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L.F. 2003
17
Dicembre
2002
Link a CGIL Scuola
Approvazione
al Senato,
con modifiche,
dell'Art. 23
Misure di
razionalizzazione dell’organizzazione scolastica
Confermata l'eliminazione delle funzioni miste
8
Novembre 2002
Approvazione,
con modifiche,
dell'Art. 25
Funzioni miste,
addio !
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TESTO FINALE
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 35
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4,
le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio
d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche
mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli
previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando
l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare
attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede
di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di
riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al
presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni
scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di
soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il
completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni
di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle
dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire
nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno
scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta
riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici
l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e
assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense
scolastiche.
4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico
e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti
scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica
operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere
collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad
accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui
all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29
giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio.
Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche
visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Il personale
docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per
inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di
transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra
amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale,
qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per
un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di
collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso
tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla
base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori
ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato
inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza
non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo
eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto
2003.
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di
handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli
alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in
deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap
particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni
in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto
portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla
base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa
derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono
destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale
docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie
medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58
milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il
trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle
economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in
appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza
dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto
dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la
indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione
organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, per la determinazione degli organici del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno
scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto
dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La
indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e
non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento
della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta
indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di
bilancio per consentire l'attivazione dei contratti. |