APPROFONDIMENTI
- Addizionale Regionale
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Passaggio all'Euro
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Telefonia VOIP
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- Trattamento co.co.co. |
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FNADA News |
Telefonia VOIP |
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TELEFONARE
GRATIS
via Internet
Servizio
a cura di
Maurizio Salzano |
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Addizionale regionale
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Assaggi di
federalismo
Servizio
a cura di
Libero di Leo |
Come applicherà il SISSI le novità
sull'addizionale regionale IRPEF per il 2002 ?
L'addizionale regionale IRPEF è
partita nell'anno 1998 con l'aliquota fissa del 0.5%; stessa aliquota
anche per il 1999. Dall'anno 2000 le Regioni avevano la facoltà
di fissare il livello dell'aliquota fra lo 0.5% e l'1%, ma il D.Lvo n.
56 del 18 Febbraio 2000 ha elevato i limiti, dall'anno 2000, a 0.9%,
minimo e 1.4%, massimo.
Non bastava questo per la voglia di federalismo: il D.L. 347/2001,
convertito in Legge n. 405 del 16 Novembre 2001, ha determinato
un'ulteriore modificazione, limitata all'anno 2002 (ma siamo
inclini a ritenere che questo trend sarà confermato): le Regioni
possono decidere una maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale
regionale in misura superiore alla consueta fascia di oscillazione
dello 0,5%, purchè il provvedimento attuativo sia approvato e
pubblicato entro il 31 dicembre 2001.
La ristrettezza dei tempi (e qualche difficoltà politica di gestione)
non ha consentito a tutte le Regioni di legiferare sull'importante
materia: la situazione attuale è:
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Regione |
Modalità |
| LOMBARDIA |
Aliquota a scaglioni, fra 1.2% e
1.4%
Previste diverse condizioni per i redditi da pensione e fabbricati |
| MARCHE |
Aliquota a scaglioni, fra 0.9% e
4% |
| PIEMONTE |
Aliquota 1.4%
Esclusione per la quota di reddito superiore a 10.329,14 |
| PUGLIA |
Aliquota 1.4% |
| UMBRIA |
Aliquota 0.9% fino a redditi di
10.329,14
Aliquota 1.1% fino a redditi di 69.721,68
Esclusione per la quota di reddito superiore a 69.721,68 |
| VENETO |
Aliquota a scaglioni, fra 1.2% e
1.9%
Previste diverse condizioni per le famiglie con portatori di
handicap |
Le Regioni più "lente" continuano ad
applicare la normativa generale con la fascia di oscillazione fra 0.9%
e 1.4%. |
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| Approfondimenti
FNADA News |
Co.Co.Co.
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Trattamento
delle
CO.CO.CO.
Servizio
a cura di
Bruna Vezzoni |
COLLABORAZIONI
COORDINATE E CONTINUATIVE
Già dal 1° gennaio 2001 tali
collaborazioni sono “assimilate” al lavoro dipendente , catalogate non
più redditi di lavoro autonomo art. 49 TUIR, ma redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente.
Pertanto i redditi di co.co.co. non sono più soggetti alla ritenuta
d’acconto del 20% , ma alla stessa ritenuta che graverebbe su un
reddito di lavoro dipendente dello stesso importo; spettano anche le
eventuali detrazioni per carichi di famiglia e le detrazioni
specifiche per il lavoro subordinato.
Il sostituto è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio di
fine anno o di fine rapporto, calcolando le addizionali all’IRPEF e
provvedendo alla relativa trattenuta.
Il collaboratore può chiedere al sostituto d’imposta di applicare
un’aliquota superiore a quella che deriva dal rispetto degli
scaglioni di reddito, confermando tale aliquota anche in occasione del
conguaglio.
Si deve procedere alla domanda di
iscrizione alla Gestione Separata L.335/95 ed alla apertura con
posizione presso l’INAIL e redazione di un apposito modulo
preposto.
All’INPS vanno versati i
contributi previdenziali del 10% o del 14% per i soggetti privi di
altra copertura o per coloro che già godono di una tutela
previdenziale obbligatoria, compresì i pensionati, agli interessati:
sono riconosciuti i trattamenti pensionistici previsti dalla Legge
335/95.
Al lavoratore spettano comunque
ferie retribuite di almeno 15 giorni, ed in caso di malattia
che superi i 15 giorni o di maternità, la scadenza contrattuale si
intende prorogata di eguale periodo.
