Art. 1 - Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle
norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza
del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai princìpi contenuti nell'articolo 18 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti
interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi,
benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di
pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli
interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti
amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare
che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto
amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
Art. 2 - Disposizioni in materia di
stato civile e di certificazione anagrafica
1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
«Art. 70 - 1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da
un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha
assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il Comune nel cui
territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la Direzione sanitaria
dell'Ospedale o della Casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è
trasmessa dal Direttore sanitario all'Ufficiale di stato civile competente nei dieci
giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione
telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto,
la nascita nel proprio Comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello
stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel
Comune di residenza della madre. In tali casi il Comune nel quale è resa la dichiarazione
deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che
risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di
nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41».
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
«Art. 195 - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il
territorio della Repubblica».
3. I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati e fatti
personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie
integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle Pubbliche Amministrazioni nonché
dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in
cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. E' comunque fatta
salva la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni
prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I Comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o
documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre Pubbliche
Amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto
alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso
sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15/quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il
seguente:
«1/bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere
trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del Comune
competente».
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate
dall'Ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai
pubblici Uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello
stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'Interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalità per il rilascio della carta di identità su supporto
magnetico. La carta di identità deve contenere i dati personali ed il codice fiscale
nonché, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno. La
stessa può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la
scadenza.
11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in
materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra Uffici di
diverse Amministrazioni o della medesima Amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in
materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione
volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
Amministrazioni o presso diversi Uffici della medesima Amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che
si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in un'unica fonte regolamentare,
ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di
rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di
porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si
esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è
emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I Comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da
corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma
10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12/ter del citato articolo
10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi
previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i
relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'Ente locale, o
limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'Ente locale.
Art. 3 - Disposizioni in materia di
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e
data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti
certificati. E' fatto divieto alle Amministrazioni Pubbliche ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta
l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati
o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. E', comunque, fatta salva per
le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori o gli esercenti di pubblici servizi la facoltà
di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento
di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano
subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento
ai fini del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del Codice
penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal
seguente:
« I regolamenti delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità
personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta
documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi
la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta
dell'Amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora
l'interessato non produca la documentazione nel termini di quindici giorni, o nel più
ampio termine concesso dall'Amministrazione, il provvedimento non è emesso».
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n.
130, è sostituito dal seguente:
«1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere
presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto».
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della
produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la
mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
5. E' fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della
sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle
Pubbliche Amministrazioni a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a
limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole Amministrazioni
connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre
limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai
concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I bandi di concorso possono prevedere la
partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e
riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso a personale dotato di laurea in Scienze economiche o statistiche e attuariali».
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di
gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle
modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentate legale
dell'impresa stessa».
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma
5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli
organi dell'Amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è
soggetta ad autenticazione.
Art. 4.- Giuramento del sindaco e
del presidente della provincia. Distintivo del sindaco
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"6. Il sindaco e il
presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"7. Distintivo del sindaco è
la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a
tracolla della spalla destra".
Art. 5. - Disposizioni in materia
di funzionamento e di competenza
dei consigli comunali, provinciali e regionali
1. Il comma 2-bis dell'articolo
31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla
carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il
consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle
dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora,
ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera b) è sostituito dal
seguente:
"2) cessazione dalla carica
per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente
presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non
computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b),
dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il
seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo
assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. È, altresì, di
competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b),
dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "i piani
territoriali ed urbanistici," sono aggiunte le seguenti: "i piani
particolareggiati ed i piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole:
"qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una
quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5)
e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del
totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento
all'unità inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da
riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei
seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei
seggi del consiglio nella composizione così integrata.
Art. 6. - Disposizioni in materia
di personale
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province
disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione, e secondo princìpi di professionalità e responsabilità. Nelle
materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo
conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne
disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il
comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al
presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "Sono
ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare,
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
- La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- La responsabilità delle procedure d'appalto e di
concorso;
- La stipulazione dei contratti;
- Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
- Gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi,
il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide,
verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza;
- Gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai
regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai
responsabili degli uffici o dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"5-bis. Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di
fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali
contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del
totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per
almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità
analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente
non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli
enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente
comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente
della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai
vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali,
può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche
in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo
determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente
di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza
del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone,
subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si
verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i
trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla
data di disponibilità del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai
limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici
dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità
dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17
ottobre 1991. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal
seguente:
"6. Gli incarichi
dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le
modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di
inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o
dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun
anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto
dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi
disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai
contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla
precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della
provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e
di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero,
purchè l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
"3-bis. Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità
concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.
