| L.F.
2002
Proposte
ANQUAP
|
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l’anno 2002, il livello
massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di
competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.574 milioni di
euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di
rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento
all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni
di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in
224.636 milioni di euro per l’anno finanziario 2002.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il
livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale
a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed
in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.016 milioni di euro per
l’anno 2003 e 3.099 milioni di euro per l’anno 2004, per le
regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684
milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004,
il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a
carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare,
salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di
interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità
naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria
ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento
degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ENTRATA
Art. 2.
(Modifiche alla disciplina dell’IRPEF per le famiglie)
1. La detrazione prevista ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per ciascun
figlio a carico ai sensi dell’articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è elevata all’importo di 516,46 euro se
il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro. Se il reddito
complessivo è superiore a tale importo, la detrazione è riconosciuta
secondo gli importi previsti dal citato articolo 12.
2. Le modalità di applicazione e i
criteri di identificazione dei soggetti per i quali spetta la
detrazione di cui al comma 1 restano gli stessi previsti ai sensi
dell’articolo 12 del citato testo unico.
3. Il disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso per l’anno 2002.
Art. 3.
(Ulteriori termini per l’effettuazione della rivalutazione dei beni
di impresa)
1. La rivalutazione dei beni di
impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II della legge 21
novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a
beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro la
data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio
successivo, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il maggiore valore attribuito in
sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a
quello con riferimento al quale è stata eseguita.
3. I soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono
della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano
l’importo dell’imposta sostituiva liquidata nell’ammontare delle
imposte di cui all’articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo
unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per
l’attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli
utili distribuiti.
Art. 4.
(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati)
1. Agli effetti della determinazione
delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1 dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i
diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data
del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore
di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto
della società, associazione o ente, determinato sulla base di una
perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di
procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè
nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto
valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L’imposta sostitutiva di cui al
comma 1 è pari al 4 per cento, per le partecipazioni che risultano
qualificate, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lettera c),
del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non
risultano qualificate ai sensi della lettera c-bis) dello
stesso comma 1 dell’articolo 81 ed è versata, con le modalità
previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
entro il 30 settembre 2002.
3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo
di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del
30 settembre 2002. Sull’importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale; la
perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della
perizia e al codice fiscale della società periziata, nonchè alle
ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell’Amministrazione
finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia
devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della
stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la
relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti
nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.
Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o
di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1º
gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di
acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L’assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di
acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai
sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 82 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, per i quali
il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli
intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva a
norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in
luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima
della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono
copia della perizia, unitamente ai dati identificativi
dell’estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società
periziata.
Art. 5.
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili)
1. Agli effetti della determinazione
delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili
posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in
luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica
l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti
iscritti all’albo degli ingegneri, degli architetti e dei geometri,
a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei
commi da 2 a 6.
2. L’imposta sostitutiva di cui al
comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del
comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo
di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del
30 settembre 2002. Sull’importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore
della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonchè
alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata
dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il
giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del
30 settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento
del valore di acquisto del terreno edificabile nella misura in cui è
stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili
di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di
riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di
registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.
Art. 6.
(Soppressione dell’imposta comunale sull’incremento di valore
degli immobili)
1. L’imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per
i presupposti che si verificano a decorrere dal 1º gennaio 2002.
Art. 7.
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)
1. All’articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le
parole «del 1º gennaio degli anni 2000 e 2001,» sono inserite le
seguenti: «nonchè fino al 30 giugno 2002,».
2. L’incentivo fiscale previsto
dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di recupero del
patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, che provvedano alla
successiva alienazione dell’immobile entro il 30 giugno 2002. In
questo caso, la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche relativa ai lavori di ristrutturazione eseguiti spetta a
favore del successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in
ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi
eseguiti, non eccedente il 25 per cento del prezzo dell’unità
immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e,
comunque, l’importo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della
citata legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.
3. All’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002».
4. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2002».
Art. 8.
(Soppressione dell’imposta sulle insegne di esercizio)
1. Nel capo I del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta
comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo
12, comma 1, e nell’articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: «insegne,»;
b) nell’articolo 17, comma 1, le lettere a) e d)
sono sostituite dalle seguenti:
«a) la pubblicità realizzata
all’interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni
o alla prestazione di servizi quando sia relativa all’attività
negli stessi esercitata, nonchè le insegne di esercizio che
contraddistinguono le sedi ove si svolge l’attività cui si
riferiscono»;
«d) la pubblicità relativa
ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate
esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti
alla loro vendita, nonchè le relative insegne di esercizio».
