TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.
Articolo 1.
(Restituzione del contributo straordinario per l'Europa).
1. A ciascun contribuente è restituito un importo pari
al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o
versato.
2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione è effettuata mediante
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i
versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.
3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto
d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante,
tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto
dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno
1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo
rimborsato e l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati nelle
certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti.
Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del
1998, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo
periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un'apposita richiesta
contenente l'indicazione della predetta differenza.
4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l'importo
è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
relative al 1998, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il
secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita
richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.
5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione
delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998.
6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1
secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte
dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di
rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il
rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze.
Articolo 2.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78)
Articolo 3.
(Incentivi per le imprese).
Articolo 4.
(Incentivi per le piccole e medie imprese).
Articolo 5.
(Incentivi per le aree depresse).
... OMISSIS
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996,
n.662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "potere di
maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "potere di variare
l'aliquota";
b) le parole da: "nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio
sanitario nazionale" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:
"in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il
Servizio sanitario nazionale".
2. All'articolo 3, comma 147, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le
parole: "di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "di
variare l'aliquota";
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini
della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze
di cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al
comma 144, lettera e)".
3. Resta fermo quanto disposto dal comma
152 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.
5. È data facoltà ai comuni di applicare le disposizioni previste dal comma 9
dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di imposta comunale sugli immobili a
decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che
non presentano più i requisiti di ruralità.
Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIADI IMPOSTE INDIRETTE
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali).
Articolo 8.
(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative).
... OMISSIS
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
Articolo 9.
(Proroga di termini)
Articolo 10.
(Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale
privilegiato).
... OMISSIS
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Articolo 11.
(Rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro
delle imprese).
Articolo 12.
(Differimento di termini per regolarizzazione di omessi versamenti)
Articolo 13.
(Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS).
Articolo 14.
(Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori)
Articolo 15.
(Società per la gestione dei rimborsi).
Articolo 16.
(Rimborsi automatizzati).
Articolo 17.
(Abrogazione del decreto-legge n. 378 del 1998 e norma di sanatoria)
Articolo 18.
(Ulteriori disposizioni concernenti rimborsi)
... OMISSIS
Capo V
ALTRE ENTRATE
Articolo 19.
(Beni immobili statali).
Articolo 20.
(Servizi pubblici, servizi a rete).
Articolo 21.
(Disposizioni varie in materia fiscale)
... OMISSIS
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Articolo 22.
(Assunzioni di personale).
1. All'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 è
sostituito dai seguenti: "Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una
riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento
rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno
2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre 1997.";
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre
2001, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei ministri
nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei criteri di
priorità le assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche
nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo
professionale.";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al
comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni
di personale, ivi comprese quelle relative al personale già in servizio con diversa
qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il
31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da
disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle
peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento
dei compiti istituzionali.";
d) il comma 18 è sostituito dal seguente:
"18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque
effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di
formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Tale percentuale è
calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni ed è verificata al termine
dell'anno 1999 con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999".
2. L'articolo 4 del regio decreto 27
agosto 1932, n. 1127, è abrogato.
3. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono soppresse le parole
da: "non può avere" fino a: "non consecutivi,".
4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come da ultimo prorogato dal comma 23, secondo periodo,
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assumere, al di
fuori della previsione di fabbisogno di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unità di personale a tempo determinato, con
prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche
funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a
due. Il personale è destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e festiva di
musei, gallerie, monumenti e scavi di antichità dello Stato, biblioteche e archivi. Al
relativo onere si provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997,
n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque,
essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle
strutture prescelte.
6. Le assunzioni di personale non vedente, quale centralinista telefonico,
massofisioterapista ed insegnante, non possono subire alcun blocco o limitazione sia nelle
pubbliche amministrazioni sia nelle aziende private.
7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113, si applicano anche agli enti locali,
nelle cui piante organiche è previsto il posto di centralinista telefonico.
8. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio, o che siano
trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi oltre la ferma di leva, il limite massimo
di età, di cui alla lettera d) della voce "Requisiti di stato civile"
dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è
elevato a ventitrè anni.