3-ter. Nei comuni interessati da
mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari
manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di
adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può
prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo
determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e
trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato
non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo
indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore
generale). - 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e
il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale,
possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con
contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal
sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al
direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, nonchè la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del
predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale
rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad
eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può
eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere
alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale
dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni
altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni
possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno
1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile
del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere
concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili
o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente
all'interno dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai
seguenti:
"1. L'1 per cento del costo
preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale
relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono
destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici
tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione,
qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di
cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di
pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle
disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000
abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono
tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei
carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle
dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta
che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla
rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in
materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). - 1. Le procedure di mobilità
del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in
sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente
nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al
comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno
deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare
la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del
personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale
trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di
assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3,
commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali
che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli
enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale
adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire
contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto
dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto
del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi
indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con
detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei
posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni
per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti
appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni
di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonchè i dipendenti di cui al presente
comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto
per l'accesso alla qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modifiche:
- Al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre
1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le
parole: "indette entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti:
"indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 1997";
- Al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
- Al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei
confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la
temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in
deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli
enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che
abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono
aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti
istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La
disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
Art. 7. - Modifiche alla legge 15
marzo 1997, n. 59
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le
parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e
amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha sede
presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono
sostituite dalle seguenti: "recanti princìpi e criteri direttivi per"; la
parola: "emanati" è sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti
salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di
concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole:
"dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad
ordinamento autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende,
anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:
"t) prevedere che i processi
di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati
processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni
e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre
scuole delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma
5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f), al termine del comma 1
dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome" sono
sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia autonoma"
sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più comuni.
Possono altresì" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni
interessati, i quali possono altresì";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente interessate"
sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti:
"legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
Art. 8 - Disposizioni in materia di
contrattazione collettiva
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470,
sono apportate le seguenti modificazioni; al primo periodo del comma 4 le parole: «previo
parere delle province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con
le Province e con i Comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri
Enti del comparto»; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal
seguente: «L'intesa dei Comuni e delle Province è espressa rispettivamente
dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dall'Unione delle Province d'Italia».
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal
seguente: «Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle
Regioni, degli Enti regionali e degli Enti locali, il Governo provvede previa intesa con
le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione
delle Province d'Italia e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani».
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per gli aspetti di interesse regionale,
provinciale e comunale, previa intesa con le Amministrazioni regionali, provinciali e
comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle Province d'Italia e
dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i
rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente
disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al
personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti».
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17
maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31 marzo 1998.
Art. 9. - Disposizioni in materia
di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali
1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme
legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di
dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare
gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti
locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
- Sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni
di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
- Le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni
limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia
diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto
procedimento;
- Procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il
pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
- Disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di
idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per
contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo è
acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, nonchè della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e
autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede
comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai
casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai
sensi del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal
seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento dei
regolamenti). - 1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati
nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come
princìpi generali con valore di limite inderogabile:
- Articoli da 1 a 18;
- Articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;
- Articoli da 31 a 34;
- Articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
- Articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
- Articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
- Articoli da 67 a 99;
- Articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente
decreto non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una
differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema
di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui
all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al
concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
"all'articolo 53, comma 1, ed". All'articolo 31, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole:
"in sede di assestamento" sono sostituite dalle parole: "una tantum".
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di
comuni e province ai princìpi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.
Art. 10. - Disposizioni in materia
di giudizio di conto
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili
degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla
trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo
74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo
unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- I commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
- Al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da:
"il quale lo deposita" fino alla fine del comma.
Art. 11. - Soppressione della
commissione di cui all'articolo 19, secondo comma,
del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1965, n. 431.
Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. Il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19,
secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è
soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge
3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216,
dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
"5-ter. Il Consiglio
superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso
favorevole".
