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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I - PRINCIPI
GENERALI
Art. 1. - Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento s'intende:
per
documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti;
b)
per firma digitale, il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente,
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
c)
per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in
grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la
validità;
d)
per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata
ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei
sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici:
e)
per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche,
destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante
il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si
decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la
corrispondente chiave pubblica;
f)
per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche
destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma
digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al
titolare delle predette chiavi;
g)
per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati
nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica
dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche
dell'utente;
h)
per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata
alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante
la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e
soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si
attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di
scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre
anni;
i)
per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con
cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed
un orario opponibili ai terzi;
l)
per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o
logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
m)
per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la
certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo
pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei
certificati sospesi e revocati:
n)
per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore
annulla la validità del certificato da un dato momento, non
retroattivo, in poi;
o)
per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore
sospende la validità del certificato per un determinato periodo di
tempo;
p)
per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al
titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
q)
per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa
ogni disposizione che ad esse si applichi.
Art. 2. - Documento
informatico
1. Il documento
informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e
la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente
regolamento.
Art. 3. - Requisiti
del documento informatico
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono fissate
le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici.
2. Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate alle esigenze
dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con
decorrenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì dettate le misure
tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la
disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel
documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi
biometriche.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
Art. 4. - Forma
scritta
1. Il documento
informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento
soddisfa il requisito legale della forma scritta.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 5. - Efficacia
probatoria del documento informatico
1. Il documento
informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 10, ha
efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice
civile.
2. II documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente
regolamento ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del
codice civile e soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti
del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o
regolamentare.
Art. 6. - Copie
di atti e documenti
1. I duplicati, le copie,
gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi
tipi di supporto, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se
conformi alle disposizioni del presente regolamento.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari
pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai
sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e apposta o
associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo
le disposizioni del presente regolamento.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su
supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni
effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale e autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e
asseverata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 1
dell'articolo 3.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al
comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato
su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti
dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di
legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 3.
Art. 7. - Deposito
della chiave privata
1. II titolare della
coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta
della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario
autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata
su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e dev'essere
consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni
non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od
alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni
dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.
Art. 8. - Certificazione
1. Chiunque intenda
utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti
di cui all'articolo 2 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e
rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non
inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale
della loro validità, sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, le attività di certificazione
sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione
anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico,
consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati
dei seguenti requisiti, specificati nel decreto di cui all'articolo 3:
forma
di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello
necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se
soggetti privati;
b) possesso
da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
banche;
c)
affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici
del certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione
siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le
regole tecniche di cui all'articolo 3;
d)
qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di
standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di
certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un
certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata
da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, sulla base di equivalenti requisiti.
Art. 9. - Obblighi
dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda
utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è
tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad
evitare danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
- a) identificare con certezza la
persona che fa richiesta della certificazione;
- b) rilasciare e rendere pubblico il
certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui
all'articolo 3;
-
c)
specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo
interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri
titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;
-
d)
attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 3;
-
e) informare
i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
-
f)
attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675;
-
g) non
rendersi depositario di chiavi private;
-
h)
procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del
certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal
quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della
chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della
conoscenza di cause limitative della capacita del titolare, di
sospetti abusi o falsificazioni;
-
i)
dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della
coppia di chiavi asimmetriche;
-
l)
dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno
sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente
rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del
suo annullamento.
Capo II - FIRMA
DIGITALE
Art. 10. - Firma
digitale
1. A ciascun documento
informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato
o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza
informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento
informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti
in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto
ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave
privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di
validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto
pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata,
scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la
sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della
pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non
dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi e con le
tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 3, gli elementi
identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha
certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.
Art. 11. - Contratti
stipulati con strumenti informatici
o per via telematica
1. I contratti stipulati
con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma
digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
Art. 12. - Trasmissione
del documento
1. I1 documento
informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al
destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un
documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del
presente regolamento e alle regole tecniche di cui all'articolo 3, sono
opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con
modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione
per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Art. 13. - Segretezza
della corrispondenza
trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle
operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti
formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della
corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi
a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.
2. Agli effetti del presente regolamento, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del
sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a
che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Art. 14. - Pagamenti
informatici
1. Il trasferimento elettronico dei
pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti
privati è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di
cui all'articolo 3.
Art. 15. - Libri
e scritture
1. I libri, i repertori e le
scritture, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del
presente regolamento e secondo le regole tecniche definite col decreto di
cui all'articolo 3.
Art. 16. - Firma
digitale autenticata
1. Si ha per
riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma
digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da
parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in
sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità
personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il
documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in
contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo
comma, numero 1°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale
integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro
documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico
ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale,
secondo le disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento.
5. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 3, comma 11, della legge 15
maggio 1997, n. 127, si considera apposta in presenza del dipendente
addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o
depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su
supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti
gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione
temporale a norma del presente regolamento.
Art. 17. - Chiavi
di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche
amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio
ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed
all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Col decreto di cui all'articolo 3 sono disciplinate le modalità di
formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo
delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla
pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in
conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme
autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente
riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e
pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati.
Art. 18. - Documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con
strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui
è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie
per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione,
archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti
amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa
l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e
resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni
interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa
con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale
classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle
finanze, rispettivamente competenti.
Art. 19. - Sottoscrizione
dei documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la
sottoscrizione comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in
conformità alle norme del presente regolamento.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti.
Capo III - NORME
DI ATTUAZIONE
Art. 20.
- Sviluppo dei sistemi informativi
delle pubbliche amministrazioni
1.
Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche amministrazioni adottano un piano di
sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle
disposizioni del presente regolamento e secondo le norme tecniche definite
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro
cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1998, a realizzare o revisionare
sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di
produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati,
documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del
presente regolamento ed alle disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre
1996, numeri 675 e 676.
3. Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche
amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il
recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei
quali sia opportuna od obbligatoria la conservazione e provvedono alla
predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici.
Art. 21. - Gestione
informatica del flusso documentale
1. Entro il 31
dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni dispongono per la
tenuta del protocollo amministrativo e per la gestione dei documenti con
procedura informatica al fine di consentire il reperimento immediato, la
disponibilità degli atti archiviati e l'accesso ai documenti
amministrativi per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra
queste ed i soggetti privati aventi diritto.
Art. 22. - Formulari,
moduli e questionari
1. Entro il 31 dicembre 1998 le
pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili
per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto
di legge per l'interscambio dei dati nell'ambito della rete unitaria e con
i soggetti privati.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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