9. All'articolo 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento
di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo".
Articolo 23.
(Riduzioni degli stanziamenti per straordinari).
1. Per il triennio 1999-2001 gli
stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione
all'opera del Ministro, di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono
ridotti del 10 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione
della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, al personale della Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dei dipartimenti
della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed
all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e
sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi,
nonchè per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità
organizzata. Per l'anno 2001 viene assicurata altresì una ulteriore riduzione degli
stanziamenti medesimi, relativi alle predette amministrazioni, allo scopo di compensare la
maggiore spesa di cui al comma 2.
2. Per l'anno 2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono
incrementati della somma di lire 8.200 milioni.
Articolo 24.
(Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non
contrattualizzato).
... OMISSIS
Articolo 25.
(Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai cantoni svizzeri a favore dei comuni
italiani di confine)
Articolo 26.
(Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e
trattamento di fine rapporto)
1.
Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, si interpreta nel senso che la parità di posizione prima del giudizio di
conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della
determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si
riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di
professore associato non confermato.
2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di
idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del
predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico spettante
ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo.
3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si interpreta nel senso che l'incremento del 42 per
cento, a decorrere dal 1o maggio 1986, del trattamento economico dei dirigenti
dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti
sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori universitari che optino
per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure
stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.
4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento
definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge
11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza
dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo
ad interessi nè a rivalutazione monetaria.
5. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente
legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dal comma 4 sono considerate
a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i
futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi.
6. Al comma 6 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: "Le università possono erogare, a valere sul
proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari
che svolgono attività di ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione europea
e internazionali".
7. Ai compensi per le prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come disciplinate autonomamente dai regolamenti
degli atenei, si applica la disciplina vigente per l'attività libero-professionale
intramuraria di cui all'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i
compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e
dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali,
nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che
svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di
cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato
testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento
unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli
enti cooperativi da esse promossi, nonchè agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro
finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e
didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di
cento unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle
presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in
posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo
di prova. I docenti e i dirigenti scolastici, all'atto del rientro in ruolo, hanno
priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia
avuto durata non superiore ad un anno scolastico essi sono assegnati alla sede nella quale
erano titolari all'atto del collocamento fuori ruolo. È abrogato l'articolo 456 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi
12, 13 e 14.
9. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 le associazioni professionali del
personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonchè gli enti ed
istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della
formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati modalità e tempi per
sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie di spesa
realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Sull'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 8 e al presente comma il Ministro della pubblica istruzione
presenta annualmente una relazione al Parlamento.
10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al
comma 8 presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore,
associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse
promossi, nonchè presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro
finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e
artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che
hanno complessivamente durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita della
sede di titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi
del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del presente comma si sommano se fra gli
stessi non vi sia soluzione di continuità.
11. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi due periodi, dell'articolo 453
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello
stesso articolo 453 è sostituito dal seguente:
"2. Per la partecipazione
alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al
comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai
normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico".
12. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede con proprio decreto a ridefinire i criteri e le modalità di costituzione delle
classi che accolgono alunni in situazioni di handicap, ferme restando le dotazioni
organiche complessive del personale stabilite ai sensi dell'articolo 40 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e dei relativi provvedimenti di attuazione.
13. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 11, stimate in
lire 25 miliardi in ragione d'anno, sono utilizzate nel limite del 60 per cento,
quantificato in lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per elevare il limite di
spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi dovuti ai presidenti ed ai
componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore. Nel limite di spesa complessiva è altresì attribuito un
compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami
preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
14. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova
possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un
anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti
possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.
15. All'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Per ottimizzare le
risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa
integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al
comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore
nell'ambito delle attuali disponibilità di bilancio".
16. All'articolo 40 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:
", ferma restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la
richiesta nazionale di integrazione scolastica".
17. Al comma 1 dell'articolo 294 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche a riposo".
18. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare, ai
sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in
lire 200 miliardi annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi
quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori
interessati.