Non è più richiesto il vincolo
dell’attività intellettuale ed avente contenuto professionale, ma si
richiede per realizzare una co.co.co. che ci siano le seguenti
condizioni:
1°) una retribuzione periodica
prestabilita
(il periodo può essere mensile, trimestrale o
annuale – ed è stabilito nel contratto);
2°) la mancanza di subordinazione,
ovvero il collaboratore non è soggetto al potere
disciplinare esercitato dal datore di lavoro;
3°) il servizio viene svolto in modo funzionale e continuativo;
4°) il servizio viene prestato anche per periodi brevissimi
e non contempla per il lavoratore l’obbligo di una
presenza sul luogo di lavoro;
5°) il servizio viene svolto senza l’impegno di mezzi organizzati
dal collaboratore;
6°) l’attività – oggetto del rapporto di collaborazione – non deve
rientrare nei compiti dell’attività
di lavoro dipendente o nell’oggetto della
professione esercitata dall’interessato.
7°) Il datore di lavoro non è tenuto a versamenti contributivi
ed al preavviso di licenziamento.
Rientrano nelle co.co.co. i compensi
corrisposti a personale dipendente, che svolga una delle seguenti
attività:
- Amministratore;
- Sindaco o revisore (di società, di
associazioni o enti);
- Collaboratore a giornale, riviste
enciclopedie e simili;
- Partecipante a collegi e
commissioni.
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| Approfondimenti
FNADA News |
Inquadramento
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Inquadramento
DSGA
al SIMPI
Servizio
a cura di
Libero di Leo |
Già da tempo, con la
Nota MIUR del 19
Ottobre 2001, sono state diramate le istruzioni operative per
effettuare al SIMPI l’inquadramento come Direttore SGA secondo il
nuovo contratto; nonostante la piena operatività della procedura
automatica di inquadramento, l'arretrato esistente presso i CSA ha
causato non pochi problemi, che ci sono stati segnalati da diversi
colleghi.
COME OPERARE:
- Si inizia con la connessione al
nodo KNBB;
-
Si
prosegue con le consuete modalità operative: ricerca anagrafica -
selezione della posizione - apertura pratica - calcolo della
progressione - stampa del decreto;
-
Ma non è sempre
vero che:
«La trattazione è
consentita a prescindere dalla presenza a Sistema della precedente
pratica di ricostruzione o inquadramento; in particolare, se c’è su
SIMPI il decreto che ha sviluppato la progressione di carriera almeno
fino al 1° giugno 1999, nella nuova pratica saranno automaticamente
inseriti i dati necessari per il nuovo inquadramento (anzianità e
posizione stipendiale in godimento al 31 agosto 2000). Negli altri
casi questi dati saranno inseriti direttamente dall’utente, dallo
schermo "Acquisizione dati ruolo precedente".»
Infatti, è frequente riscontrare che manca la posizione come
Direttore SGA oppure che il CSA competente non ha calcolato e stampato
la pratica relativa al precedente ruolo di Responsabile amministrativo
(ciò accade di frequente per i colleghi che hanno già un passaggio di
profilo da Assistente a Responsabile Amm.vo);
- In pratica bisogna sollecitare il
CSA a completare l'attività di propria competenza, prima di aprire
la nuova pratica come DSGA. Solo successivamente si potrà operare
dalla propria scuola.
In conclusione, l’inquadramento automatico può essere effettuato
senza problemi solo per i Colleghi che hanno ottenuto il decreto
di progressione di carriera aggiornato almeno fino al 1° giugno
1999. Negli
altri casi il SIMPI non consente, fino ad oggi - 2 aprile 2002,
dalle postazioni in dotazione alle istituzioni scolastiche,
l’acquisizione dei dati del ruolo precedente, come
ottimisticamente riportato nella citata Nota del 19 Ottobre
2001.
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| Approfondimenti
FNADA News |
Disoccupazione
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Indennità di
disoccupazione
Servizio
a cura di
Libero di Leo |
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON
REQUISITI RIDOTTI e/o ORDINARI
PERSONALE DOCENTE E ATA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
L'indennità viene assegnata a domanda (Termine:
31 Marzo 2 Aprile 2002); i requisiti per la concessione sono definiti
“normali” o “ridotti”.
I requisiti "ridotti" danno diritto ad un'indennità percentuale della
retribuzione percepita nell'anno precedente.
E questo il caso più frequente per i supplenti temporanei brevi e
saltuari.
I "requisiti ridotti"
consistono in:
a) iscrizione, per almeno una
settimana (in effetti, è sufficiente anche un solo giorno), all'assicurazione DS
nei due anni precedenti a quello dell'anno della richiesta di
indennità.
