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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il
quale stabilisce, tra l'altro, che con regolamento, da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa,
sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del
Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete
unitaria della pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente regolamento:
TITOLO I - Definizioni e
compiti
Articolo 1. - Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento si intende:
- per Autorità, l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione;
- per Centro, il Centro tecnico previsto
dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- per Rete, la Rete unitaria della
pubblica amministrazione;
- per amministrazioni, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti
pubblici non economici nazionali, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
- per soggetti che utilizzano la rete,
le amministrazioni di cui alla lettera d) e gli altri soggetti
pubblici e privati che ne hanno titolo legale o convenzionale;
- per gestore, l'organismo incaricato
della prestazione di uno o più specifici servizi;
- per sicurezza, l'insieme delle misure
volte ad assicurare l'integrità, la disponibilità e la riservatezza
dei dati;
- per servizi, servizi relativi al
trasporto dei dati e all'interoperabilità della rete, regolati dai
contratti-quadro e dai relativi atti esecutivi previsti dall'articolo
15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 2. - Compiti
del Centro
1. Il Centro tecnico
coordina l'attività di erogazione dei servizi da parte dei gestori degli
stessi, vigila sulla qualità dei servizi, promuove l'adozione di idonee
misure di sicurezza e ne verifica l'attuazione, pianifica l'evoluzione
tecnica della Rete, assiste le amministrazioni sotto il profilo tecnico e
della cooperazione applicativa, nonché nella stipula e nella gestione
degli atti esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
2. A tal fine al Centro spettano i seguenti compiti:
- coordinare, analizzare e controllare
le prestazioni fornite dai gestori dei servizi ai soggetti che
utilizzano la Rete;
- promuovere, secondo l'indirizzo
dell'Autorità, la realizzazione dei servizi di cooperazione
applicativa fra i soggetti che utilizzano la Rete, assistendoli,
altresì, nella fase di progettazione esecutiva e di avviamento;
- coordinare l'assistenza per la
soluzione dei problemi tecnici ed organizzativi nei confronti dei
soggetti che utilizzano la Rete nell'ambito dei contratti di fornitura
dei servizi;
- curare le procedure di certificazione
delle chiavi di cifratura ed i sistemi di validazione temporale,
secondo le norme tecniche dettate dall'Autorità, anche in conformità
alle disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- coordinare il piano delle evoluzioni e
degli adeguamenti tecnologici della Rete;
- approvare i piani di qualità e i
relativi manuali, predisposti dai prestatori dei servizi, nel rispetto
della normativa ecnica di settore e vigilare sulla loro corretta
applicazione;
- curare il piano di attivazione dei
servizi per i soggetti che utilizzano la Rete, sulla base delle
proposte provenienti dagli stessi e d'intesa con i gestori;
- predisporre gli schemi degli atti
esecutivi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo l997,
n. 59, provvedendo, altresì, d'intesa con le singole amministrazioni,
a definire le specifiche tecniche dei capitolati sulla base delle
rispettive esigenze funzionali;
- assistere le amministrazioni
nell'attività di progettazione volta a potenziare, aggiornare e
ristrutturare le proprie reti;
- formulare all'Autorità proposte
relative alla formazione del personale delle amministrazioni, in
relazione all'utilizzazione dei servizi previsti nell'ambito della
Rete;
- segnalare all'Autorità il verificarsi
di circostanze che richiedano l'esercizio dei poteri ad essa
spettanti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609;
- subentrare all'Autorità nei compiti
di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con le modalità indicate all'articolo 8;
- assumere ogni altra iniziativa
ritenuta necessaria per rendere effettiva l'assistenza ai soggetti che
utilizzano la Rete.
TITOLO II - Organizzazione
Articolo 3. - Direzione
e controllo dell'Autorità
1. Nell'assolvimento dei
compiti di cui all'articolo 2, il Centro opera, con autonomia
amministrativa, contabile e tecnico-funzionale, sulla base delle direttive
e sotto il controllo dell'Autorità.
2. Alle adunanze dell'Autorità, aventi ad oggetto le direttive previste
dal comma 1, può essere invitato a partecipare il direttore del Centro,
senza diritto di voto.
3. L'Autorità esercita il controllo sulla gestione del Centro, con
particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi, al loro eventuale
scostamento rispetto ai programmi prefissati, nonché all'efficienza e
all'efficacia della gestione complessiva.
4. Il Centro presenta all'Autorità, entro il 30 maggio di ogni anno, il
piano triennale della propria attività e, entro il 31 marzo di ogni anno,
una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I dati e le
notizie in essa contenuti, previo esame dell'Autorità, concorrono a
formare la relazione annuale, presentata dall'Autorità stessa al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Articolo 4. - Il
direttore
1. Il direttore del
Centro è nominato dall'Autorità, su proposta del presidente di
quest'ultima, tra esperti di adeguata competenza e professionalità; se
dipendente pubblico, è collocato fuori ruolo per la durata dell'incarico.