19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento,
la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa
all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da
destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione
dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonchè i criteri per
l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il medesimo decreto si
provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e
di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e
contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità
per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo
determinato nonchè quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema
del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e
dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le
procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del
trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonchè l'istituzione di forme
pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel
periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in
deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195
del 1995.
21. L'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, disposta dall'articolo 55, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha effetto dalla data di trasformazione in forme
di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi
aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale.
22. I commi 5 e 6 dell'articolo 193-bis del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
"5. Le
attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi
integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti e rientrano tra le attività
aggiuntive di cui all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto del personale della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995.
6. I finanziamenti per le attività previste dal comma 5, di cui al decreto-legge
28 giugno 1995, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352,
confluiscono nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni
aggiuntive".
23. Le disposizioni di cui all'articolo
59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il
trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate
ai sensi della lettera b), senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Articolo 27.
(Fornitura gratuita dei libri di testo)
1.
Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o
parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in
possesso dei requisiti richiesti, nonchè alla fornitura di libri di testo da dare anche
in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti
richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio,
applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie
semplificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni, nel quadro dei princìpi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di
ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a
quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con
decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto
della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la
compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere
dall'anno scolastico 2000-2001 nonchè per l'individuazione dei criteri per la
determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per
ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le
proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi
alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del
quale sono abrogate. L'articolo 156, comma 2, e l'articolo 631, comma 2, dello stesso
testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a
lire 200 miliardi per l'anno 1999.
Capo II
FEDERALISMO FISCALE E PATTO DI STABILITA' INTERNO
Articolo 28.
(Patto di stabilità interno)
1. Nel quadro del federalismo fiscale,
che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei princìpi contenuti nel documento
di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province
autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di
stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in
disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e
il prodotto interno lordo. Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato
quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi
della dismissione di beni immobiliari, e le uscite finali di parte corrente al netto degli
interessi; tra le entrate non sono considerati i trasferimenti dallo Stato. Si terrà
conto altresì delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali.
2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione vigente dovrà essere
pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come
previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei
due anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovrà restare costante. Il
disavanzo delle regioni e delle province autonome sarà computato considerando le
devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione
sarà ottenuta attraverso le seguenti azioni:
a) perseguimento di obiettivi di
efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi
pubblici e delle attività di propria competenza;
b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli
anni precedenti;
c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di
aumentare la base imponibile;
d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi
pubblici a domanda individuale;
e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della
attività istituzionale.
3. La riduzione del rapporto tra
l'ammontare di debito e il PIL sarà sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del
disavanzo annuo, anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti
dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. Agli enti che presentano al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro, che si
avvale della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di tale attività, piani
finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il proprio ammontare
di debito e il PIL, proiettati su un orizzonte temporale di almeno cinque anni, sarà
consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti
senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito; la mancata
realizzazione degli obiettivi del piano comporterà il pagamento della penale calcolata in
base alle vigenti disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei
trasferimenti erariali.
4. Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e dell'ammontare di debito si
applicano distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale,
province autonome e province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al
complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza
sanitaria.
5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in corso d'anno si farà
riferimento ai valori di spesa e disavanzo rilevati nei dodici mesi precedenti,
confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con riferimento
alle regioni, alle province autonome, alle province con popolazione superiore a 400.000
abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica individua, d'intesa con il Ministero
dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali, le modalità di rilevazione,
acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario
nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve anche verificare la coerenza con le
indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero della sanità,
individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.
6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai precedenti commi alla
fine di ciascun semestre la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, indicano le
misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.
7. Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la corrispondenza tra
funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività
amministrativa. Le regioni, le province autonome, le province e i comuni verificano tale
corrispondenza attraverso le procedure del controllo economico di gestione.
8. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento
di deficit eccessivo, la sanzione stessa verrà posta a carico degli enti che non
hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile,
secondo modalità da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi del Servizio sanitario
nazionale presentati dalle regioni per gli esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre
1997, ogni regione e provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il 20
febbraio 1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20 gennaio 1999 in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il
ripiano della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994,
nonchè i riepilogativi regionali dei consuntivi delle aziende unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1995-1997,
accompagnata dall'illustrazione dell'andamento della spesa, con particolare riferimento a
quella per personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e assistenza convenzionata.