NOTA BENE - è escluso dal beneficio chi si è dimesso
volontariamente o ha abbandonato il posto.
b) prestazione di almeno 78 giorni di lavoro nell'anno
precedente a quello della domanda: nei 78 giorni vanno comprese SOLO le
giornate di effettivo servizio, mentre le festività, le ferie, ed i periodi
di maternità e simili, sono validi se retribuiti e coperti da contribuzione.
Importo e calcolo
Il calcolo dell'indennità va rapportato alla retribuzione complessiva
percepita nell’anno precedente. La retribuzione complessiva, ridotta
al 30%, si moltiplica per il numero di giornate indennizzabili, che
sono considerate in misura pari a quelle effettivamente lavorate
nell'anno di riferimento; è fissato, comunque, il tetto massimo, di
156 giornate di lavoro per anno.
L'indennità è liquidata in un'unica soluzione.
Modulistica
- Mod. "DS 21" (domanda); il
modello "DS 21" non è riproducibile: quindi, si deve utilizzare
esclusivamente quello fornito dall'Inps
-
Mod. INPS 86/88 bis
(dichiarazione del datore di lavoro) - qui allegato in formato
.zip
dalla sede di AREZZO
- Mod. 01M/SOST per la
certificazione dell'anzianità assicurativa, fornito dall'Inps
o Mod. CUD con i dati INPS
- Mod. "Anf/Prest" per
l'assegno del nucleo familiare, fornito dall'Inps
I "requisiti normali"
potrebbero essere più vantaggiosi per i supplenti temporanei annuali e
fino al termine delle attività didattiche, ma va verificata caso per
caso la sussistenza dei requisiti.
L'indennità viene assegnata a domanda (Termine: 68 gg dalla fine
del rapporto di lavoro).
Occorre avere almeno due anni di assicurazione DS e almeno
52 contributi settimanali o 12 mensili nel biennio precedente la
data di chiusura del rapporto di lavoro (ai fini del calcolo dei
contributi, vanno computate anche le giornate di malattia, infortunio,
maternità, ferie o festività soppresse).
NOTA BENE - è escluso dal beneficio chi si è dimesso
volontariamente o ha abbandonato il posto.
Durata
L'indennità di disoccupazione con i requisiti ordinari è corrisposta
per 6 mesi, elevabili a 9, se l'interessato ha compiuto i 50 anni di
età. Importo e calcolo
Il calcolo dell'indennità va rapportato alla retribuzione dei tre mesi
precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. La retribuzione,
ridotta al 40%, costituisce l'indennità, che è liquidata mensilmente.
In caso di interruzione della disoccupazione per la stipula di un
nuovo contratto di lavoro o per qualsiasi motivo che determini la
cancellazione dalle liste dei disoccupati, compresa la titolarità di
rapporti pensionistici di qualsiasi genere, si sospende l'erogazione
dell'indennità mensile.
Modulistica
- Mod. "DS 21" (domanda); il
modello "DS 21" non è riproducibile: quindi, si deve utilizzare
esclusivamente quello fornito dall'Inps
- Mod. "DS 22" (dichiarazione
datore di lavoro); il
modello "DS 22" non è riproducibile: quindi, si deve utilizzare
esclusivamente quello fornito dall'Inps
- Mod. 01M/SOST per la
certificazione dell'anzianità assicurativa, fornito dall'Inps
o Mod. CUD con i dati INPS
- Mod. "Anf/Prest" per
l'assegno del nucleo familiare, fornito dall'Inps
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| Approfondimenti
FNADA News |
T.F.R.
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Trattamento
di fine
rapporto
Servizio
a cura di
Bruna Vezzoni
fpenot@tin.it
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La liquidazione del TFR va effettuata
dall'INPDAP di residenza dell'interessato. L'INPDAP della zona
di residenza della scuola può comunque ricevere il Mod. TFR1.
In tale modello, non vanno espressi nè contributi nè ritenute.
Sul modello TFR1, nelle pagine interne vanno riportati gli importi
virtuali mensili, con le annotazioni delle eventuali riduzioni
di stipendio e non il calcolo, in quanto l'INPDAP usa un software che
richiede l'inserimento solo le riduzioni (es. 30%).
A documentazione, sia delle variazioni sia del periodo stesso del
contratto, l'INPDAP richiede la fotocopia del contratto o un
certificato di servizio completo dei periodi di assenza e relativa
retribuzione in percentuale.