2. Il canone per l’installazione
dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di
esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l’attività
cui si riferiscono, non è dovuto.
3. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni
sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di
competenza relativi alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, risultanti
dal conto consuntivo 2001 debitamente deliberato dal Consiglio
comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione
da trasmettere al Ministero dell’interno entro il 31 luglio 2002. La
certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del
servizio finanziario.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SPESA
Capo I
ONERI DI PERSONALE
Art.
9.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto
dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio
statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale,
determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata, e le
risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti
ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per
ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente,
in 1.110,90 milioni di euro per l’anno 2002 ed in 2.035,36 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Restano a carico delle
risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle
destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai
passaggi all’interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento
del personale.
2. Le somme occorrenti per
corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale
in regime di diritto pubblico sono determinate in 406,45 milioni di
euro per l’anno 2002 e in 746,28 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di
378,05 milioni di euro e 694,12 milioni di euro per il personale
militare e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione
professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a
quanto previsto dal comma 1, l’apposito fondo costituito ai sensi
dell’articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da
utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di
108,46 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002. Subordinatamente
al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle
disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell’articolo 13 della
presente legge, in misura comunque non inferiore a 309,87 milioni di
euro per l’anno 2003 ed a 645,57 milioni di euro per l’anno 2004,
è disposto un ulteriore incremento del fondo di 253,06 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2003 e di 108,46 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2004. In relazione alle esigenze determinate dal
processo di attuazione dell’autonomia scolastica, ed in aggiunta a
quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di
381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma
complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
conseguimento del economie derivanti dal processo attuativo delle
disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 13 della presente
legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente,
derivanti dalla riduzione del consistenza numerica del personale ATA,
non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate a
incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo
personale.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per
l’anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal
2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento
accessorio del personale militare e delle Forze di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla
criminalità e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che
presentano un elevato grado di rischio.
5. A decorrere dall’anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30
milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della
carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall’articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362.
7. Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici
non economici, delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale,
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle
università, nonchè degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli oneri per la
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell’ambito
delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in
sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo
47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri
indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e
provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi
contrattuali.
Art. 10.
(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva
nazionale ed integrativa)
1. Al comma 3 dell’articolo 47 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui all’articolo 41,
comma 3, l’esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal
competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei
ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione
pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di
divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore
disponga comunque per l’ulteriore corso dell’accordo, resta in
ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle
spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato
osservazioni».
2. Dopo l’articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 40-bis. - (Compatibilità
della spesa in materia di contrattazione integrativa). – 1. Per
le amministrazioni pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, i
comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in
merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione
integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro
anche a campione sui contratti integrativi delle singole
amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Gli
organi di controllo interno indicati all’articolo 48, comma 6,
inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa al Ministero dell’economia e delle
finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di
rilevazione, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi
1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio,
secondo quanto prescritto dall’articolo 40, comma 3, le relative
clausole dell’accordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all’articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui
all’articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo».
Art. 11.
(Riordino degli organismi collegiali)
1. Ai fini del contenimento della
spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di istituire comitati,
commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di
quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione
indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non
perseguibili attraverso l’utilizzazione del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli
organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle
pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma
1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura
non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con
atto dell’organo di direzione politica responsabile, da sottoporre
all’approvazione dell’amministrazione vigilante e alla verifica
degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non
individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono
conseguentemente soppressi ed è fatto divieto di corrispondere alcun
compenso ai componenti degli stessi.
Art.
12.
(Assunzioni di personale)
1. Per l’anno 2002, alle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle
agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università,
limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di
ricerca ed agli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione superiore a 5.000
abitanti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato. Il divieto non si applica al comparto scuola.
Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia
superiore all’unità. Alla copertura dei posti disponibili si può
provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle
disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali
processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonchè di
trasferimento di funzioni.
2. All’articolo 39, comma 2, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’ultimo periodo, introdotto dalla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 51 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«Per ciascuno degli anni 2003 e
2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200
unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31
dicembre 2002».
3. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui
all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonchè il Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco predispongono specifici piani annuali
con l’indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego
delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione
del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei
compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui
svolgimento può essere garantito mediante l’assegnazione delle
relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il
cui affidamento all’esterno risulti economicamente più vantaggioso
nonchè delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte
salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per
le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono,
comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
4. I piani di cui al comma 3 sono
presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del
Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente
alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne
danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.
