IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
Visto il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 4 agosto 1995;
Visti i protocolli d'intesa stipulati dal Ministero della P.I. con la Conferenza dei
Presidenti delle Regioni, l'Unione delle province italiane e l'A.N.C.I. rispettivamente in
data 16/2/1994, 11/12/1995 e 4/4/1996;
Visto l'accordo per il lavoro sottoscritto dal Governo il 24/9/1996 con i rappresentanti
delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Viste le conclusioni della IV Conferenza Europea «Verso una società dei saperi:
orientamenti per una politica dell'educazione nell'età adulta» - Firenze 9/11 maggio
1996;
Viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea su «Una strategia per
l'apprendimento durante tutto l'arco della vita» del 20/12/1996, n. 97/C 7/02;
Viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea su «Lo sviluppo della comunità
locale attraverso l'istruzione e la formazione» del 17/2/1997, n. 97/C 70/02;
Viste le conclusioni della Conferenza Nazionale «L'apprendimento in età adulta: una
chiave per il XXI secolo», Firenze, 19-20 marzo 1997, preparatoria della V Conferenza
Mondiale UNESCO, Amburgo 14-18 luglio 1997;
Vista la legge n. 59 del 15 marzo 1997, art. 21, comma 10;
Vista la propria direttiva n. 331 del 28/5/1997;
Vista la C.M. n. 305 del 20/5/1997 concernente «Corsi di istruzione professionale per
adulti»;
Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante «Norme in materia di promozione
dell'occupazione»;
Viste le conclusioni della V Conferenza Mondiale UNESCO «L'apprendimento in età adulta;
una chiave per il XXI secolo», Amburgo 14-18 luglio 1997;
Considerato che l'educazione in età adulta, considerata come elemento propulsore della
crescita personale, culturale, sociale ed economica di tutti i cittadini, si struttura in
attività finalizzate all'arricchimento culturale, alla riqualificazione ed alla mobilità
professionale;
Ritenuto che tali finalità possono essere raggiunte attraverso la promozione di una
maggiore collaborazione tra scuola e comunità locale, il coinvolgimento del mondo del
lavoro e dei partner sociali, il rapporto tra formazione generale e formazione
professionale per l'inserimento nella vita attiva;
Sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ORDINA
Art. 1 - Istituzione dei Centri territoriali
permanenti
1. Il Provveditore agli Studi, per raggiungere le finalità di cui in premessa, anche
sulla base di accordi quadro, intese e convenzioni con soggetti pubblici e privati e
sentito il Comitato Provinciale di cui all'art. 10, istituisce Centri territoriali
permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.
2. I Centri si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di
concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in
età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione. Essi hanno di norma
configurazione distrettuale; potranno tuttavia essere istituiti Centri interdistrettuali
in relazione ai flussi dell'utenza.
3. I Centri coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio,
organizzate verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con le altre agenzie
formative per dare adeguata risposta alla domanda proveniente sia dal singolo, che da
istituzioni o dal mondo del lavoro.
4. I Provveditori agli Studi, sentito il Comitato Provinciale, istituiscono i Centri, a
partire dalle situazioni dove esistano consolidate esperienze o in presenza di una domanda
proveniente dalla Comunità e sostenuta da reali prospettive di intese e accordi e dove
sia prevedibile un flusso - in corso d'anno - di 90/110 utenti.
5. Con il fine di favorire sia la frequenza degli utenti sia lo scambio di esperienze
legate a diversi ambienti, le attività potranno essere dislocante anche in sedi diverse
da quelle scolastiche, messe a disposizione dai partner pubblici e privati.
6. Il Centro assume altresì, d'intesa con gli istituti penali, iniziative per lo
svolgimento di attività di educazione degli adulti nelle carceri, assicurando in ogni
caso l'offerta negli istituti penali minorili.
7. Il Centro trova riferimento didattico ed amministrativo presso un'istituzione
scolastica individuata tra quelle nel cui ambito territoriale sono programmate attività
per adulti, tenuto conto di specifiche pregresse esperienze, con preferenza per quella
dove ha sede il distretto scolastico.