L'importo da riportare nel modello è sempre quello mensile,
qualsiasi sia il periodo lavorato nel mese, tenendo presente che il
periodo da considerare deve essere almeno di gg. 15.
Vanno compilati i Modelli TFR1 per tutto il personale supplente
annuale, supplente fino a al termine delle attività didattiche e
supplente temporaneo in servizio già nell'anno scolastico 1999/2000
dal 30 maggio 2000.
A questi si aggiungono i supplenti in servizio nell'anno scolastico
2000/01 e dell'anno scolastico in corso.
Per agevolare le operazioni di compilazione si allega un file in
formato excel contenente i dati contabili da riportare nel Mod. TR01,
espressi in Lire e in Euro. |
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a cura
della struttura
ANQUAP di Firenze
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Modulistica
TFR (File .zip)
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| Approfondimenti
FNADA News |
Congedi
parentali
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Applicazione
Congedi
parentali
FONTI
CCNL
II Biennio
(File .zip)
L.
53/2000
Servizio
a cura di
Libero di Leo |
Documento
ANQUAP del 5 Aprile 2002
da TUTTOSCUOLA News n.
40 del
4/3/2002
Congedi parentali dei
supplenti: paga piena, anzi no
Da sempre i supplenti in congedo per maternita' hanno percepito una
retribuzione inferiore a quella dei titolari, ma e' corretta questa
norma, bisogna pagare i supplenti come il personale di ruolo o no ?
Negli ultimi mesi il dibattito si e' acceso e l'ultima novita' arriva
dal MIUR, che si e' pronunciato sulla questione, mentre i sindacati
protestano per quella che considerano un'invasione di campo; non
spetta a Viale Trastevere prendere posizione, sostengono i
rappresentanti dei docenti, in quanto in regime privatistico tale
possibilita' e' rimessa esclusivamente ai contraenti (Aran e sindacati
firmatari).
Ma facciamo ordine su una questione che si trascina da tempo.
La legge 53/2000 che ha dettato nuove norme sull'intera materia dei
congedi parentali non prevede nulla di preciso sulle retribuzioni dei
supplenti in maternita', ma ha previsto che “i contratti collettivi di
lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a
quelle previste dalla presente legge.” (art. 17, comma 3).
Con il contratto scuola del biennio 2000-2001 si e' aperta una nuova
prospettiva grazie alla generica dizione che attribuisce “al personale
dipendente”, senza distinzione di posizione, le nuove norme di tutela
della maternita' e paternita'. Uguale previsione si trova in altri
contratti di comparti pubblici.
L'ARAN, l'Agenzia nazionale per la negoziazione nei comparti pubblici,
in risposta ad apposito quesito (http://www.tuttoscuola.com/ts_news_40-3.doc
) ha precisato che il trattamento dei supplenti e' uguale a quello
dei titolari.
Da circa un anno a questa parte anche le istituzioni scolastiche si
muovono nel dilemma: pagare i supplenti come il personale di ruolo o
no?
In Emilia-Romagna il direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale aveva sciolto positivamente l'interrogativo, ma, dopo le
notizie pubblicate da “Tuttoscuola” ha preferito sospendere la sua
nota e chiedere conferma all'Aran, che ha risposto nel senso sopra
indicato.
A Novara il provveditore agli studi ha invece preferito girare il
quesito direttamente al ministero che con nota interna del Gabinetto
prot. 5040 del 24.1.2002 (http://www.tuttoscuola.com/ts_news_40-4.doc),
trasmessa anche al provveditorato di Novara, ha espresso l'avviso che
la retribuzione dei supplenti non possa essere uguale a quella dei
titolari.
I sindacati scuola hanno duramente protestato per questa invasione di
campo, ritenendo che il MIUR non possa dare interpretazione sui
contratti, come previsto dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Si annuncia a questo punto un duro scontro di principio, prima
che di merito, tra sindacati e ministero.
A tagliare la testa al toro basterebbe l'interpretazione autentica da
parte dei sindacati e dell'Aran, ma si rischierebbe di non avere il
visto della Corte dei Conti per probabile aumento dei costi.
Circolare
INPDAP n. 2 del 10 Gennaio 2002
Testo unico decreto legislativo 26.3.2001 n.151,
articolo 42. Congedo straordinario per
assistenza portatori di handicap. Disposizioni modificative
alla legge n.53/2000
L'art.
11 del CCNL II Biennio, stipulato il 15/3/2001, ha finalmente
applicato i congedi parentali regolati con la Legge n. 53/2000.