5. Le assunzioni effettuate in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di
diritto.
6. A decorrere dall’anno 2003 gli organi di revisione contabile
degli enti locali di cui all’articolo 2 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i
documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della
spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio
siano analiticamente motivate.
Art. 13.
(Disposizioni in materia di
organizzazione scolastica)
1. Le dotazioni del personale docente
delle istituzioni scolastiche autonome o delle reti di scuole sono
costituite sulla base della consistenza numerica degli alunni
iscritti, in relazione alla dimensione oraria e alle caratteristiche
dei curricoli obbligatori, secondo parametri definiti con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
finalizzati all’ottimizzazione delle risorse.
2. Le dotazioni di personale di cui
al comma 1 sono definite, per ciascuna regione, dal dirigente preposto
all’ufficio scolastico regionale su proposta del dirigente
dell’istituzione scolastica, nel limite dell’organico complessivo
determinato con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può
essere inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto «Scuola» sottoscritto in data 4 agosto 1995,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 5 settembre 1995, fissata rispettivamente in 18 ore
settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola
elementare e in 25 ore per la scuola materna. Le frazioni inferiori
alle 18 unità orarie sono attribuite al personale in servizio nelle
istituzioni scolastiche fino ad un massimo, di norma, di 24 ore
settimanali.
4. L’insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare
viene di norma assicurato all’interno del piano di studi
obbligatorio e dell’organico d’istituto.
5. Le istituzioni scolastiche autonome provvedono con proprie risorse
umane e finanziarie, ovvero con opportune scelte organizzative, alla
sostituzione del personale assente fino a trenta giorni.
6. In attuazione di quanto stabilito dai commi da 1 a 5 sono
disapplicati le disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto
con le norme ivi contenute.
7. La commissione di cui all’articolo 4 della legge 10 dicembre
1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie d’esame
della classe del candidato. Il dirigente regionale competente nomina
il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole
secondarie superiori, per ogni istituto scolastico, con il compito di
organizzare e coordinare le operazioni.
8. Sono abrogati il comma 5 dell’articolo 4 e l’articolo 9 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.
1.
Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore
qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del
personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono
costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle
caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori
relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di
criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei
diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle
singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a
sostegno degli alunni in particolari situazioni.
2. II Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con
proprio decreto i parametri per l'attuazione di quanto prevista nel
comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva
degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base
regionale.
3.
Le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono definite, nell'ambito di
ciascuna regione dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni
scolastiche interessate sentiti i competenti organi collegiali delle
medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con
il decreto di cui al comma 2.
4. Nel
rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi
vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio
nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso
le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore
aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d’obbligo fino ad un
massimo di 24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene
prioritariamente assicurato all’interno del piano di studi
obbligatorio e dell'organico di istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole
dell’infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla
sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il
piano dell’offerta formativa, le proprie risorse di personale
docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni
vigenti e fino a un massima di 15 giorni. Le conseguenti economie di
risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
7.
La commissione di cui all'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del
candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Il
dirigente regionale competente nomina il presidente fra il personale
docente e dirigente delle scuole secondarie superiori per ogni sede
d'esame. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell'università
e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei
componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi
previsti dall'art 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il
limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.
Art. 14.
(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di
personale)
1. Il trattamento economico
complessivo dei Ministri previsto dall’articolo 2, primo comma,
della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è
ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. L’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per
effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa
speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle
categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione
della misura dell’indennità integrativa speciale sono
conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra
gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari
anche in relazione al regime di impegno già previsti dall’articolo
36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e dall’articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva
l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti
per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di
giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale
delle amministrazioni pubbliche.
Capo II
SPESE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 15.
(Patto di stabilità interno per province e comuni)
1. Ai fini del concorso delle
autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della
Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l’anno 2002 il
complesso delle spese correnti, al netto delle spese per interessi
passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, delle province
e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può
superare l’ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell’anno
2000 aumentato del 4,5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 si applica
un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal
Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. Sono escluse dall’applicazione
del comma 1 le spese correnti connesse all’esercizio di funzioni
statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
legislative intervenute a decorrere dall’anno 2000 o negli anni
successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o
regionali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si
applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come
definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati
nell’esercizio finanziario 2000.