8. Il Provveditore agli Studi - a norma dell'art. 33 del C.C.N.L. del 1995 - conferisce
incarico di coordinatore del Centro al Dirigente scolastico della scuola di cui al
precedente comma.
Art. 2 - Obiettivi e coordinamento dei Centri
1. Ogni Centro predispone un servizio finalizzato a coniugare il diritto all'istruzione
con il diritto all'orientamento ed al riorientamento e alla formazione professionale. In
tale contesto si prefigurano pertanto, interrelati fra loro, obiettivi di alfabetizzazione
culturale e funzionale, consolidamento e promozione culturale, rimotivazione e
riorientamento, acquisizione e consolidamento di conoscenze e competenze specifiche,
pre-professionalizzazione e/o riqualificazione professionale.
2. Il coordinatore di ciascun Centro opera per il radicamento nella realtà territoriale
delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta. A tale scopo:
- promuove rapporti con i soggetti pubblici e privati per
realizzare le funzioni e gli obiettivi del Centro, curando la formalizzazione e
l'applicazione degli accordi, delle intese e delle convenzioni, anche al fine della
dislocazione delle attività;
- promuove incontri con i Dirigenti scolastici del
territorio per lo sviluppo dell'educazione permanente e per condividere modalità
operative ed azioni positive mirate all'attivazione della domanda, alla ricerca di
soluzioni organizzative opportune e alla progettazione di attività di formazione in
servizio e aggiornamento del personale;
- opera in collaborazione con gli organismi che si occupano
di integrazione, di prevenzione del disagio e di promozione del successo formativo, quali
Consigli distrettuali, Osservatori di area, Comitati per l'educazione alla salute, Centri
territoriali per l'aggiornamento;
- formalizza le proposte di organico funzionale;
- coordina le risorse umane, strutturali e finanziarie
impegnate nella realizzazione delle attività;
- mantiene i rapporti con il Provveditore agli Studi e con
il Comitato Provinciale.
3. Per l'espletamento dei compiti sopraindicati, il
coordinatore si avvale di un apposito gruppo operativo da lui presieduto, i cui componenti
sono individuati tra i membri del Coordinamento del personale del Centro di cui al
successivo art. 9.
Art. 3 - Attività dei Centri - Accesso
1. I Centri promuovono la domanda, la valutano e predispongono adeguate risposte ad essa.
In un contesto che costituisca opportunità di interazione sociale, essi svolgono
attività di:
- accoglienza, ascolto e orientamento;
- alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche
finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione
professionale;
- apprendimento della lingua e dei linguaggi;
- sviluppo e consolidamento di competenze di base e di
saperi specifici;
- recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e
relazionali idonee ad un'attiva partecipazione alla vita sociale;
- acquisizione e sviluppo di una prima formazione o
riqualificazione professionale;
- rientro nei percorsi di istruzione e formazione di
soggetti in situazione di marginalità.
2. Alle attività dei Centri possono accedere tutti gli
adulti privi del titolo della scuola dell'obbligo nonché quegli adulti che, pur in
possesso di titolo, intendano rientrare nei percorsi di istruzione e formazione.
3. Ai fini della prevenzione del disagio giovanile e della promozione del successo
formativo ed anche allo scopo di garantire la possibilità di un reale raccordo con la
formazione professionale e con il mondo del lavoro, è consentito l'accesso a coloro che
abbiano compiuto il 15° anno di età.
4. Resta fermo che l'accesso alle attività dei Centri viene prioritariamente garantito a
coloro che richiedono il conseguimento del titolo di studio.
5. I singoli utenti possono accedere a diverse attività sulla base della negoziazione del
percorso di cui al successivo art. 6.
6. Al termine delle attività è previsto il rilascio di titoli, certificazioni o
attestazioni di cui al successivo art. 7.
Art. 4 - Organico funzionale e integrato
1. Il Provveditore agli Studi, nella fase di costituzione degli organici, assegna
l'organico funzionale ai Centri territoriali, su proposta del Comitato Provinciale
formulata a seguito della presentazione del piano di previsione da parte dei coordinatori
dei Centri.
