alla elaborazione ed
alla attuazione del progetto, anche con riferimento alle procedure di
affidamento del servizi.
Il Comitato formulerà proposte al Consiglio dei Ministri in relazione
alle soluzioni, anche di carattere legislativo, che riterrà opportune.
Entro il mese di giugno del 1996, in occasione del Piano triennale
1997-1999, le amministrazioni avranno cura di redigere - qualora non siano
già previsti nel precedente Piano triennale - progetti per l'adeguamento
degli attuali sistemi informativi alla Rete unitaria, nonché piani per la
realizzazione del software applicativo in grado di trarre il
massimo vantaggio dai servizi d'interoperabilità offerti dalla Rete.
Nel corso del 1996 le amministrazioni collaboreranno inoltre con l'Autorità
per individuare le applicazioni nuove da realizzare tenendo conto della
Rete unitaria; provvederanno, altresì, ad individuare le applicazioni
esistenti da modificare e da integrare con quelle delle altre
amministrazioni al fine di realizzare un sistema informativo unitario.
Nel corso dello stesso anno si procederà all'adeguamento delle reti
locali e dei sistemi di fonia delle sedi delle amministrazioni centrali
situate nell'area di Roma in modo tale che, a partire dal 1997, si inizino
a realizzare i collegamenti con la rete metropolitana.
Nel biennio 1997-98 le amministrazioni provvederanno ad effettuare le
interconnessioni delle reti geografiche, delle reti locali e delle
centrali telefoniche con la rete metropolitana di Roma.
Nel biennio 1998-99 verrà programmata e realizzata la migrazione delle
reti esistenti nella Rete unitaria della Pubblica Amministrazione.
Le singole amministrazioni dovranno adeguare organizzazione e procedure in
modo da renderle coerenti con il nuovo assetto integrato dei sistemi
informativi della pubblica amministrazione.
Il Ministro per la funzione pubblica adotterà iniziative rivolte a
promuovere interventi organizzativi e procedimentali (anche ai fini della
semplificazione) correlati alla realizzazione della nuova Rete.
Inoltre il Ministro per la funzione pubblica, anche in vista della mobilità
e riqualificazione del personale, promuoverà - in collaborazione con
l'Autorità per l'informatica e avvalendosi della Scuola Superiore della
P.A. attività di formazione volte a sviluppare l'approccio informatico
allo svolgimento del lavoro amministrativo, prevedendo corsi destinati al
personale dirigenziale e a quello delle qualifiche funzionali.
Il Ministro, inoltre, al fine di dotare la pubblica amministrazione di
personale con la specifica professionalità, assumerà le opportune
iniziative per l'indizione di concorsi per l'accesso a ruoli unici per le
qualifiche tecniche in materia informatica.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge le funzioni di indirizzo e
di vigilanza sull'intera realizzazione del progetto della Rete unitaria.
Il Governo s'impegna ad adottare le misure legislative, regolamentari ed
amministrative che si rendano necessarie per dare compiuta effettività ai
contenuti della presente direttiva.
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