4. Per l’acquisto di beni e servizi, le province, i comuni, le
comunità montane e i consorzi di enti locali devono aderire alle
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Gli enti possono decidere di non aderire alle
convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia stata dimostrata
la non convenienza; gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi
organi di revisione contabile per consentire l’esercizio delle
funzioni di sorveglianza e di controllo.
5. Gli enti locali emanano direttive affinchè gli amministratori da
loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l’adesione alle
convenzioni di cui al comma 4.
6. Gli enti e le aziende di cui ai commi 4 e 5 devono promuovere
opportune azioni dirette ad attuare l’esternalizzazione dei servizi
al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l’efficienza
gestionale.
7. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, i
trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere
sui fondi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della
legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell’1 per cento,
del 2 per cento e del 3 per cento.
8. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e
degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni
con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere
mensilmente, al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni
dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e
sui pagamenti effettuati.
9. Analoghe informazioni devono essere trasmesse trimestralmente dai
predetti enti con riferimento agli impegni assunti.
10. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali
operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non
registrate nel conto di tesoreria.
11. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 8, 9 e 10
e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro il mese di
febbraio 2002.
Art. 16.
(Finanza decentrata)
1. Il comma 7 dell’articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal primo
anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la
ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo
di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall’articolo 2,
dal Ministero dell’interno, a titolo di acconto sull’intero
importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato
il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal
Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 giugno di
ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l’anno successivo a
quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero
dell’interno provvede all’attribuzione definitiva degli importi
dovuti sulla base dei dati statistici relativi all’anno precedente,
forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30
giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute
per l’esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell’interno,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, possono
essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione.
L’accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei
proventi derivanti dall’applicazione dell’addizionale avviene
sulla base delle comunicazioni del Ministero dell’interno delle
somme spettanti».
2. All’articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2001» sono sostituite
dalle seguenti: «30 novembre 2002»;
b) al
comma 3, le parole: «Per l’anno 2002» sono sostituite dalle
seguenti: «Per l’anno 2003» e le parole: «l’esercizio
finanziario 2001» sono sostituite dalle seguenti: «l’esercizio
finanziario 2002»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero delle
finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero
dell’interno i dati previsionali relativi all’ammontare del
gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per
ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il
30 ottobre 2002 il Ministero dell’interno comunica ai comuni
l’importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante
e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti
erariali. L’importo del gettito della compartecipazione di cui al
comma 3 è erogato dal Ministero dell’interno, nel corso dell’anno
2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono
erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la
quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi
all’esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero delle
finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell’intero e da questo
ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto
alle somme già erogate»;
d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per l’anno 2002, la compartecipazione comunale
all’IRPEF di cui al comma 3 è determinata nella misura dell’1,5
per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello
Stato per l’esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti
dall’attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il
gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, è
ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti
forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31
luglio 2002.
5-ter.
I trasferimenti erariali di ciascun comune sono ridotti in misura
corrispondente alla compartecipazione comunale all’IRPEF di cui al
comma 5-bis. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti
spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il
recupero integrale della compartecipazione, nei confronti degli stessi
non si procede alla attribuzione della compartecipazione e i
trasferimenti sono erogati nella misura e con le stesse modalità
previste dalla normativa previgente»;
e) al
comma 6, le parole: «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei
commi 3 e 5-bis».
Art. 17.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)
1. Il comma 11 dell’articolo 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«11. Il fondo per lo sviluppo
degli investimenti degli enti locali di cui all’articolo 28, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, risultante a consuntivo per l’anno 2001 è mantenuto allo
stesso livello per l’anno 2002 ed è finalizzato all’attribuzione:
a) di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in
essere;
b) per
l’anno 2002 le restanti risorse disponibili di cui all’articolo
53, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate per
il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50
per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui
all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai
fini dell’applicazione dell’articolo 9 comma 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei
trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è
considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)
1. I trasferimenti erariali per
l’anno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base
alle disposizioni recate dall’articolo 53 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, ed alle successive
disposizioni in materia. L’incremento delle risorse, derivante
dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per l’anno
2002 alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le
finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del
sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, nel calcolo delle
risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di
fiscalità locale. Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti
erariali è sospesa l’applicazione del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244.
2. Sino alla revisione del sistema
dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 66,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali
sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
3. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari
che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve
provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere
dall’anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso
spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro.
4. Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti
locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune
montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti
erariali spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione
alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità
applicative sono individuate con decreto del Ministero dell’interno.
5. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo
161, comma 3, le parole: «la sospensione della seconda rata» sono
sostituite dalle seguenti: «la sospensione dell’ultima rata»;
b) all’articolo
167, comma 1, le parole: «Gli enti locali iscrivono» sono sostituite
dalle seguenti: «È data facoltà agli enti locali di iscrivere»;
c) all’articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«sommato a quello dei mutui precedentemente contratti» sono inserite
le seguenti: «, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente
emessi».
6. Il comma 16 dell’articolo 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, esclusa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento».
7. Nel caso in cui l’imposta relativa a fabbricati del gruppo
catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori
di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare
a più comuni a seguito dell’attribuzione di separate rendite
catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i
comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti
finanziari relativi, delegando il Ministero dell’interno ad
effettuare le necessarie variazioni dell’importo a ciascuno
spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo
Stato.
8. Non sono soggette ad esecuzione
forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di
addizionale comunale e provinciale all’IRPEF disponibili sulle
contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero
dell’interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente
effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli
sulla disponibilità delle somme.
Capo III
PATTO DI STABILITÀ
INTERNO
PER GLI ENTI PUBBLICI
Art. 19.
(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)
1. Al fine di conseguire gli
obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della
spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementarne l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi,
con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei
Ministri dell’economia e delle finanze e della funzione pubblica, di
concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici e le
agenzie, finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da
altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per
azioni o in fondazioni di diritto privato ovvero la soppressione e
messa in liquidazione.
2. La trasformazione di cui al comma
1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente
erogabili al di fuori del settore pubblico.
3. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si
provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, e successive modificazioni.
4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non
rilevano ai fini fiscali.
5. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente
pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 20.
(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a
carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle
vigenti disposizioni a:
a) acquistare
sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a
condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;
b) costituire,
nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a),
soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di
servizi, svolti in precedenza;
c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti,
attraverso procedure selettive, trasparenti e non discriminatorie, lo
svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).
2. Le amministrazioni di cui al comma
1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di
ridurre progressivamente l’entità degli stanziamenti e dei
trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad
entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla
compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.
3. Ai trasferimenti di beni
effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai
sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario
agevolato previsto dall’articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro interessato e con il Ministro della funzione pubblica, si
provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità
per l’affidamento, i criteri per l’esecuzione del servizio e per
la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali
clausole di carattere finanziario.
5. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare
la spesa per l’informatica, il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie:
a) definisce
indirizzi per l’impiego ottimale dell’informatizzazione nelle
pubbliche amministrazioni;
b) definisce
programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e
di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali,
nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell’impiego delle
risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario
avvalendosi delle strutture dell’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate
dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa,
sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore
informatico.
Art. 21.
(Contenimento e razionalizzazione delle spese)
1. Ai fini di cui al presente capo
gli stanziamenti di bilancio destinati agli enti pubblici diversi da
quelli di cui al comma 4 dell’articolo 15, non considerati nella
tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per
cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni
2002, 2003 e 2004. Tali enti nonché gli enti privati interamente
partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59 della predetta legge n. 388 del
2000. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i
propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare
l’efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si
tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.
2. Gli importi dei contributi dello
Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, sono
iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun
Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, intendendosi
corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione dei capitoli di cui al comma 2 è quantificata
annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli
anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10 per cento
rispetto all’importo complessivamente risultante sulla base della
legislazione vigente.
Art. 22.
(Servizi dei beni culturali)
1. All’articolo 10, comma 1, della
legge 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera b) è aggiunta
la seguente:
«b-bis) concedere a soggetti
privati l’intera gestione del servizio concernente la fruizione
pubblica dei beni culturali unitamente all’attività di concorso al
perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all’articolo
152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo
modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la
determinazione della durata della concessione per un periodo non
inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo
Stato per tutta la durata stabilita, comprensivo dell’uso dei beni
culturali oggetto della concessione e da versare anticipatamente
all’atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura
di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che,
all’atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i
beni culturali conferiti in uso dal Ministero ritornino nella
disponibilità di quest’ultimo».
Art. 23.
(Scissione tra proprietà e gestione delle reti dei servizi pubblici
locali)
1. L’articolo 113 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 113. – (Forme di
gestione). – 1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale.
2. Nell’organizzazione del
servizio, l’ente locale, titolare della funzione, può perseguire
l’obiettivo della separazione tra la proprietà e gestione di reti e
infrastrutture e l’erogazione del servizio.
