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Disposizioni
per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello StatoTitolo
I
Capo I - Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1 - Risultati differenziali
Titolo II - Disposizioni in materia di entrata
Capo I - Disposizioni in materia di vendita di immobili
Art. 2 - Dismissione di beni e diritti immobiliari di
enti previdenziali
Art. 3 - Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari
Art. 4 - Patrimonio immobiliare dello Stato
Art. 5 - Patrimonio delle Ferrovie dello Stato Spa e delle Poste Spa
Capo II - Altre disposizioni in
materia di entrate
Art. 6 - Disposizioni in materia di imposte sui
redditi
Art. 7 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte
indirette e per l'emersione di base imponibile
Art. 8 - Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni
Art. 9 - Contributo unificato per le spese degli enti previdenziali
Art. 10 - Imposta di registro sui conferimenti in società
Art. 11 - Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per il settore armatoriale
Art. 12 - Oli emulsionati
Art. 13 - Disposizioni in materi di attività marine
Art. 14 - Esecuzione di rimborsi di modesta entità
Art. 15 - Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui allarticolo 16 della
legge n. 133 del 1999
Art. 16 - Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico
radiotelevisivo
Art. 17 - Disposizioni concernenti le camere di commercio
Art. 18 - Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Titolo III - Disposizioni in materia di spesa
Capo I - Spese delle amministrazioni centrali
Art. 19 - Rinnovi contrattuali
1. Ai fini di quanto disposto
dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali
del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende e amministrazioni dello
Stato a ordinamento autonomo e della scuola, è determinata,
rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire
2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa.
Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazioni del nuovo ordinamento del personale,
ad eccezione dei passaggi da unarea funzionale allaltra, continuano a essere
finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso
con quelle destinate alla contrattazione integrativa.
... omissis ...
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive
degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8/8/1995, n. 335, e
successive modificazioni, e dellImposta regionale sulle
attività produttive di cui al dlgs 15/12/1997, n. 446.
Art. 20 - Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time
Art. 21 - Riduzione di personale del comparto scuola
1. Il numero
dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una
percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al
31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*), verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis,
della medesima legge n.449 del 1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b),
della presente legge nonché quelli previsti dal comma 3, dell'articolo 40 della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Tale riduzione è disposta in modo da evitare la riduzione di
offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa
densità demografica.
2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in
ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123
miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero
ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.(**)
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta
e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito
delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
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(*) Art. 40 comma 1 Legge n. 449/1997
1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve
risultare alla fine dellanno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello
rilevato alla fine dellanno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo
del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini
della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti
temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La
spesa per le supplenze brevi non potrà essere nellanno 1998 superiore a quella
resasi necessaria per soddisfare le esigenze dellanno 1997. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per la materia, da esprimere entro
trenta giorni dallavvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della
consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del
Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per la materia, da esprimere entro trenta giorni dallavvenuta
trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il
raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni
sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul
contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il
perseguimento dellobiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni
per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di
montagna, nonché per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e
giovanile. In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, è assicurata lintegrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi
adeguati al tipo e alla gravità dellhandicap, compreso il ricorso allampia
flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dallarticolo 21,
commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con
contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni
indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il
vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315,
comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dellattribuzione della
personalità giuridica e dellautonomia di cui allarticolo 21, commi da 1 a 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la
stipulazione di contratti a prestazione dopera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni
didattiche e ordinamentali, per lampliamento dellofferta formativa e per
lavvio dellautonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la
preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale
di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della
programmazione regionale dellofferta formativa, lo Stato e le regioni concordano
modalità di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di
formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme
associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a
disposizione anche dallUnione europea, dalle Regioni, dagli enti locali, e da altre
istituzioni pubbliche e private.
(**) Art. 40 comma 7 Legge n. 449/1997
7. I risparmi derivanti dallapplicazione del comma 1, con esclusione
delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati,
in ragione danno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a
decorrere dallanno 2000, sono destinati, dallanno scolastico 1999-2000, nel
limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per lanno 1999 ed in lire
630 miliardi a decorrere dallanno 2000, alla
costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da
destinare allincremento dei fondi di istituto per la
retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle
iniziative connesse allautonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse
che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle
economie derivanti dallapplicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato,
a decorrere dallanno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi
sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni
scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.
Art. 22 - Conferma della disciplina relativa alle
indennità e ai compensi
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo
confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti e i rimborsi
spesa soggetti a incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano
ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli
emolumenti, indennità compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche
anche a estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di
specifiche funzioni.
Art. 23 - Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca
1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dellarticolo 1 della legge 14
gennaio 1999, n.4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <nonché, a domanda, il
periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del
trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente.>.