2. L'organico di base previsto per ogni Centro è costituito da cinque docenti provenienti
dalla scuola secondaria di 1° grado e da tre docenti provenienti dalla scuola elementare.
3. Coerentemente con gli obiettivi formativi, la tipologia dei docenti assegnati al Centro
con l'organico di base è indicativamente la seguente:
- tre docenti di scuola elementare;
- due docenti di scuola media classe 43/A (Italiano, storia
ed educazione civica, geografia);
- un docente di scuola media classe 59/A (Scienze
matematiche, chimiche, fisiche e naturali);
- un docente di scuola media classe 45/A (Lingua straniera);
- un docente di scuola media classe 33/A (Educazione
tecnica), preferibilmente in possesso dei requisiti richiesti all'operatore tecnologico.
4. In presenza di flussi di utenza superiori a quelli
indicati all'art. 1, il Provveditore assegna quote di ulteriore organico di base.
5. Il Provveditore agli Studi, nei limiti delle risorse disponibili, potrà assegnare
altri docenti - anche per frazioni dell'orario di cattedra - sulla base di progetti
presentati dai Centri, tenuto conto delle tipologie di utenza, dei flussi migratori, dei
flussi del mercato del lavoro, delle specificità lavorative, della dislocazione sul
territorio delle attività e delle fasce orarie di erogazione del servizio.
6. La piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene assicurata nel
rispetto dell'attuale quadro normativo.
7. Ferma restando la titolarità distrettuale, il personale A.T.A. sarà assegnato dal
coordinatore del Centro alle scuole, sedi dei corsi per adulti, secondo i princìpi
stabiliti in sede di contrattazione decentrata provinciale e nei limiti delle dotazioni
determinate dall'annuale ordinanza sugli organici.
8. L'organico così assegnato viene integrato dal personale che opera presso il distretto
scolastico (nel caso in cui il Centro venga istituito presso la scuola sede del distretto
scolastico) nonché del personale messo a disposizione del Centro in base alle intese,
alle convenzioni e agli accordi stipulati con i soggetti pubblici e privati che cooperano
per la realizzazione del piano del Centro.
9. La verifica dell'adeguamento alla situazione di fatto dell'organico assegnato viene
svolta alla data del 30 settembre, sulla base di una relazione del coordinatore che
evidenzia la consistenza delle richieste di accesso presenti a quella data e dei flussi
previsti in corso d'anno, in relazione alla realtà dell'utenza e ai bisogni specifici del
territorio.
10. Nel caso in cui i flussi previsti siano inferiori ai parametri minimi per il
funzionamento delle attività determinati dal Comitato Provinciale di cui al successivo
art. 10, il personale sarà utilizzato secondo le modalità indicate in sede di
contrattazione provinciale decentrata, prioritariamente su attività rivolte agli adulti.
11. In relazione ai tempi necessari per la ricognizione delle effettive esigenze e per
l'avvio delle attività, le operazioni di utilizzazione del personale docente e A.T.A.
assegnato all'organico distrettuale possono essere disposte successivamente a quelle del
restante personale.
Art. 5 - Organizzazione delle attività
1. Le attività del Centro sono permanenti.
2. Le offerte integrate di istruzione e di formazione, concordate territorialmente,
debbono essere comunque garantite nelle loro varie articolazioni per almeno 200 giorni
all'anno.
3. Il Collegio dei docenti dell'istituzione scolastica presso cui funziona il Centro
delibera in ordine alla programmazione delle attività, sulla base di puntuali proposte
formulate dal Coordinamento del personale di cui all'art. 9.
4. Inoltre il Collegio dei docenti, sentito il Coordinamento degli operatori del Centro,
definisce i modelli organizzativi per le diverse attività, in base alle reali esigenze
dell'utenza e all'effettiva possibilità di risposta legata ad una gestione efficace e
responsabile delle risorse, fissando:
- Il calendario delle varie attività (giorni di svolgimento
per settimana, numero delle ore giornaliere e settimanali, distribuzione nell'anno);
- L'offerta formativa secondo singoli percorsi negoziati,
articolati per gruppi di livello, di interesse, attività laboratoriali, stages, attività
individualizzate.
