Sono obbligatoriamente in regime di TFR:
- I lavoratori con contratto a
tempo determinato, vigente alla data del 30 Maggio 2000 (FONTE -
DPCM 20 Dicembre 1999) o stipulato successivamente; l'unica
condizione è che il rapporto di lavoro copra almeno un periodo di
15 gg nell'arco di ogni mese.
- I lavoratori con contratto a
tempo indeterminato, stipulato dopo il 31 Dicembre 2000 (FONTE -
DPCM 2 Marzo 2001).
Il regime del TFR sostituisce quello
del TFS (indennità di buonuscita); pertanto, i lavoratori con
contratto a tempo determinato, una volta immessi in ruolo NON
dovranno presentare domanda di riscatto ai fini della buonuscita per i
periodi coperti da TFR.
La competenza a liquidare il
trattamento TFR è stata affidata all'INPDAP (FONTE - DPCM 20 Dicembre
1999) anche per il personale a tempo determinato. Gli aventi diritto
NON dovranno presentare alcuna domanda, ma solo
sottoscrivere il modello TFR/1 predisposto dall’istituzione scolastica
presso la quale hanno prestato servizio.
Al momento della cessazione del
rapporto di lavoro (di durata NON inferiore a 15 gg nell'arco di
ogni mese), nel caso in cui non si instauri senza soluzione di
continuità un altro rapporto, l’istituzione scolastica presso la quale è
stato prestato il servizio, nella veste di datore di lavoro, deve
comunicare alla sede INPDAP competente le retribuzioni utili ai fini del
TFR (retribuzioni tabellari spettanti, decurtate per scioperi,
astensioni, ecc.).
L’istituzione scolastica deve predisporre tutti gli adempimenti anche
per il personale retribuito dal Tesoro, previa comunicazione da
parte della DPT alla scuola dei dati necessari alla compilazione del
modello TFR/1.
Il trattamento di TFR soggiace alla
prescrizione quinquennale. |
in sintesi
a cura di
Libero di Leo |