3. Per la gestione di reti e infrastrutture, l’ente locale può
avvalersi di soggetti all’uopo costituiti, nella forma di aziende
speciali o società consortili tra enti di diritto pubblico, cui può
essere affidata direttamente tale attività, ovvero di altro soggetto
idoneo, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.
4. L’erogazione del servizio può essere assicurata da società di
capitali regolate dal codice civile, individuate attraverso gare
pubbliche per l’affidamento del servizio stesso. Non sono ammesse a
partecipare a dette gare le società che, in Italia o all’estero,
gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un
affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Tale
divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro
controllanti nonché alle società controllate o collegate con queste
ultime.
5. I rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici del
servizio sono regolati da contratti di servizio, allegati ai
capitolati di gara, che vengono approvati dalle assemblee elettive
degli stessi enti. Restano ferme le disposizioni previste per i
singoli settori e le disposizioni nazionali di attuazione di normative
comunitarie.
6. L’ente locale può cedere la propria partecipazione di controllo
nelle società erogatrici dei servizi. Tale cessione non comporta
effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere e
consente alla società, anche in deroga al divieto di cui al comma 4,
la partecipazione ad attività imprenditoriali al di fuori del
relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di
affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al
nuovo gestore del servizio con un indennizzo pari al valore contabile
risultante dal bilancio approvato dell’esercizio in corso al termine
della concessione. Restano ferme le disposizioni previste per i
singoli settori.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
8. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale
possono essere gestiti a mezzo di istituzione, ai sensi
dell’articolo 114».
2. Sono fatti salvi i diritti e le
concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici
locali sino alle relative scadenze.
3. I trasferimenti di beni mobili ed
immobili effettuati in applicazione dell’articolo 113 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, quale
sostituito dal presente articolo, sono esenti da ogni imposta, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali
per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti
di settore e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per
l’esecuzione e l’attuazione del presente articolo.
Art. 24.
(Organici del personale)
1. In conseguenza delle attività
poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche
amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti, le relative variazioni alle proprie dotazioni organiche.
Ai fini dell’individuazione delle eccedenze di personale e delle
conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti
disposizioni, anche di natura contrattuale.
Capo IV
INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 25.
(Gestioni previdenziali)
1. L’adeguamento dei trasferimenti
dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma
3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno
2002:
a) in
573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in
141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della gestione esercenti attività commerciali e della gestione
artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto
dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono
determinati per l’anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le
gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni
di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di
cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il
procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di
1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione
a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al
netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro
di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell’ENPALS.
Art. 26.
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002
è maggiorato fino all’importo mensile di 516,46 euro, secondo le
modalità di cui al comma 2, l’ammontare dei trattamenti
pensionistici inferiori a tale somma.
2. Ai fini dell’attuazione del
comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio
decreto da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge individua:
a) le
categorie delle pensioni per le quali si applica l’integrazione
indicata al comma 1;
b) i
soggetti aventi diritto all’integrazione, tenendo anche conto della
presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e
dei contributi eventualmente versati ai fini previdenziali.
3. Il decreto di cui al comma 2 è
trasmesso al Parlamento per l’espressione del parere delle
competenti Commissioni.
4. L’onere annuale derivante
dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
può essere superiore a 2.169,12 milioni di euro.
Capo V
INTERVENTI NEL SETTORE
SANITARIO
Art. 27.
(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)
1. Il mancato rispetto degli impegni
indicati al punto 19 dell’Accordo tra Governo, regioni e province
autonome dell’8 agosto 2001, in materia sanitaria, comporta, per il
finanziamento della spesa nel settore, il ripristino del livello
stabilito nell’Accordo tra Governo, regioni e province autonome del
3 agosto 2000, come integrato dall’articolo 85, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
Capo VI
STRUMENTI DI GESTIONE
DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 28.
(Finanza degli enti territoriali)
1. Al fine di contenere il costo
dell’indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza
pubblica, il Ministero dell’economia e delle finanze coordina
l’accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle
unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane
e dalle comunità isolane, di cui all’articolo 2 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché
dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i
predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati
relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le
modalità del coordinamento nonché dell’invio dei dati sono
stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative
all’ammortamento del debito e all’utilizzo degli strumenti
derivati da parte dei succitati enti.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono
emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui bancari con rimborso
del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al
momento dell’emissione o dell’accensione, di un fondo di
ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per
l’ammortamento del debito. Gli enti possono procedere
all’estinzione anticipata di passività derivanti da mutui contratti
successivamente al 31 dicembre 1996. L’estinzione anticipata può
essere finanziata mediante il collocamento di titoli obbligazionari di
nuova emissione o la contrazione di nuovi mutui, in presenza di
condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al
netto delle commissioni e dell’eventuale retrocessione del gettito
dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.