Art. 12 - Disposizioni in materia di
alienazione degli immobili di proprietà pubblica
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:
«2/bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari
degli Enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale
pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi
dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di
edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni».
2. I Comuni e le Province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio
immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e
successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n.
454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli Enti
locali, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal
fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire
e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'Ente
interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei
Comuni e delle Province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti
della legge 1° giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20
giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in
tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge
1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti
tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente,
avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le
disposizioni di cui al Capo III, Sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle
alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di Enti ed Istituti pubblici,
aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano intervenute, prima della
deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della
predetta legge. In assenza di regolamento, i Comuni e le Province non possono procedere
alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089,
relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse
storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione della richiesta alla competente Soprintendenza. Il termine è sospeso, fino
a trenta giorni, per una sola volta, se la competente Soprintendenza richiede chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica,
dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo
termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono
accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il
procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle
disposizioni vigenti.
Art. 13 - Abrogazione delle
disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare
beni stabili
1. L'articolo 17 del Codice civile e la
legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni
che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni,
eredità e legati da parte di persone giuridiche, Associazioni e Fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o
verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14. - Disposizioni in materia
di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali
1. All'articolo 28-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma è sostituito
dal seguente:
"L'Amministrazione per i beni
culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche
previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al
primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. L'Amministrazione per i
beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle
caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i
beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il comma 5 è abrogato.
Art. 15. - Disposizioni in materia
di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo
1. Alla Sezione III della Tabella dei
diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio
1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione
III è sostituita dalla seguente: "Passaporti, altre tasse di concessione governativa
e imposta di bollo";
b) l'articolo 25 è sostituito dal
seguente:
"Art. 25 - Passaporto. La tassa da
applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale.
Altre tasse di concessione governativa.
Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale";
c) dopo l'articolo 25 è inserito
il seguente:
"Art. 25-bis. - Imposta di
bollo. L'imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione
delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni,
delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini
italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per altre
imposte, tasse, ammende e servizi resi.
Art. 16 - Difensori civici delle
Regioni e delle Province autonome
1. A tutela dei cittadini residenti nei
Comuni delle rispettive Regioni e Province autonome e degli altri soggetti aventi titolo
secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna Regione e Provincia autonoma, i
difensori civici delle Regioni e delle Province autonome esercitano, sino all'istituzione
del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche
dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza
pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione
e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti
delle strutture regionali e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai
sensi del comma 1.
Art. 17 - Ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti
di decisione e di controllo
1. Il comma 2/bis dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, è sostituito dal seguente:
«2/bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le Amministrazioni che vi
partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In
caso di inutile decorso del termine l'Amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3/bis e 4».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il
seguente:
«3/bis. Nel caso in cui un'Amministrazione abbia espresso, anche nel corso della
conferenza, il proprio motivato dissenso, l'Amministrazione procedente può assumere la
determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'Amministrazione procedente o quella
dissenziente sia un'Amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al
Presidente della Regione ed ai Sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della Regione o i Sindaci, previa
delibera del Consiglio regionale o dei Consigli comunali, entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione
inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è
esecutiva».
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal
seguente:
«4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'Amministrazione
procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il
seguente:
«4/bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi,
riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta
dall'Amministrazione o, previa informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'Amministrazione competente a concludere il
procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della
conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra Amministrazione coinvolta».
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
«Art. 14/bis - 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui
l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di
opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30
miliardi richieda l'intervento di più Amministrazioni o Enti, anche attraverso intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di
interesse statale o che interessino più Regioni. La conferenza può essere indetta anche
dall'Amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può
essere richiesta da qualsiasi altra Amministrazione coinvolta in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se,
acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi un'intesa tra lo
Stato e la Regione o le Regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della
determinazione i rappresentanti di Comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i
dati dell'ultimo censimento ufficiale costituiscono la maggioranza di quelli delle
collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i
rappresentanti della maggioranza dei Comuni o delle comunità montane interessate. Analoga
regola vale per i rappresentanti delle Province».