Su proposta del Ministro della sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individua, entro il 31
marzo 1999, per ciascuna regione, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di maggiore spesa per il 1997
attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella attribuibile a provvedimenti
regionali.
10. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in ciascuna regione e
provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e individuare le cause degli
eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da provvedimenti
assunti a livello statale da quella riconducibile alle responsabilità regionali, il
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio
1999, gli indicatori e i parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei
sistemi sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato di
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonchè delle norme e dei provvedimenti statali volti a garantire il corretto impiego
delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa
procedura sono determinati i tempi e le modalità di raccolta e trasmissione di
informazioni aggiuntive rispetto ai flussi previsti dal vigente ordinamento.
11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettua su proposta del Ministro
della sanità, il quale si avvale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la
valutazione della situazione delle singole regioni, individua le regioni deficitarie e
definisce le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano. Il Ministro della
sanità, sentita la predetta Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai
dati ed alle informazioni desumibili dagli atti e dalle attività di cui ai commi
precedenti, agli esiti della concertazione al riguardo intervenuta con le regioni, alle
indicazioni per le azioni di rientro per le situazioni deficitarie, nonchè al Piano di
monitoraggio per il perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo della spesa.
12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanità, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e le singole regioni stipulano appositi accordi
che individuano gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico-gestionale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto conto di
quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e dalla normativa vigente. Per le
regioni che presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre un
programma di interventi per il rientro dai disavanzi e le relative modalità di
attuazione, distinguendo la quota attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale da
quella attribuibile a provvedimenti regionali. Le regioni per il ripiano del disavanzo a
carico dei propri bilanci possono alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie
non destinato ad attività assistenziali. Il Ministro della sanità, al fine di assicurare
il rientro dal deficit del settore sanitario, adotta, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, apposite linee di indirizzo per le regioni assicurando, nel rispetto
dell'autonomia regionale, adeguati interventi di supporto tecnico.
13. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche della
collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, adegua il sistema
informativo sanitario, in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale
1998-2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado di perseguimento dei livelli
di assistenza da parte di tutti i soggetti del servizio sanitario, dell'andamento della
spesa, dell'attuazione degli accordi di cui al comma 12.
14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro
il 31 gennaio 1999, le disponibilità finanziarie per l'anno 1999. L'1,5 per cento di tali
disponibilità finanziarie è ripartito in occasione del riparto delle risorse per il
servizio sanitario iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2000 tra le regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 12, e hanno dato ad esso esecuzione, in
ragione del grado di attuazione del programma stesso. In caso di inerzia delle
amministrazioni regionali rispetto all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una
situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di intervento
sostitutivo previste dalla normativa vigente.
15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente
articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le
modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
16. Nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1999 si tiene conto del minor gettito derivante
dall'applicazione dell'articolo 1, in relazione agli statuti di autonomia e alle
rispettive norme di attuazione.
17. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e Regione siciliana e
alla verifica delle proposte conclusive di quantificazione delle partite di credito e
debito intercorrenti fino al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro
per gli affari regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la commissione
paritetica Stato-Regione di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, con
apposito provvedimento legislativo su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze.
18. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti pubblici, nonchè
l'elaborazione dei conti delle pubbliche amministrazioni in tempi compatibili con il
calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del settore
pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999.
Articolo 29.
(Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università)
1. Al fine di
garantire che la spesa statale per l'istruzione cresca nel triennio 1999-2001 secondo i
tassi di crescita programmati, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede al
monitoraggio delle spese sostenute dagli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed al
controllo dei relativi flussi di cassa. L'attività di monitoraggio è altresì estesa
all'applicazione dei decreti ministeriali attuativi delle norme relative al controllo del
numero dei dipendenti del comparto scuola, anche sotto l'aspetto finanziario.