3. Sono abrogati l’articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e l’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.
Capo VII
INTERVENTI IN MATERIA
DI LAVORO
Art. 29.
(Riduzione del costo del lavoro)
1. A decorrere dall’anno 2002
restano confermate:
a) la
riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui
all’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
b) la
riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori
addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all’articolo 49,
comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Restano, altresì, confermati con
la medesima decorrenza:
a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione
agricoltura dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (lNAIL) di cui all’articolo 55, comma 1,
lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38;
b) il
regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo
livello di cui all’articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 30.
(Sgravi per i nuovi assunti)
1. A tutti i datori di lavoro privati
ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per
i nuovi assunti nell’anno 2002 ad incremento delle unità
effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre
anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio
contributivo in misura totale dei contributi dovuti all’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, sulle
retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle
società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori
con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a
quello di lavoro dipendente.
2. L’efficacia della misura di cui
al comma 1 è subordinata all’autorizzazione ed ai vincoli della
Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e
seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, di cui alla
legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Capo VIII
INTERVENTI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 31.
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo
dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio
2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.
Art. 32.
(Fondo investimenti)
1. Nello stato di previsione della
spesa di ciascun Ministero, è istituito un fondo per gli investimenti
per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi
investimenti autorizzati.
2. Con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente,
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio,
che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall’anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui
al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni.
Art. 33.
(Finanziamento delle grandi opere)
1. Per il finanziamento del piano
straordinario delle infrastrutture, la Cassa depositi e prestiti può,
anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei
soggetti pubblici o privati ai quali competono gli studi, la
progettazione, la realizzazione e la gestione delle grandi opere,
mediante:
a) anticipazioni;
b) mutui in contanti;
c) mutui in titoli;
d) altre operazioni finanziarie.
2. La Cassa può utilizzare, per le
suddette operazioni, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma
restando la compatibilità con l’attività di finanziamento agli
enti locali, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato
italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la
società per azioni Poste italiane, banche, intermediari finanziari
vigilati e imprese di investimento.
3. La predetta attività di
finanziamento può essere svolta dalla Cassa depositi e prestiti anche
in collaborazione con altre istituzioni finanziarie italiane o estere,
privilegiando quei settori pubblici o privati che provvedono alla
realizzazione delle opere con la forma del project financing.
4. La Cassa può esercitare attività strumentali, connesse o
accessorie alla realizzazione delle grandi opere, attraverso la
costituzione o la partecipazione, anche di controllo, in società di
capitali.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato
su proposta della Cassa depositi e prestiti sono stabiliti le
condizioni e i limiti dei finanziamenti.
Capo IX
ALTRI INTERVENTI
Art. 34.
(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)
1. Entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, è emanato, previo
parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni
parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:
a) determinare
le ipotesi in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e
confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla
vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;
b) stabilire
modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario,
qualora ne ricorrano i presupposti giuridici;
c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo,
nonché il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli
confiscati;
d) semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio
degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare,
quello di cui all’articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì,
che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della
confisca e del fermo vengano affidati, in via prioritaria, al
trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido.
Art. 35.
(Interventi vari)
1. Il comma 28 dell’articolo 45
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.
2. Nel primo periodo del comma 63
dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «autorizzati
dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati o da
autorizzare dal Parlamento».
3. Sono abrogati l’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e il comma 1,
lettera b), dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n.
463.
4. All’articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«r-bis) legge 8 marzo 2000,
n. 53, articolo 28;
r-ter)
legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13».
5. Al comma 1, primo periodo,
dell’articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da
«aumentabili di lire 25 miliardi annue» fino alla fine del periodo
sono sostituire dalle seguenti: «aumentabili di 25,82 milioni di euro
annui per ogni anno fino al raggiungimento dell’importo di 206,58
milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori
compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno
devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto
importo di 206,58 milioni di euro».
6. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le
riserve all’erario statale già disposte ai sensi del primo comma
dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.
7. L’autorizzazione di spesa prevista per l’anno 2002
dall’articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 36.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle
spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è
rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di
conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente
legge.
4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle
leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono
ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma
5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell’anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
Art. 37.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge
per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e
per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di
parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente
legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme
dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2002.
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