6. Dopo l'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 14-ter. 1. La
conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di
conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato
esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale,
dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo
compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più
regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei
lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 14-quater. 1. Nei
procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto
ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui
agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del
Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può
essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del
Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai
sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a
valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del
relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della
predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da
parte dei soggetti interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di
progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione
cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "consenso unanime delle" sono sostituite
dalle seguenti: "consenso unanime del presidente della regione, del presidente della
provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto
compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e
successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei
programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 396, nonchè alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2/bis, 3/bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze
di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal
seguente:
"5. La Commissione provvede
all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello
Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle
dipendenze della Commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore nel primo
biennio a diciotto unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
in posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti
comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni
di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione
presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori
ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il
provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" è sostituita dalla
seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione"
sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" è
sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del
provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il
comando".
18. Fino alla trasformazione in società
per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può essere
comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale,
purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività
lavorativa presso altri enti.
19. Presso l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione è istituito un
Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e
il controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria
della Pubblica Amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il
funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto
di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità.
In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità
inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della Pubblica
Amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di
funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del
progetto intersettoriale «Rete unitaria della Pubblica Amministrazione» di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio
1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua
dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione in relazione alla
progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e
aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura
informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende
ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il
valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora
suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per
la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato
Generale dello Stato secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni
e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni
scolastiche o ad Associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano
fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di
tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano
anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè al
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle
magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite
dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle
attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e
previdenza, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il consiglio di indirizzo e
vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i
rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della
programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in
sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonchè le modalità e le
strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la
quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli
obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di
carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio
preventivo e il conto consuntivo, nonchè i piani pluriennali e i criteri generali dei
piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del
consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti
dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il
consiglio di indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti
dai seguenti:
«1. Gli organi consultivi delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione
alle Amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere senza che
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano
essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistica,
territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di
cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte
delle Amministrazioni interessate».
25. Il parere del Consiglio di Stato richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di Testi
Unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o
più Ministri.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di
Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del Testo Unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato
è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il
termine, l'Amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori
da parte delle Amministrazioni interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di
atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è
comunque richiesto dall'Amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione Europea.
Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di
atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal Presidente del Consiglio di
Stato a causa della loro particolare importanza.
29. All'articolo 10 del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3/bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i
cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di
commi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo
caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi
di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla
pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni
dalla pubblicazione stessa».
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in
allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio
1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonchè gli
articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni
valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli
attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali,
nonchè sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali si esercita
esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio,
esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni
dei commi da 34 a 45.
34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le
giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di
consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi
elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare
complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione
disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi
di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono
trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione
dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono
riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede
giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti
delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto
dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto
dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta
scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
- Appalti e affidamento di servizi o forniture di importo
superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- Assunzioni del personale, piante organiche e relative
variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il
controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici
comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia
illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo
invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare
la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore
civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di
controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se
nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a
pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di
controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello
stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive
prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di
non aver riscontrato vizi di legittimità.
41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle
norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di
annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo
esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del
bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende
la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonchè con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di
cui al comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o
richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il
termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data
della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei
rappresentanti.
43. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle
risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine
massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 43,
o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte
del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la
redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine,
ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di
commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero
dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta
giorni dal conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal
decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro
dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28
aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni,
delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- Al comma 5, dopo le parole: "di personale del
comparto sanità" sono inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli
enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni";
- Il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal
seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti
locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni".
48. All'articolo 3, comma 69, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le stesse
disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di
rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione
dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di società per
azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero
per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società
per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni".
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6
e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1,
comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I Comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione
delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non
scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare
azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il
capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in
misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo
richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio
netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e
le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano
tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in
tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di
costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle
disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice
civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre
mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto
designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale
relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento
dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono
fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di
conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono
inalienabili.
54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al decreto- legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai
fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali
alle società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette,
statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda
speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di
questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi
da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonchè agli articoli 2504-septies e
2504-decies del codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) è
sostituita dalla seguente:
"e) a mezzo di società per
azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o
partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione
alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti
pubblici o privati".
59. Le città metropolitane e i comuni,
anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società
per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione
degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso
prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite
procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla
preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o
tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate
dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale.
L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti
locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di
concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di
trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità,
gli obblighi e i diritti delle parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1o ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è
aggiunto il seguente:
"4-bis. Le occupazioni non
autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono
essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a
carico del trasgressore".