Le domande da porsi sono due:
-
E' stata abolita la disparità di trattamento fra lavoratori con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ?
-
E' stata sancita la disapplicazione degli artt. 21 e 25
del CCNL 4/8/1995 ?
QUALI
SAREBBERO LE CONSEGUENZE ?
· Astensione obbligatoria della lavoratrice madre a T.D.: retribuzione
intera
(Beneficio esteso anche al lavoratore padre a T.D., in caso di morte
o infermità della madre, e in caso di abbandono e affidamento
esclusivo del figlio al padre)
[In precedenza
80%]
· Astensione
facoltativa della
lavoratrice madre a T.D.: retribuzione
intera per i primi 30
giorni dei 6 mesi spettanti complessivamente ai due genitori.
[In precedenza
30%]
· Malattia
del bambino (fino al terzo anno di vita) figlio di lavoratrice
madre a T.D.: retribuzione
intera per 30 gg all'anno,
complessivamente per entrambi i genitori, anche se adottivi o
affidatari.
[In precedenza 0%]
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| Approfondimenti
FNADA News |
CIDA
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Cosa è
la CIDA ?
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Rinnovato il sito CIDA

Dopo
l'approvazione della valenza sindacale, per la FNADA si apre un nuovo
scenario: allo scopo di approfondire questa rinnovata prospettiva,
FNADA Web propone il link al sito della CIDA
(Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda).

Si segnalano, in particolare:
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| Approfondimenti
FNADA News |
Mobilità
intercomparto
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Mobilità
intercomparto |

Descrizione del
servizio
Questo servizio si propone di
raccogliere in un unico contenitore tutte le richieste di mobilita'
per interscambio all'interno del pubblico impiego. Il servizio e'
assolutamente gratuito ed e' svolto da privati per il puro piacere di
farlo.
L'idea del servizio nasce dall'esperienza diretta di chi, pur
ritenendosi fortunato ad avere vinto un concorso pubblico, non
riusciva a sentirsi altrettanto fortunato ogni mattina alle 6.00,
quando cioe' doveva alzarsi per andare a lavorare a 50 km da casa
propria; un caso classico di pendolare. A questo tipo di inconveniente
esiste un rimedio: presentare una richiesta di mobilita' all'ufficio
personale di un ente pubblico piu' vicino al proprio letto. Ma anche
questo rimedio ha una efficacia pratica pittosto scarsa: sono rari i
casi in cui queste domande vengono accolte. Piu' possibilita' di
successo hanno invece le richieste di mobilita' per interscambio,
ovvero: presentare insieme alla propria domanda, quella di un altro
dipendente della pubblica amministrazione che, a parita' di qualifica
e profilo professionale, intenda scambiare il proprio ente con il
vostro. Se trovate una persona del genere, allora vi bastano solo un
paio di migliaia di nullaosta e potrete dormire un'ora di piu' tutti i
giorni, oltre che risparmiare i soldi dell'abbonamento ferroviario.
Naturalmente la distanza non e' l'unico motivo che puo' spingervi a
richiedere la mobilita': orari, interessi personali, la vostra ex
ragazza che lavora nel vostro stesso ufficio .... insomma, fate voi.
- Per aggiungere la tua richiesta
di interscambio segui le indicazioni descritte in
questo link. La pubblicazione e' immediata.
- Per prendere visione delle
richieste inserite dai tuoi colleghi, consulta l'elenco
delle richieste; questo e' diviso secondo 3 criteri di
visualizzazione: per comparto/qualifica; per regione di
provenienza; le inserzioni degli ultimi 15 giorni.
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| Approfondimenti
FNADA News |
Passaggio all'Euro |
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Linee guida per il passaggio definitivo all'euro
delle Amministrazioni Pubbliche
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Promemoria Euro
(a cura di Bruna Vezzoni)
Euroconvertitori di Stato
L'Ufficio per la comunicazione istituzionale della
Presidenza del
Consiglio dei ministri comunica che
le famiglie che non hanno ancora
ricevuto l'euroconvertitore, fornito gratuitamente dal governo,
possono richiederlo al seguente indirizzo:
Poste Italiane S.p.A., viale Europa, 190
Casella Postale Euro 1936 - 00100 Roma
Allo stesso indirizzo possono essere inviati anche i convertitori
eventualmente danneggiati nella spedizione. Ai richiedenti ne
saranno spediti altri in sostituzione, senza alcuna spesa.
[Pubblicato dalla
sede di
Frosinone] |
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