Sovrintende all'esecuzione delle direttive di cui all'articolo 3, comma 1,
ed è responsabile del funzionamento del Centro, anche sotto il profilo
amministrativo e contabile, nonché dei risultati conseguiti. In caso di
assenza o impedimento, è sostituito dal funzionario responsabile di
un'Area di cui all'articolo 5, da lui designato. L'incarico, della durata
massima di cinque anni, può essere rinnovato o revocato per giusta causa.
2. Con il provvedimento di nomina di cui al comma 1 è, altresì,
determinato il trattamento economico, posto a carico del Centro, sulla
base delle retribuzioni corrisposte ai dirigenti di aziende industriali.
3. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 e
avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 5, il direttore:
- provvede alla direzione e gestione del
personale;
- predispone annualmente il programma
delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, nei
limiti delle risorse assegnate al Centro con le modalità previste
all'articolo 6, comma 2;
- dispone l'acquisizione dei beni, dei
servizi e di quant'altro necessario per l'attuazione del programma e
la gestione del Centro, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del
presente regolamento.
Articolo 5. - Personale
e struttura operativa
1. Per il proprio
funzionamento, il Centro si avvale di personale in misura non superiore a
cinquanta unità, assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo
determinato. In tal caso, il contratto non può eccedere la durata di
cinque anni, rinnovabile alla scadenza.
2. Il personale è selezionato, sulla base dei criteri stabiliti
dall'Autorità, da un'apposita commissione, nominata dal presidente
dell'Autorità stessa. Il presidente della commissione è, di norma,
scelto tra i magistrati ordinari ed amministrativi, nonché tra gli
avvocati dello Stato.
3. La struttura operativa del Centro
si articola in aree operative, individuate con provvedimento del direttore
da sottoporre ad approvazione dell'Autorità. L'articolazione delle aree
è disposta in modo che risultino adeguatamente distribuiti, anche con
carattere di flessibilità, i compiti indicati all'articolo 2. In
relazione a particolari esigenze che non ammettono soluzioni di continuità,
il direttore adotta le misure necessarie per assicurare un servizio
continuativo e ininterrotto.
TITOLO III - Funzionamento
Articolo 6. - Gestione
dei fondi
1. Alle spese di
funzionamento del Centro si provvede mediante apertura di una contabilità
speciale, da istituirsi a norma dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, presso la sezione
di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al "Centro
tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n.
127".
2. La contabilità speciale è alimentata mediante mandati, commutabili in
quietanze di entrata della stessa contabilità speciale, tratti sui fondi
destinati al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete
unitaria della pubblica amministrazione", assegnati al Centro su
proposta dell'Autorità, con le modalità indicate dall'articolo 2, commi
2 e 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30
luglio 1996, n. 400, richiamato dall'articolo 17, comma 19, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
3. Le spese, da effettuarsi nei limiti delle somme assegnate con le
modalità di cui al comma 2, sono disposte dal direttore del Centro o da
altro funzionario da lui delegato, sulla base del documento programmatico
che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da
raggiungere e i criteri di massima che si intendono seguire nello
svolgimento delle attività istituzionali.
4. Sugli ordini di pagamento emessi dal direttore del Centro, o dal
funzionario da lui delegato, è apposto, prima dell'esecuzione, il visto
del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
5. Le somme versate sulla contabilità speciale, non erogate alla chiusura
dell'esercizio finanziario, possono essere riportate all'esercizio
successivo per effettuare i pagamenti inerenti a spese già formalmente
programmate, da individuare con provvedimento ricognitivo del direttore
prima del termine dell'esercizio.
6. La gestione finanziaria del Centro è soggetta al controllo consuntivo
della Corte dei conti, con le stesse modalità di assoggettamento al
controllo previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, nei confronti dell'Autorità.
A tal fine, il rendiconto del Centro, accompagnato da una relazione
illustrativa del direttore, contenente valutazioni sull'attività svolta,
sugli obiettivi perseguiti e sui risultati raggiunti, avuto riguardo ai
costi sostenuti e ai benefici conseguiti, è trasmesso al presidente
dell'Autorità per l'effettuazione del controllo previsto dall'articolo 3,
comma 3, e per il successivo inoltro alla Corte dei conti, unitamente al
rendiconto dell'Autorità.
Articolo 7. - Norma
di rinvio
1. Per quanto non
espressamente previsto nel presente regolamento, in materia di gestione
delle spese del Centro, ivi incluse le procedure contrattuali,
limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da
quella nazionale di recepimento, si applicano, in quanto compatibili, le
norme di cui al regolamento per la gestione delle spese dell'Autorità,
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre
1994, n. 769.
Articolo 8. - Norma
transitoria
1. Dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, il Centro subentra nei compiti
dell'Autorità, inerenti all'assistenza dei soggetti che utilizzano la
Rete, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso, individuati in
apposito verbale di passaggio di consegne.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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