2. Nel triennio 1999-2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado, nonchè delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di
assicurare che per l'anno 1999 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino
globalmente superiori a quelli rilevati dal conto consuntivo 1997, incrementati del 6 per
cento. Per gli anni 2000 e 2001 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo
definito per l'anno precedente, incrementato di un punto in più del tasso di inflazione
programmato. Analogamente si procede per i conservatori, le Accademie di belle arti e le
Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. Sono esclusi dai vincoli di cui al
presente comma gli effetti di cassa derivanti da contributi e finanziamenti non
provenienti dal bilancio dello Stato.
3. I criteri e le modalità per le erogazioni di cassa di cui al comma 2, le modalità
attuative del monitoraggio, la determinazione della base di riferimento delle medesime
erogazioni ed il controllo dei relativi flussi di cassa, sono definiti con uno o più
decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle specifiche esigenze e
degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra le istituzioni
scolastiche.
4. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche il pieno espletamento delle loro
funzioni in relazione all'attribuzione dell'autonomia scolastica, a decorrere dall'anno
2002 con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è ridefinita
la materia di cui ai commi 2 e 3.
5. Al fine di
sperimentare per uno o più provveditorati agli studi e per alcune istituzioni scolastiche
una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse disponibili, a decorrere dal 1o
gennaio 1999, i trasferimenti effettuati dal Ministero della pubblica istruzione per le
supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il miglioramento dell'offerta
formativa, i compensi per le ore eccedenti, l'aggiornamento, il funzionamento
amministrativo e didattico, nonchè le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per
il funzionamento, costituiscono la dotazione finanziaria di istituto, che può essere
utilizzata senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di
contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la
contrattazione integrativa. Con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione,
emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i
provveditorati agli studi e le istituzioni scolastiche coinvolti nella sperimentazione,
nonchè le modalità attuative della stessa.
6. Le somme disponibili nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
a favore dei singoli provveditorati agli studi, non erogate al 31 dicembre di ciascun anno
alle istituzioni scolastiche, sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo nei
limiti degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni medesime.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla regione autonoma Valle
d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano in ragione dei rispettivi
ordinamenti di autonomia e dell'autofinanziamento del settore scolastico.
8. All'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da:
"con contratti di durata annuale" fino alla fine del comma, sono sostituite
dalle seguenti: "con contratti rinnovabili per non oltre un triennio, per un numero
massimo di trenta unità. A decorrere dall'anno 1999 tale contingente è integrato di
ulteriori dieci unità da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze
del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contingente
integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle spese,
valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in
ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a
valere sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le
analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione".
9. A decorrere dal 1o gennaio 1999 i trasferimenti statali alle università
continuano ad essere versati nelle rispettive contabilità speciali infruttifere ad esse
intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai
trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente
utilizzate per i pagamenti.
10. A decorrere dal 1o luglio 1999 tutte le entrate dei dipartimenti e degli
altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università non sono versate
nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti.
Le contabilità speciali ad essi intestate sono progressivamente chiuse al momento
dell'esaurimento delle disponibilità esistenti al 30 giugno 1999.
11. I tesorieri degli enti di cui al comma 10 sono direttamente responsabili dei pagamenti
eseguiti in difformità di quanto disposto dal presente articolo. In caso di inadempienza
si applica la penalità di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279.
12. Sino al 31 dicembre 2000 conservano validità le disposizioni che disciplinano la
riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, ed il controllo del fabbisogno finanziario delle università di cui all'articolo 51
della medesima legge n. 449 del 1997.
Articolo 30.
(Revisione delle procedure per investimenti)
1. In deroga alle vigenti disposizioni, i
contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono erogati dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite le banche
concessionarie e a partire dalla data in cui sono resi disponibili, sulla base delle
richieste avanzate periodicamente dalle banche stesse, tenuto conto del fabbisogno
finanziario per l'erogazione delle agevolazioni. Per il periodo di giacenza presso i conti
correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, le predette somme maturano, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interessi al tasso
ufficiale di sconto in favore del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore degli interventi di cui al
presente comma. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla
rideterminazione delle procedure e delle modalità di erogazione dei contributi in
conformità con le disposizioni di cui al presente comma.