5. Per realizzare tale flessibilità si applicherà
quanto previsto dagli artt. 41 e 50 del C.C.N.L. del 1995, rispettivamente per il
personale docente e per il personale A.T.A., in ordine alla pianificazione annuale delle
attività ed all'articolazione flessibile su base plurisettimanale dell'orario.
6. Le funzioni di competenza dei docenti, da svolgere in modo integrato e coordinato con
gli altri operatori del Centro sono:
- attività di accoglienza e ascolto;
- analisi dei bisogni dei singoli utenti;
- definizione di itinerari formativi che identifichino
obiettivi riconoscibili sulla base delle situazioni individuali dei soggetti, delle
risorse, delle strutture e delle competenze disponibili;
- attuazione di specifici interventi, come articolazione del
progetto definito con il singolo, attraverso gruppi di interesse, di approfondimento,
attività individualizzata ed altro;
- azioni di tutoraggio e di valutazione individuale;
- attività di coordinamento sia sul versante organizzativo
e didattico, che su quello riferito al rapporto con Enti e/o agenzie
- coinvolte nelle attività per gli adulti, anche
finalizzate ad azioni di informazione e di orientamento all'utenza;
- attività di programmazione e di monitoraggio.
7. Il personale impegnato nelle attività dei
Centri opera per l'acquisizione di saperi che permettano una reale integrazione
culturale e sociale e che sostengano e accompagnino i percorsi di formazione professionale
per facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, in relazione alle
dimensioni: comunicazione, progettualità, operatività. Pertanto gli assi
culturali di riferimento dovranno essere:
- i linguaggi e le culture;
- l'alfabetizzazione alla multimedialità;
- la formazione relazionale come conoscenza del sistema
sociale, ambientale, economico, geografico.
8. I docenti utilizzano il valore formativo delle
discipline, gli altri operatori le specificità delle attività proposte, per realizzare
opportunità che debbono consentire di acquisire, consolidare e sviluppare:
- la flessibilità come disponibilità a cambiare e
innovare;
- l'analisi dei punti di vista e delle realtà come
approccio alle altre culture;
- la visione sistemica come saper inquadrare la propria
attività in quella complessiva dell'organizzazione;
- la padronanza dei linguaggi e delle tecnologie più
diffuse;
- l'apprendimento continuo come disponibilità ad
aggiornarsi e ad apprendere;
- lo spirito partecipativo come capacità di lavorare con
gli altri;
- lo spirito di autocritica come capacità di valutarsi.
9. L'orario dei docenti è regolato dal vigente C.C.N.L.
Su proposta del Collegio dei docenti, il coordinatore attribuisce eventuali incarichi
specifici e formula gli orari congruenti all'assolvimento dei compiti sopra indicati.
Art. 6 - Negoziazione del percorso - Patto formativo
1. Nella fase di accoglienza, i docenti, in modo coordinato ed integrato con gli altri
operatori del Centro, acquisiscono elementi di conoscenza allo scopo di fare emergere le
risorse, i bisogni, le aspettative e gli interessi di ciascun iscritto. All'interno delle
risorse personali verranno individuati crediti culturali, sulla base delle esperienze
formative e di lavoro di ciascuno.
2. In relazione agli elementi raccolti il gruppo docente, presieduto dal coordinatore,
d'intesa con gli altri operatori, effettua la negoziazione con ogni iscritto per la
definizione dello specifico percorso di istruzione e formazione, fissando obiettivi,
metodologie e tempi atti a conseguirlo, nonché le modalità di adattamento, di verifica
in itinere e di valutazione.
3. La risultante del processo che vede coinvolti docenti e operatori del Centro e ciascun
adulto interessato è pertanto il patto formativo: elemento fondante di esso è
quindi l'analisi iniziale della realtà di ciascuno. Il patto formativo va reso esplicito
e formalizzato.
