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Corte
Costituzionale
Corte di
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Consiglio
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TAR

Corte Costituzionale

Riferimenti

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 385 del 11/10/2005
    La Suprema Corte ha stabilito che sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 70 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima, nè estendono  tale beneficio al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, in alternativa alla madre durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia.

Testo inviato da Serafino Di Giacomo
DSGA Istituto Comprensivo Statale Carovilli (IS)

ASSEGNO
NUCLEO
FAMILIARE
CONGEDI
PARENTALI
  • Sentenza n. 52/2000
    Illegittimità costituzionale delle norme che non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l’accademia di belle arti. quando il diploma è richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l’ammissione in ruolo.
RISCATTO
  • Sentenza n. 387/1999
    Incompatibilità tra le funzioni del giudice pronunciatosi con decreto su questioni di condotta antisindacale e quelle del giudice dell’opposizione a tale decreto.
    La Corte e’ stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 28, ultimo comma, della legge 300/70 che riguarda la tutela della libertà sindacale.
    La Corte ha sottolineato l’esigenza imprescindibile rispetto ad ogni tipo di processo di evitare che lo stesso giudice, nel decidere, abbia a ripercorrere l’identico itinerario logico precedentemente seguito.
    Il contenuto del citato art. 51 cpc secondo cui il giudice che abbia conosciuto la causa come magistrato in altro grado del processo, ha l’obbligo di astenersi, si giustifica con la necessità che il giudice dell’impugnazione sia diverso da quello che in precedenza ha già deciso la stessa causa.
    La Corte stabilisce che la dicitura altro grado non riguarda soltanto diverso grado del processo ma anche la fase impugnatoria come avviene nel caso dell’opposizione a decreto emesso in base all’art 28 dello Statuto dei Lavoratori.
    In caso di comportamento antisindacale, su richiesta della OS, può essere proposto un ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere, oltre alla dichiarazione di antisindacalità del comportamento denunciato, un ordine di cessazione degli effetti.
    Contro il decreto emesso può essere avanzata opposizione: il giudice non può essere lo stesso del procedimento urgente, anche se si rimane nell'ambito del I grado di giudizio.
CONDOTTA
ANTISINDACALE

Corte di Cassazione

Riferimenti

  • Sentenza n. 11445/2001 (Sezione Lavoro)
    Valore probatorio del documento informatico

"L'art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, e che i criteri e le modalità di applicazione di tale nuova norma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, emanato su tale base, ha disciplinato la valenza formale e probatoria dei vari tipi di documenti informatici.
Intanto esso definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridici.
 ... omissis ...
La dottrina distingue tra i documenti elettronici in senso stretto, e cioè quei documenti memorizzati in forma digitale e non percepibili se non per il tramite degli elaboratori, e i documenti elettronici in senso ampio, intesi come prodotti normalmente cartacei formati tramite l'elaboratore.
La distinzione fondamentale operata dal Regolamento citato, ai fini della presente causa, è tra: a) documento informatico sottoscritto con firma digitale a doppia chiave asimmetrica (artt. 4, 5, 10), il quale integra il requisito legale della forma scritta, anche ai fini dell'art. 1325 n. 4 e 1351 cod.civ., ed ha conseguentemente l'efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 cod.civ.; b) documenti informatici, come quello rilevante in causa, privi di firma digitale, i quali hanno l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 cod.civ. (art. 5, comma 2), come già ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel senso che essi vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora elettronica) di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
 ... omissis ...
in tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire, ai sensi dell'art. 2712 cod.civ., e dell'art. 5, comma 2; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate.
Il ricorso va pertanto respinto."

DOCUMENTO
INFORMATICO 
  • Sentenza n. 6331/1998 (III Sezione Civile)
    Scuola elementare - Infortunio di uno studente durante la ricreazione - Richiesta la condanna della P.A. al risarcimento del danno - Responsabilita' in via diretta della P.A. di eventuali danni occorsi ai minori affidati.

"In conclusione, l'amministrazione scolastica e' responsabile invia diretta dei danni che il minore cagioni a terzi o a se' medesimo nel tempo in cui e' sottoposto alla vigilanza del personale dipendente, salvo che non provi che non e' stato possibile impedire il fatto (cfr. Cass. 4.3.1977 n. 894; Cass. 10.2.1981, n. 826; Cass.1.8.1995 n. 8390).
L'onere probatorio del danneggiato, sia esso un terzo o il minore medesimo, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si sia verificato nel tempo, in cui il minore e' rimasto affidato alla scuola, bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria, che consistenella dimostrazione che e' stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e, cioe', quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilita' di quanto puo'accadere (cfr. Cass. 22.1.1990, n. 318)."