Articolo 31.
(Norme particolari per gli enti locali).
Articolo 32.
(Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei
comuni e delle province)
Articolo 33.
(Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 778
del 1922)
... OMISSIS
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Articolo 34.
(Trattamenti pensionistici e di disoccupazione).
Articolo 35.
(Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP).
... OMISSIS
Articolo 36.
(Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il comma 182 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal
seguente:
"182. La verifica annuale del
requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non
solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi
degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta
esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli
anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di
un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità
sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1o
gennaio 1996 alla data di pagamento".
2. Nell'espressione "aventi
diritto" di cui al comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
intendono comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente
diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.
3. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995 da
parte degli eredi non aventi titolo alla pensione ai superstiti dei pensionati deceduti
anteriormente al 30 marzo 1996 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995,
presentate dagli eredi dei pensionati aventi titolo all'applicazione delle sentenze della
Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, devono essere corredate di copia
della denuncia di successione presentata ai competenti uffici finanziari, dalla quale
risultino i nominativi di eventuali coeredi e la quota di eredità a ciascuno spettante.
5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad
oggetto le questioni di cui all'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I
provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
6. Ai maggiori oneri recati dal comma 1, valutati in lire 875 miliardi per l'anno 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Capo IV.
ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
Articolo 37
(Verifiche in materia di invalidità civile).
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in
corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di
invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire
dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia
stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato
motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione
ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già
disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la
predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data
della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte,
verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà
sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi
di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono
esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i
soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata
determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie
irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede
obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti
di invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici.
2. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici,
eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei
pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità
di cui al comma 1.
3. Con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
previsto dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno anche
stabiliti i nuovi termini entro i quali si deve provvedere ai suddetti accertamenti.
4. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente
stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso
di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
5. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni
mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile,
cecità civile e sordomutismo, nonchè ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al presente
articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo.
6. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in
materia di invalidità civile avverso provvedimenti emanati dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni altro
provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati alla predetta amministrazione
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e presso le commissioni mediche di verifica
competenti per territorio. A queste ultime vanno altresì notificati gli eventuali atti di
precetto.
7. Il termine del 31 marzo 1999 di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il piano straordinario previsto dalla
stessa norma per effettuare accertamenti di verifica sanitaria, anche senza preavviso, nei
confronti di titolari di benefici economici per invalidità civile, cecità civile e
sordomutismo è incrementato di 40.000 accertamenti da realizzare entro il 31 dicembre
1999, nonchè di ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000.
8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione
del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca
delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e
alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono secondo quanto previsto dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 38.
(Pensioni di guerra).
Art. 39.
(Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap)
... OMISSIS
Articolo 40.
(Interventi nel settore postale).
1. La società Poste italiane Spa è autorizzata
all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite
con convenzione. La società Poste italiane Spa è altresì autorizzata a effettuare
incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal fine può eseguire
operazioni di versamento e di prelevamento di fondi presso la tesoreria statale, con
modalità da stabilire convenzionalmente.
2. Il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio
1933, n. 841, è abrogato. I flussi finanziari e la contabilizzazione dei servizi resi per
conto delle amministrazioni dello Stato, della Cassa depositi e prestiti e degli enti
pubblici sono regolati secondo i princìpi degli articoli 2423 e seguenti del codice
civile.
3. I conservatori dei registri immobiliari trascrivono a favore della società Poste
italiane Spa la titolarità dei beni di cui risulti accertata la proprietà da parte
dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base all'articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, individuati nel rendiconto approvato
con legge 23 settembre 1994, n. 555. La trascrizione è effettuata sulla base delle
segnalazioni predisposte dalla società Poste italiane Spa contenenti gli elementi
identificativi dei singoli beni.
4. L'attività postale è uniformata alle prescrizioni della direttiva 97/67/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione
del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156, e successive modificazioni, volto ad assicurare la prestazione di un servizio postale
universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi
oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all'articolo 29 del citato testo
unico. Il provvedimento introdurrà altresì gli istituti della autorizzazione generale e
della licenza individuale per l'espletamento di servizi non riservati e definirà le
modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i princìpi normativi che governano il
risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche.