4. Nel patto formativo di coloro che intendono conseguire il titolo di licenza elementare
o media vengono indicati i rispettivi docenti (di scuola elementare e media) che faranno
parte, per ciascun interessato, rispettivamente delle Commissioni di esame di cui al
successivo art. 7, prevedendo di norma per la scuola media la presenza di due docenti di
lettere, un docente di lingua straniera, un docente di Scienze matematiche e un docente di
Educazione tecnica.
Art. 7 - Valutazione, esami, libretto,
certificazioni
1. Al termine delle attività realizzate dal Centro è previsto il rilascio di una o più
delle seguenti certificazioni:
- Titolo di licenza elementare;
- Titolo di licenza media;
- Attestato delle attività di professionalizzazione o di
riqualificazione professionale, nei casi in cui siano state attivate specifiche intese;
- Attestato delle attività di cultura generale seguite.
2. Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto
all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza elementare o di
licenza media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi non
coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati.
3. Gli esami di licenza elementare consistono in due prove scritte riguardanti l'una
l'area delle competenze linguistiche, l'altra quella delle competenze logico-matematiche
ed in una prova orale consistente in un colloquio. Tutte le prove hanno carattere
individuale.
4. Il colloquio, che esclude qualunque separata valutazione di singole materie, è inteso
ad accertare il grado di competenze acquisito da ciascun candidato.
5. Gli esami di licenza media consistono in due prove scritte individuali, di cui una in
italiano mirata agli aspetti culturali e più specificatamente di carattere sociale,
storico, ambientale, l'altra mirata a quelli più specificatamente di carattere
matematico-scientifico operativo.
6. La prova orale individuale consisterà in un colloquio a carattere interdisciplinare
che, partendo dalla discussione degli elaborati delle prove scritte e tenuto conto del
percorso definito e svolto in base al patto formativo, pervenga ad un accertamento e ad
una valutazione delle capacità di espressione, di giudizio e di sistemazione culturale
acquisite dall'allievo e della consapevolezza dei fondamentali valori etici e civili.
7. Le Commissioni d'esame di licenza elementare sono formate dai docenti indicati nel
patto formativo e da due docenti di scuola elementare, designati dal coordinatore e scelti
preferibilmente tra docenti che abbiano particolare esperienza nel settore della
promozione culturale degli adulti.
8. Della Commissione d'esame di licenza media fanno parte i docenti individuati nel patto
formativo, come indicato all'art. 6. I Presidenti saranno nominati con le modalità
previste dalla normativa vigente, preferibilmente, fra coloro che abbiano esperienza nella
promozione culturale degli adulti.
9. Alle commissioni di esame possono essere aggregati esperti per la valutazione delle
competenze sulla lingua d'origine, relativamente ai candidati la cui lingua madre non sia
l'italiano.
10. In sede di valutazione di ammissione agli esami di licenza elementare o di licenza
media i docenti responsabili valuteranno la coerenza del percorso svolto in relazione a
quanto indicato nel patto formativo.
11. Per ogni adulto rientrato in formazione, è istituito un libretto personale in cui,
oltre ai crediti riconosciuti in ingresso, sono indicate le attività effettivamente
svolte con l'annotazione della durata oraria e dell'area culturale e professionale
relativa e l'annotazione sintetica delle competenze raggiunte, i titoli o gli attestati
acquisiti.
12. Gli elementi contenuti nel libretto personale assumono valore di crediti formativi
individuali e pertanto sono concordati con i soggetti che, per effetto di intese e
convenzioni, hanno partecipato alla realizzazione delle attività previste nel patto
formativo del singolo.
13. Le modalità di certificazione per il rilascio di attestazioni inerenti alla prima
formazione professionale sono previste dalle intese con i soggetti pubblici e privati che
concorrono alla realizzazione delle attività, secondo le indicazioni e gli orientamenti
al riguardo formulate dal Comitato provinciale.
14. Per i frequentanti che non abbiano conseguito il titolo di studio e/o l'attestato
professionale e culturale previsti nel patto formativo, gli eventuali crediti acquisiti
sono indicati nel libretto personale. Il coordinatore del Centro rilascia agli interessati
una dichiarazione di frequenza.