INFORTUNI ALUNNI

Consiglio di Stato

Riferimenti

  • Decisione n. 2479 del 8 Maggio 2002 (VI Sezione)
    Al supplente impossibilitato ad assumere servizio in quanto in astensione obbligatoria per maternità deve essere corrisposto il trattamento economico fin dall’inizio della nomina e non già dalla data di "effettiva" presa di servizio.
    Pertanto il personale supplente la cui decorrenza del contratto ricade nel periodo di astensione obbligatoria (compresa quella anticipata) ha diritto, da subito, al trattamento economico di maternità.
MATERNITA'
  • Sentenza n. 2078/1999
    L’aliquota dei posti riservati alle categorie protette non va collocata sui posti complessivamente disponibili per ciascuna classe di concorso, bensì separatamente nelle due graduatorie degli abilitati e dei non abilitati, per guisa che al riservatario può essere accordata preferenza, nel conferimento della supplenza, solo nell’ambito della graduatoria nella quale è inserito.
RISERVA POSTI
  • Sentenza n. 1123/1998
    Si afferma la natura stipendiale delle ore eccedenti la diciottesima ora: tali ore si dovranno computate anche ai fini pensionistici, della liquidazione e della tredicesima mensilità.
ORE ECCEDENTI
  • Sentenza n. 1076/1998
    Il Consiglio ritiene assurdo che, nella ipotesi che la visita medica accerti un recupero della piena idoneita' non si possa dar luogo alla prosecuzione del rapporto ne' come docente ne' con impegni in altre mansioni. Viene stabilito, quindi, che l'esito della visita collegiale, ancorché disposta ai fini della dispensa, è valido ed efficace, al di la' del superamento del periodo massimo di assenze, sia per l'assegnazione ad altri compiti sia, ricorrendone le condizioni, per la permanenza in servizio.
DISPENSA PER
MOTIVI DI SALUTE
  • Sentenza n. 947/1998 (VI Sezione)
    Si afferma il diritto di essere trasferiti nella sede più vicina per l'assistenza di un parente disabile, anche quando il disabile può godere dell'assistenza di altri familiari.

    "La norma  non può essere interpretata nel senso che, nell'ipotesi che più siano i familiari conviventi eventualmente idonei ad assicurare l'assistenza, nessuno di essi possa avvalersi del beneficio di legge.
    Ne consegue che il diritto al trasferimento non può essere negato in base al fatto che il rapporto di assistenza possa essere instaurato da altri familiari.
    ... Del beneficio può avvalersi uno solo dei familiari."

LEGGE 104/1992
Assistenza,
integrazione sociale
e diritti
delle persone
portatrici
di handicap
  • Sentenza n. 374/1998
    Congedi ordinari (ferie) e riposi settimanali non goduti - Diritto al compenso sostitutivo - Mancato godimento non determinato dalla volonta' del lavoratore - Prova - Applicabilita' dell'art. 1218 c.c. al pubblico impiego.

"La Sezione ha poi chiarito che le ferie dei pubblici impiegati costituiscono un credito di lavoro cui si applica il principio contenuto nell'art. 1218 c.c. secondo il quale al creditore incombe la prova del solo inadempimento, mentre sul debitore grava l'onere di dimostrare la non imputabilita' dello stesso. Pertanto il pagamento dell'indennita' sostitutiva di ferie non godute e' dovuta ove sia comprovato dal ricorrente la mancata fruizione delle stesse e l'amministrazione non fornisce la prova che il mancato godimento sia dipeso unicamente dalla volonta' del lavoratore e non da esigenze di servizio (Consiglio Stato sez. V 17 luglio 1991 n. 1033). "

COMPENSO
SOSTITUTIVO
FERIE NON GODUTE

TAR

Riferimenti

  • Sentenza del TAR Lazio del 2 Aprile 2001
    Illegittimità del meccanismo delle fasce applicato nelle graduatorie permanenti. 

    Due i punti salienti della sentenza:
    • Profonde ingiustizie fra il personale non di ruolo con scavalcamento di posizioni
    • Non equiparazione del servizio prestato nella scuola privata con quello nella scuola pubblica
GRADUATORIE
PERMANENTI

Testo integrale

 

Nota MPI 3/5/2001

 

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