Art. 24 - Affitti e fitti figurativi
Art. 25 - Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di
clienti idonei del mercato elettrico
Art. 26 - Acquisto di beni e servizi
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel
rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche
avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla
normativa di contabilità pubblica con procedure competitive tra primarie società
nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita
dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c),
della legge 15 maggio 1997, n.127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n.20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa
legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto
dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni
hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i
parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di
convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di
gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti.
Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione
politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa,
conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna
amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al
controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti
dai servizi di controllo interno.
5. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alla Camera una relazione che illustra le modalità di
attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.
Art. 27 - Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile
Art. 28 - Riqualificazione dellassistenza sanitaria e attività libero professionale
Art. 29 - Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica
CAPO II Spese delle Amministrazioni
locali e regionali
Art. 30 - Patto di stabilità interno
Art. 31 - Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti
Art. 32 - Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
Art. 33 - Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Art. 34 - Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore
sanitario
Capo III - Interventi in materia previdenziale
Art. 35 - Gestioni previdenziali
Art. 36 - Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'Inail
Art. 37 - Contributo su pensioni con importo elevato
Art. 38 - Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive
e funzioni pubbliche
Art. 39 - Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti
Art. 40 - Norma di trasparenza
Art. 41 - Fondi speciali
Art. 42 - Fondo di previdenza per il clero
Art. 43 - Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato
Art. 44 - Disposizioni in materia di obblighi contributivi
Art. 45 - Disposizioni in materia di autotrasporto
Capo IV - Strumenti di gestione del debito
pubblico
Art. 46 - Mutui con oneri a carico dello Stato
Art. 47 - Rimborso dei buoni postali
Art. 48 - Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità
TITOLO IV - Interventi per lo sviluppo
CAPO I Disposizioni per agevolare lo sviluppo delleconomia e
delloccupazione
Art. 49 - Riduzione oneri sociali
e tutela della maternità
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti
successivamente al 1o luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la
tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se
inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto
complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio
dello Stato.
Conseguentemente, e quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei
decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico
dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per
le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività
commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre
1987, n.546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre
gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla
ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla
base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra
contributi versati e prestazioni assicurate.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581
miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori
entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448, emanati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in
lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri
previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonché degli oneri
derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in
lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è
autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote
contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di
trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:
a) per i datori di lavoro:
- 1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è
stabilito nella misura del 23,81 per cento;
- 2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995,
previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è
soppresso;
- 3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per
cento;
- 4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per
cento;
- 5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono
subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 7, lettera b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato complessivamente in
lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno
2001, si provvede:
- a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;
- b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della
presenta legge.
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta
di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, per
le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale
obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore
adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di
importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia
corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità,
ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se
questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
- a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela
previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso
del minore nel nucleo familiare;
- b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni
previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di
attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data
della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore
a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con
i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in
cui questa non risulti esattamente individuabile;
- c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di
gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va
dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed
erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine
perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare.
10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n.1204.
11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 sono
rivalutati al 1o gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
12. A decorrere dal 1o luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n.448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n.286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle
condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n.448 del 1998, per ogni
figlio nato dal 1o luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo
dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di
cui al comma 11.
13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se
non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al
padre o all'adottante del minore.
14. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette
disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi
della disciplina previgente.
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di
cui al comma 1, 3 e 4, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186
miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture
e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari
nelle diverse regioni italiane ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che
dovessero avviarsi nell'anno 2000, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti
interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 50 - Misure per l'occupazione
Art. 51 - Ulteriori disposizioni
Art. 52 - Incremento delle pensioni sociali
Art. 53 - Libri di testo
1. Le disposizioni previste dall'articolo 27
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico
2000-2001. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.
Art. 54 - Ulteriori finanziamenti
Art. 56 - Interventi in materia di sicurezza stradale
Art. 57 - Disposizioni per il territorio del Sulcis
Art. 58 - Tutela dellecosistema marino
Art. 59 - Sviluppo dellagricoltura biologica e di qualità
Art. 60 - Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto
Art. 61 - Risorse finanziarie di cui allarticolo 16 della legge n. 59
del 1997
Art. 62 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
Art. 63 - Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro
irregolare
Art. 64 - Disposizioni in materia di lavoro temporaneo
Art. 65 - Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito Centrale Spa
Art. 66 - Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato
Art. 67 - Disposizioni particolari in materia di investimenti
TITOLO V
Norme finali
Art. 68 - Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del
codice della strada
Art. 69 - Rimborso della tassa sulle concessioni governative
Art. 70 - Fondi speciali e tabelle
Art. 71 - Copertura finanziaria ed entrata in vigore |