Art. 8 - Formazione in servizio e aggiornamento
1. La formazione in servizio e l'aggiornamento del personale rappresentano azione
prioritaria e qualificante per il rinnovamento e lo sviluppo dell'educazione in età
adulta, nel quadro dell'educazione per tutto l'arco della vita, tenuto conto delle
esperienze internazionali che valorizzano anche gli apporti dei fruitori del servizio,
quali parti attive del processo di apprendimento.
2. In relazione agli specifici bisogni formativi, l'Amministrazione scolastica, in
collaborazione con I.R.R.S.A.E., Università, Associazioni professionali, Enti culturali e
scientifici, favorirà la promozione e l'attivazione di iniziative di aggiornamento per il
personale dirigente, docente e A.T.A. sulla base degli obiettivi individuati e dei criteri
definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale e provinciale tenendo presenti le
proposte formulate dai Centri e dai Comitati provinciali. Sarà favorita la partecipazione
di personale scolastico appartenente ai diversi gradi e ordini congiuntamente ai soggetti
che operano a qualunque titolo nelle iniziative di istruzione e formazione in età adulta.
3. Nell'ambito della contrattazione decentrata provinciale in materia, verranno
individuate le modalità di partecipazione del personale, avendo cura di contemperare il
diritto-dovere all'aggiornamento degli operatori scolastici con le esigenze dell'utenza.
In tale sede potrà essere presa in considerazione anche la sospensione dello svolgimento
delle attività, salva la possibilità di un eventuale recupero dei giorni di attività,
se necessario, ai fini del completamento delle iniziative programmate.
4. L'Amministrazione scolastica, d'intesa con gli I.R.R.S.A.E., avrà cura di diffondere e
di coordinare l'informazione delle iniziative di aggiornamento e formazione e di far
conoscere, a conclusione delle stesse, i relativi esiti.
Art. 9 - Organi collegiali
1. Il diritto di assemblea dei frequentanti rimane regolato dalle norme contenute negli
articoli 12 e seguenti del D.L.vo 16/4/1994, n. 297.
2. E' istituito il Coordinamento di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle
attività didattiche e formative del Centro.
3. Alle riunioni del Consiglio di Istituto o di Circolo dell'Istituzione scolastica che ha
la responsabilità amministrativa del Centro, al fine di promuovere la progettualità
relativa all'educazione in età adulta, partecipano - a titolo consultivo - due
rappresentanti dei docenti del Centro e due rappresentanti dei frequentanti appositamente
designati, rispettivamente, dai docenti e dai frequentanti del Centro medesimo. E'
invitato a partecipare, altresì, allo stesso titolo un rappresentante per ciascuno degli
Enti o dei soggetti con cui si sono stipulate intese.
4. Il gruppo docente del Centro è competente ad organizzare la propria attività in base
all'impostazione e alla gestione didattica dei percorsi.
Art. 10 - Comitato provinciale per l'educazione
degli adulti
1. Il Provveditore agli Studi istituisce il Comitato provinciale per l'istruzione e la
formazione in età adulta.
2. Il Comitato è presieduto dallo stesso Provveditore ed è composto da rappresentanti
dei vari settori di istruzione, esperti di educazione in età adulta, rappresentanti degli
Enti locali e dei soggetti pubblici e privati che svolgono un ruolo attivo per garantire
l'incontro fra domanda e offerta di formazione.
3. Il Comitato provinciale ha il compito di:
- Analizzare periodicamente i bisogni e le domande
potenziali, in raccordo con gli organismi territoriali che si occupano di domanda e
offerta di formazione e lavoro, in raccordo anche con l'Osservatorio provinciale per la
promozione del successo formativo;
- Progettare e coordinare iniziative, interventi e servizi a
livello territoriale per l'educazione in età adulta, proponendo l'istituzione dei Centri
e l'assegnazione dell'organico funzionale;
- Programmare la fase di informazione e pubblicizzazione;
- Promuovere accordi e intese per la realizzazione di
interventi integrati individuando i criteri di rilascio degli attestati;
- Assistere i Centri nella ricerca e analisi della domanda,
nella progettazione dell'offerta, nella verifica, attivando anche specifiche iniziative di
monitoraggio e valutazione;
- Favorire, a livello provinciale e interprovinciale, lo
studio e la riflessione sulle questioni didattiche e organizzative, la raccolta e lo
scambio di esperienze, anche individuando uno o più Centri per la documentazione;
- Promuovere attività di formazione in servizio e di
aggiornamento.