5. All'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "Dalla
data di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1o
gennaio 1999".
6. Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile alla società Poste italiane Spa l'articolo
59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Articolo 41.
(Tariffe postali agevolate).
Articolo 42.
(Canone di concessione dovuto dalla RAI)
Articolo 43.
(Ferrovie dello Stato Spa).
Articolo 44.
(Dismissione di immobili del Ministero della difesa).
Articolo 45.
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione).
1. Gli stanziamenti
iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria
IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi
natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.
... OMISSIS
13.
Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le tariffe in ambito urbano e
interurbano delle telecomunicazioni in modo da agevolare la diffusione di INTERNET.
L'Autorità individua gli schemi tariffari che favoriscano, per l'utenza residenziale, un
uso prolungato della rete.
... OMISSIS
Articolo 46.
(Personale del Servizio soccorso stradale ACI)
Articolo 47.
(Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge n. 449 del
1997).
Articolo 48.
(Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici)
... OMISSIS
Capo V
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE E SOSTENERE LO SVILUPPO
Articolo 49.
(Programmi di tutela ambientale).
Articolo 50.
(Rifinanziamento programmi di investimento).
Articolo 51.
(Provvedimenti a favore delle cooperative sociali)
Articolo 52.
(Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi
imprese in stato di insolvenza)
... OMISSIS
Articolo 53.
(Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici).
1. Per
favorire l'introduzione dell'EURO ed il commercio elettronico nelle piccole e medie
imprese commerciali, le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono estese agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con
moneta elettronica.
Articolo 54.
(Interventi per il settore del commercio).
Articolo 55.
(Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 149 del
1993)
Articolo 56.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 364 del 1997 e all'articolo 1 del
decreto-legge n. 67 del 1997)
Articolo 57.
(Disposizioni per le zone terremotate).
Articolo 59.
(Prestiti da soci per le cooperative)
Articolo 60.
(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995)
Articolo 61.
(Programmi di recupero urbano).
Articolo 62.
(Disposizioni per i lavoratori in mobilità)
Articolo 63.
(Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale)
Articolo 64.
(Disposizioni sulla Carbosulcis Spa)
... OMISSIS
Capo VI
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Articolo 65.
(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori).
1. Con effetto dal 1o gennaio
1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o
più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse
economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue
con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla
base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal
predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni, che ne renderanno nota la
disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a
domanda.
3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per
13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra
il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base
annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il
valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della
differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono
rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno
1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno
2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente
articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della
situazione patrimoniale.
Articolo 66.
(Assegno di maternità)
1. Con riferimento ai figli nati
successivamente al 1o luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a
lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire
300.000 mensili per i parti successivi al 1o luglio 2000. L'assegno è erogato
dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli
interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione
all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonchè l'integrazione di cui al comma 3,
spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di
risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica
(ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50
milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari
con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche
conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali
competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità
diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo
comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono
rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999,
in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo
Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di
rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione
del presente articolo.
Articolo 67.
(Incremento delle pensioni sociali).
Articolo 68.
(Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica)
Articolo 69.
(Disposizioni in materia di farmaci)
Articolo 70.
(Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa
farmaceutica).
Articolo 71.
(Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza
sanitaria nei grandi centri urbani).
Articolo 72.
(Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria).
Articolo 73.
(Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori).
Articolo 74.
(Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali).
Articolo 75.
(Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento
retributivo).
Articolo 76.
(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)
Art. 77.
(Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro)
1. Per le pensioni liquidate con
anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti
disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di
vecchiaia.
Articolo 78.
(Misure organizzative a favore dei processi di emersione).
Articolo 79.
(Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso).
Articolo 80.
(Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro, di contenzioso
previdenziale nel settore agricolo e di formazione professionale)
Articolo 81.
(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e altri
interventi in materia occupazionale e previdenziale)
... OMISSIS
Articolo 82.
(Applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge
si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione.
Articolo 83.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge
entrano in vigore il 1o gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una
diversa decorrenza. |