63. Il consiglio comunale può
determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni
concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma
143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non
abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle
concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le
aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie
locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della
difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne
facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e
militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni
inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nè di beni che siano stati conferiti nei fondi
immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.
86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni
successivi alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico
dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e
iscritto all'albo di cui al comma 75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il
sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal
comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di
nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto
dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore
generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne
coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato
articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente della
provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed
autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o
dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo
35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4
dell'articolo 5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende
funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di
cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente
a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il
segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato,
fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima
di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o
del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.
71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del
presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri
d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di
incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro
anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a
disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attività dell'Agenzia
stessa o per l'attività di consulenza, nonchè per incarichi di cui al comma 78 presso
altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta
servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico
in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in
disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure
motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa
sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica
detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti
incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra
sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche
amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilità a
carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del
segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede
di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia.
74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai
contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per
concorso, è articolato in sezioni regionali.
76. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza
del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di
riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da
un presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali
eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Città
e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un
vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i
consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei
comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una
percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e
funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei
sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare
convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione
all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante
concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze
politiche, economia e commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze
degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati
l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia,
l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali,
l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei
concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il
procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a
ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento
hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
- Individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel
limite massimo costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali
dell'amministrazione civile dell'interno;
- Reclutamento del personale da destinare all'Agenzia
mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente,
anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale
dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del
fuori ruolo;
- Previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione
all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di
cui al comma 79;
- Disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando
l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte
dei conti;
- Utilizzazione in via prioritaria dei segretari non
chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di
supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla
qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro
carico.
79. L'Agenzia istituisce scuole regionali
ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e
provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi,
previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti
locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
delle scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività
formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.
80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale
del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo
provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e
provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142,
introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del
presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia
possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima
attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di
trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali
di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria
relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari
comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite
dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme
transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento
presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro
trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai
segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale
dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti
nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per
quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile
in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre
1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono
abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel
grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di
espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per
almeno quattro anni le relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria
legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di
apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n.
118.
85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole:
"nonchè del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di
legittimità".
86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono
abrogati.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell' articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè delle associazioni
nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni
e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi
nonchè di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante
strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire
limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e
dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte
le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore
delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti,
anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purchè non in contrasto
con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e
compatibilmente con la tutela dei corpi idrici";
- Al comma 3, dopo le parole: "sono approvate",
sono inserite le seguenti: "salvo che si tratti di proprietà non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali
in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai
documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo
nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
92. Fino all'approvazione del regolamento
previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge
7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione
delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina
delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonchè dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20
luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo
regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i
criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore
semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei
procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n.
55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti
individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni,
imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si
intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini
della lotta alla criminalità organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi di
diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli Atenei, con le modalità di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali
definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio Universitario Nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più
decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di
concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli
ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo.
I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun
corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti,
nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di Università italiane, in collaborazione con Atenei
stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di
ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica,
emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con
la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione
dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18
febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei
diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini
dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle Università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai
quali è consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di
requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego,
nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19
novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli
insegnanti delle scuole della Regione Valle d'Aosta, delle Province autonome di Trento e
di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari
situazioni linguistiche. Ai predetti fini le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Pubblica Istruzione,
stipulare apposite convenzioni con Università italiane e con quelle dei Paesi dell'area
linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di
titoli di studio universitari da parte delle Università nonché le modalità di
finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più
decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, su
proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e
didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche
al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i
raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica presenta ogni
tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari
e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni Università o Istituto di istruzione universitaria, nelle more
dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti
didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti
didattici di Ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo
ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di
studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle
strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
102. Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle
istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il
finanziamento ordinario delle Università;
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti
didattici d'Ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'Università.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse
generale per l'Università.
104. Il CUN è composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori
scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio Nazionale degli Studenti, di cui all'articolo 20,
comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle
Università;
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la
valida costituzione dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui
al comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai
ricercatori afferenti a ciascuna area.
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in
attuazione della presente legge.