4. Al termine di ciascun ciclo annuale di attività il
Comitato rimette all'Osservatorio previsto dall'art. 12, del C.C.N.L. una relazione
tecnica, illustrativa delle iniziative realizzate in ambito provinciale.
Art. 11 - Comitato Tecnico Nazionale
1. Presso il Ministero Pubblica Istruzione è costituito un Comitato Tecnico Nazionale con
compiti di indirizzo, monitoraggio, assistenza e verifica degli interventi di istruzione e
formazione in età adulta.
2. Il Comitato Tecnico Nazionale, presieduto dal Sottosegretario di Stato delegato, è
composto da funzionari dell'Amministrazione scolastica, Ispettori tecnici, Dirigenti
scolastici ed esperti di educazione in età adulta.
3. Il Comitato Tecnico Nazionale opera in relazione con i soggetti pubblici e privati
impegnati in programmi di studio, di ricerca, di intervento collegati alla formazione e al
mondo del lavoro, raccordandosi con le strutture coerenti alle proprie finalità.
Art. 12 - Indirizzo, assistenza e monitoraggio
1. Fermo restando che l'iniziativa della progettualità è assegnata al Centro, azioni di
indirizzo e di assistenza saranno promosse dal Comitato provinciale, a supporto delle
innovazioni introdotte con la presente ordinanza.
2. Allo stesso scopo il Ministero della Pubblica Istruzione, avvalendosi del Comitato
Tecnico Nazionale, fornisce linee di indirizzo e promuove intese a livello nazionale e
regionale.
3. Il monitoraggio e le valutazioni di primo livello avverranno a cura del Centro, in base
agli indirizzi elaborati a livello provinciale.
4. Il Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base delle indicazioni fornite dal
Comitato Tecnico Nazionale, avvia, con apposita ricerca, il monitoraggio dell'innovazione
introdotta e assicura la necessaria assistenza e la diffusione della documentazione.
Art. 13 - Disposizioni transitorie
1. I Centri destinati a funzionare per l'anno scolastico 1997/98 verranno istituiti, di
massima, entro la data del 30 settembre 1997.
2. In attesa che i Centri territoriali permanenti vengano istituiti in tutti gli ambiti
territoriali, i Provveditori agli Studi possono istituire corsi finalizzati
all'alfabetizzazione culturale e corsi di scuola media per adulti sulla base degli assetti
ordinamentali esistenti, ferma restando l'opportunità che tutte le attività di
educazione rivolte agli adulti vengano realizzate negli stessi contesti, anche con
l'eventuale integrazione di moduli orari gestiti in collaborazione con la formazione
professionale.
3. Sono in ogni caso immediatamente efficaci le disposizioni della presente ordinanza che
risultino comunque applicabili, anche dove non siano istituiti i Centri territoriali
permanenti.
4. I corsi vengono istituiti sulla base delle iscrizioni pervenute entro il 15 settembre
di ciascun anno. La verifica delle iscrizioni viene fatta al 30 settembre.
5. Ai corsi potranno essere ammessi, nel limite del 25%, anche soggetti che siano già in
possesso del titolo di studio. Tale limite potrà essere superato quando siano stati
elaborati progetti di percorsi integrati in collaborazione con la formazione
professionale.
6. Nei limiti delle risorse assegnate, l'accesso alle attività è consentito anche
durante l'anno scolastico, se il Collegio dei docenti accerta l'esistenza delle condizioni
per il raggiungimento degli obiettivi che l'utente si prefigge.
7. In via transitoria il docente proveniente dalla classe di concorso 33A (Educazione
tecnica) viene assegnato al Centro territoriale o ai corsi altrimenti istituiti, nei
limiti delle risorse disponibili in ambito provinciale.
8. La presente ordinanza, avente carattere permanente, viene inviata agli Organi di
Controllo per il visto e la registrazione. |