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L.Fin.2000 - Scuola
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ANNO XV

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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

SPECIALE FINANZIARIA
SCUOLA
Legge Finanziaria 2000
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

 Disposizioni finanziariePagine collegate
Area CONTABILITA'

L.F. 2000
Finanziaria 2000 (Versione definitiva) Legge Finanziaria 2000: Scarica il testo in formato compresso
Testo del 18/12/1999

 


Prima stesura

Finanziaria 2000 Legge Finanziaria 2000: Scarica il testo in formato compresso
Testo del 1/10/1999

Collegato fiscale - L.F. 2000 Scarica il file
Approvato definitivamente il 15 Novembre 2000 

Legge Finanziaria 2000 - Commento Il Sole 24 Ore Commento Il sole 24 Ore - On Line

Legge Finanziaria 2000 - Comunicato MPI Il Comunicato del MPI
Legge Finanziaria 2000 - Proposta emendamento FNACA Emendamento FNACA

Articolo 19. (Rinnovi contrattuali)
Articolo 21. (Riduzione di personale del comparto scuola) 
Articolo 26. (Acquisto di beni e servizi)
Articolo 49.
(Riduzione oneri sociali e tutela della maternità)
Articolo 53. (Libri di testo)

Collegato alla L.F. in materia di istruzione Collegato L.F. 2000 in materia di istruzione
      Approvato dal Consiglio dei Ministri del 15/11/1999

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato

Titolo I

Capo I - Disposizioni di carattere finanziario

Art.   1 - Risultati differenziali

Titolo II - Disposizioni in materia di entrata

Capo I - Disposizioni in materia di vendita di immobili

Art. 2 - Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali
Art. 3 - Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari
Art. 4 - Patrimonio immobiliare dello Stato
Art. 5 - Patrimonio delle Ferrovie dello Stato Spa e delle Poste Spa

Capo II - Altre disposizioni in materia di entrate

Art. 6 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi
Art. 7 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte
indirette e per l'emersione di base imponibile
Art. 8 - Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni
Art. 9 - Contributo unificato per le spese degli enti previdenziali
Art. 10 - Imposta di registro sui conferimenti in società
Art. 11 - Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per il settore armatoriale
Art. 12 - Oli emulsionati
Art. 13 - Disposizioni in materi di attività marine
Art. 14 - Esecuzione di rimborsi di modesta entità
Art. 15 - Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all’articolo 16 della legge n. 133 del 1999
Art. 16 - Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico
radiotelevisivo
Art. 17 - Disposizioni concernenti le camere di commercio
Art. 18 - Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo I - Spese delle amministrazioni centrali

Art. 19 - Rinnovi contrattuali
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo e della scuola, è determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazioni del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un’area funzionale all’altra, continuano a essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.
... omissis ...
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8/8/1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell’Imposta regionale sulle attività produttive di cui al dlgs 15/12/1997, n. 446.
Art. 20 - Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time
Art. 21 - Riduzione di personale del comparto scuola
1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*), verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n.449 del 1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge nonché quelli previsti dal comma 3, dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale riduzione è disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densità demografica.
2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(**)
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

----------------
(*) Art. 40 comma 1 Legge n. 449/1997
1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell’anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell’anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell’anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell’anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per la materia, da esprimere entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per la materia, da esprimere entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell’obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonché per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell’attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia di cui all’articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell’offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalità di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall’Unione europea, dalle Regioni, dagli enti locali, e da altre istituzioni pubbliche e private.

(**) Art. 40 comma 7 Legge n. 449/1997

7. I risparmi derivanti dall’applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d’anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall’anno 2000, sono destinati, dall’anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l’anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall’anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all’incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all’autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall’applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall’anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.

Art. 22 - Conferma della disciplina relativa alle indennità e ai compensi
                 rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti e i rimborsi spesa soggetti a incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche a estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.
Art. 23 - Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca
1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n.4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente.>.
Art. 24 - Affitti e fitti figurativi
Art. 25 - Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico
Art. 26 - Acquisto di beni e servizi
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n.20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alla Camera una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.
Art. 27 - Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile
Art. 28 - Riqualificazione dell’assistenza sanitaria e attività libero professionale
Art. 29 - Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica

CAPO II – Spese delle Amministrazioni locali e regionali

Art. 30 - Patto di stabilità interno
Art. 31 - Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti
Art. 32 - Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
Art. 33 - Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Art. 34 - Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario

Capo III - Interventi in materia previdenziale

Art. 35 - Gestioni previdenziali
Art. 36 - Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'Inail
Art. 37 - Contributo su pensioni con importo elevato
Art. 38 - Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive e funzioni pubbliche
Art. 39 - Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti
Art. 40 - Norma di trasparenza
Art. 41 - Fondi speciali
Art. 42 - Fondo di previdenza per il clero
Art. 43 - Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato
Art. 44 - Disposizioni in materia di obblighi contributivi
Art. 45 - Disposizioni in materia di autotrasporto

Capo IV - Strumenti di gestione del debito pubblico

Art. 46 - Mutui con oneri a carico dello Stato
Art. 47 - Rimborso dei buoni postali
Art. 48 - Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità

TITOLO IV - Interventi per lo sviluppo

CAPO I – Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione

Art. 49 - Riduzione oneri sociali e tutela della maternità
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1o luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato.
Conseguentemente, e quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n.546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonché degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:

a) per i datori di lavoro:

  • 1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura del 23,81 per cento;
  • 2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;
  • 3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;
  • 4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;
  • 5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;

b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura dell'8,89 per cento.

5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

  • a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;
  • b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presenta legge.

8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

  • a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
  • b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
  • c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

9. L'assegno di cui al comma 8, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n.1204.
11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 sono rivalutati al 1o gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
12. A decorrere dal 1o luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n.448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1o luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore.
14. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui al comma 1, 3 e 4, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 50 - Misure per l'occupazione
Art. 51
- Ulteriori disposizioni
Art. 52 - Incremento delle pensioni sociali
Art. 53 - Libri di testo
1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.
Art. 54 - Ulteriori finanziamenti
Art. 56 - Interventi in materia di sicurezza stradale
Art. 57 - Disposizioni per il territorio del Sulcis
Art. 58 - Tutela dell’ecosistema marino
Art. 59 - Sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità
Art. 60 - Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto
Art. 61 - Risorse finanziarie di cui all’articolo 16 della legge n. 59 del 1997
Art. 62 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
Art. 63 - Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare
Art. 64 - Disposizioni in materia di lavoro temporaneo
Art. 65 - Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito Centrale Spa
Art. 66 - Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato
Art. 67 - Disposizioni particolari in materia di investimenti

TITOLO V – Norme finali

Art. 68 - Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada
Art. 69 - Rimborso della tassa sulle concessioni governative
Art. 70 - Fondi speciali e tabelle
Art. 71 - Copertura finanziaria ed entrata in vigore

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