108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al
comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta
giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei princìpi di una corretta
ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, sono regolate dalle Università, per quanto riguarda il personale tecnico e
amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono
rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al
procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del Direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle
Università, di altre Amministrazioni Pubbliche, ovvero anche fra estranei alle
Amministrazioni Pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la
relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al Rettore e da questi
trasmessa al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico. In prima applicazione il
contratto di lavoro è stipulato con il Direttore amministrativo in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti
dell'Ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli
accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo
decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le
professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai Dottorati di ricerca e dai diplomi
delle scuole di specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori
universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata
diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino
analoga posizione in Università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti
scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto
decreto.
113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura
ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: semplificazione delle
modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per
l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente
presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di
giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di
avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei
termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i
criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al
comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto
professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o
più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti Superiori
di Educazione Fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie,
con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori
scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato
e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di
Scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF
pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei
contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in Istituto universitario autonomo o in
facoltà di uno degli Atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del
personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento
economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i
quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o
incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori
universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle
convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo
in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio
dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente
comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma,
di sottoscrivere convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per
l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di
specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «per i
quali sia prevista» sono sostituite dalle seguenti: «universitari, anche a quelli per i
quali l'atto emanato dal Ministro preveda».
117. Fino al riordino delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica, degli
Istituti musicali pareggiati, degli Istituti Superiori di Educazione Fisica, i diplomi
conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione
alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento
cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle
corrispondenti attività didattiche, le Università potranno stipulare apposite
convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'Educazione
musicale, con le scuole di Didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal
seguente:
«2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi
con riserva a tutti i concorsi banditi da Amministrazioni Pubbliche nonché agli esami di
Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi
professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1».
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente
articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5, e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo
4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo
14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20,
comma 8, lettere a) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di un'Università non
statale nel territorio rispettivamente della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione
autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da Enti e da privati. L'autorizzazione,
per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore
legale, è concessa con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica, previa intesa rispettivamente con la Provincia autonoma di Bolzano e con la
Regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì
l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni
didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti
l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con
modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti
vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel
territorio della Provincia di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. I
contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono
determinati annualmente con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, previa intesa rispettivamente con la Provincia autonoma di
Bolzano e con la Regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito
stanziamento di bilancio previsto per le Università non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli Atenei di cui al presente comma, in
particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, previa intesa
rispettivamente con la Provincia autonoma di Bolzano e con la Regione autonoma della Valle
d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano la
potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'Ateneo di cui al
comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione,
anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle
predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con
riferimento all'attribuzione alla Regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà
legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al
decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo
48/bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.
122. L'Università degli Studi di Trento e gli Atenei di cui al comma 120 promuovono e
sviluppano la collaborazione scientifica con le Università e con i Centri di ricerca
degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione Europea per le esigenze
sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione
possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le
Università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime
Università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di
studio svolti dagli studenti presso le Università e Istituzioni universitarie estere,
nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione di cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto
l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di Dottorato di ricerca, sono comunicati al
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica entro trenta giorni
dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal
ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi
internazionali dello Stato Italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma
95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'Ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della Provincia
autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del Testo Unico delle
leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli
accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione Europea la cui equipollenza è
direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in
vigore tra la Repubblica Italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione Europea, anche
qualora nel predetto Ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui
i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami
integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato Testo Unico approvato con
regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso l'Ateneo di cui al
presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'Università degli Studi di Trento possono disporre la nomina
a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di
studiosi che rivestano presso Università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette
e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per
l'Università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche
previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si
applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per
cento, all'Università istituita nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta
e all'Ateneo istituito nella Provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica.
126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono
istituire la facoltà di scienza della formazione primaria. L'attivazione del corso di
laurea è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e
quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al
fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale
dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca,
nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla
università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede
amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui
all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è
sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del
settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due
componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.
128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi
dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'università degli studi
di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici
programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola:
"contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è
sostituito dai seguenti: "Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori
ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di
ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile".
131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento
della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e
accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società
di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura
sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza
degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le
azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi
compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle
aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22
e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono
inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le
funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie
riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola:
"portano" è sostituita dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in
tal senso del consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972,
n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo
competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli
istituti di partecipazione popolare, è consentito il contemporaneo svolgimento delle
consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che
dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale
disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e
quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso
decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati,
in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e
delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |