Art. 1 - Accesso ai ruoli del personale docente
1. L'articolo 399 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito
denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:
"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1.
L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei
posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il
restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e
rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla
corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della
procedura concorsuale successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede
nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni
scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui
all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
2. All'articolo 400 del testo unico, al
comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. I concorsi per titoli ed esami sono
indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento
in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi
è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di
riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in
materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti
collettivi nazionali decentrati, nonchè del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo
attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta
fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero
della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione
scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e
della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo
numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei
concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare
l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono,
nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli
disponibili nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonchè quelli relativi al personale
docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo
normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in
possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda".
3. All'articolo 400 del testo unico, dopo
il comma 15, è inserito il seguente:
"15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un
punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie
informatiche".
4. Il comma 17 dell'articolo 400 del
testo unico è sostituito dal seguente:
"17. Le graduatorie relative ai concorsi per
titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al
concorso successivo corrispondente".
5. Il comma 18 dell'articolo 400 del
testo unico è abrogato.
6. L'articolo 401 del testo unico è
sostituito dal seguente:
"Art. 401. - (Graduatorie permanenti) - 1. Le
graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola
materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte,
sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di
cui all'articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con
l'inserimeno dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che
hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra
provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato
l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella
graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire
con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la
procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle
graduatorie permanenti sono improntate a princìpi di semplificazione e snellimento
dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già
inclusi in graduatoria.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile
nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle
corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e
trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto
1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonchè
delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n.
270.
6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica
territorialmente competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si
applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la
quale la nomina stessa è stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti,
anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato e delle altre istituzioni educative".
7. All'articolo 404 del testo unico, il
comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione
delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli
titoli, sono abrogati.
Art. 2 - Norme transitorie relative
al personale docente
1. Nella prima integrazione delle
graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito
dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai
docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
- i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti
dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
- i docenti che abbiano superato le prove di un precedente
concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in
relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del
personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia
superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono
compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al
comma 4.
3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal
comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima
integrazione delle graduatorie permanenti.
4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata
in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o
dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare
e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo
all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai
predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonchè gli insegnanti della scuola
elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non
in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle
scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli
istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle
scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel
periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della
presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il
servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o
relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.
Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità
acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella
medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di
un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della
metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso.
I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e
docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una
prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità
didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non
comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di
svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per
insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del
corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni
per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui
all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario
1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione.
5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
abrogati.
Art. 3 - Personale docente,
assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori
delle Accademie e dei Conservatori
1. All'articolo 270 del testo unico
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'accesso ai ruoli del personale docente
ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti
a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il
restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.";
b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti
dai seguenti: "I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal
Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del
verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e
di posti.";
c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Le graduatorie restano valide fino
all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo
corrispondente.";
d) il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Per quanto non previsto nel presente
articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le
graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni
scolastiche".
2. Nella prima integrazione delle
graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come
sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo
all'inclusione:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi
concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli
artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali
per il conferimento delle supplenze, nonchè nelle graduatorie di istituto, un punteggio
non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove
di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di
concorso o al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti
in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso
delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere; all'onere
derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata si provvede entro il limite
di spesa di cui all'articolo 2, comma 4;
c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed
esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.
3. Alla sessione di cui al comma 2,
lettera b), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo
insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei
Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel
periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della
presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il
servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.
4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalità
definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
Art. 4 - Supplenze
1. Alla copertura delle cattedre e dei
posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non
sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai
posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si
provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di
fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si
provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a
costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze
temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso
mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3
e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un
regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel
rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della
presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le
graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a princìpi di semplificazione e
snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del
testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno
diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee
nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli
istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita
limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella
scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la
prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno
titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari
provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo
di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta
limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al
personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109
alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie
dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente
ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme
particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli
articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
Art. 5 - Insegnanti
tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni
di cui all'articolo 456, comma 2, del testo unico
1. All'articolo 5 del testo unico sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche
quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con
pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le
valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in
compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza
didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato
dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonchè degli elementi di
giudizio forniti dai due docenti interessati.";
b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le
parole: "i docenti tecnico-pratici e"; al medesimo comma 4, secondo periodo,
sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici o".
2. Al comma 12 dell'articolo 326 del
testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini delle assegnazioni di
cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate
le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione
scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa
autorizzazione dell'amministrazione medesima".
Art. 6 - Personale
amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA
1. L'articolo 551 del testo unico è
sostituito dal seguente:
"Art. 551. - (Accesso al ruolo dei responsabili
amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo
mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui
all'articolo 553.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e
rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla
graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura
concorsuale successiva.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili
amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza.
4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili
amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati
per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557,
sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la
graduatoria permanente".
2. All'articolo 552 del testo unico sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. I concorsi per titoli ed esami sono
indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.
02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero
della pubblica istruzione.
03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con
loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i
concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai
candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei
concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione
scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle
procedure dei concorsi medesimi, nonchè riguardo all'approvazione degli atti ed ai
provvedimenti ed attività conseguenti.";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le graduatorie relative ai concorsi per
titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della
graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente";
c) è aggiunto in fine il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica,
delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I
relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello
regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio
dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle
procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e
all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo
indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della
provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione".
3. L'articolo 553 del testo unico è
sostituito dal seguente:
"Art. 553. - (Graduatorie permanenti). - 1.
Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono
trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui
all'articolo 551, comma 4.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con
l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed
esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria
permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è
effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi
nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite
dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile
nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle
corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e
trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto
1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili
amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza.
7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al
comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono
ripartite in graduatorie provinciali".
4. L'indizione, lo svolgimento dei
concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA
delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'articolo
552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo.
5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia di
Trento.
6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo
unico, come sostiuito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre
al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
provincia:
a) coloro che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli
titoli;
b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per
titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in
una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo
requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed
esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il regolamento di cui al comma 3
dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della
presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie
permanenti.
8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle
graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale
collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.
9. L'articolo 557 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 557. - (Concorsi riservati) - 1. Una
quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili
annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995,
è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano
inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una
idoneità in appositi concorsi riservati.
2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di
ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio
richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purchè in possesso del titolo di
studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque
anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo
di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.
3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami
consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i
concorsi pubblici.
4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o
più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo
per cui il concorso viene indetto.
5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante
l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.
6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica
periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con
periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di
cui al comma 1".
10. Le graduatorie dei concorsi riservati
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate
a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono
trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico, come
sostituito dal comma 9 del presente articolo.
11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata
al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato
nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
1995, per l'accesso rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA, che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio
anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti,
a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini
dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella
graduatoria per la III qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di
idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e
modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All'onere
derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite
di spesa di cui all'articolo 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di
servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con
contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti
settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei
licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I
modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad
esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresì, a domanda,
alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei
capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti
profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 275
del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra
amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del
presente comma.
Art. 7 - Insegnanti di sostegno
1. Gli insegnanti in possesso del titolo
di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di
ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso
tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di
cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono ammessi alla
sessione riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il
possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni
portatori di handicap in connessione con le discipline di competenza. Nelle
operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è
data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai
sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni
di mobilità, al predetto personale è riservato il 50 per cento dei posti di sostegno
nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o
con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per
l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline
previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del
riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico.
Art. 8 - Trasferimento
di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato
1. Il personale ATA degli istituti e
scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le
disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle
province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio
nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge,
è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti
propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino
corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di
appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici
l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della
sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante
tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento
degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente
trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti
tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo
tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato
di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle
province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale
conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonchè della revisione delle
tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti,
ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del
personale trasferito.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si
procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in
misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario
precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità
per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite
l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.
Art. 9 - Norme sul personale
dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale
dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione
1. Le assegnazioni del personale sui
posti dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei
provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione cessano con la stipulazione
dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi indetti per la
copertura dei posti di organico negli uffici predetti, determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997. Allo stesso personale è
comunque consentita l'opzione per la permanenza nella sede già assegnata con priorità
rispetto all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi predetti. In relazione alle
opzioni esercitate dal predetto personale, i vincitori dei concorsi possono essere
assegnati su posti vacanti di provveditorati agli studi anche di altre regioni.
Art. 10 - Proroga di graduatorie per
ispettore tecnico
1. La proroga stabilita dall'articolo
22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 4, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche agli idonei delle
graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica
istruzione, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio
1984, pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 264 del
25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a
serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21
giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
2 del 10 gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel
medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 11 - Disposizioni varie
1. Al testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole
"e dai docenti dell'Accademia" sono sostituite dalle seguenti: "dai docenti
e dagli assistenti dell'Accademia";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, è inserito il
seguente:
"2-bis. Gli assistenti fanno parte delle
commissioni d'esame.";
c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;
d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: "Gli
orari e i programmi di insegnamento e" sono sostituite dalle seguenti: "Gli
orari di insegnamento e i programmi";
e) il comma 8 dell'articolo 252 è sostituito dal
seguente:
"8. Le commissioni d'esame sono composte da
docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di
diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono
nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un
docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.";
f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b)
è sostituita dalla seguente:
"b) delibera le spese a carico del bilancio
dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di
amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;".
2. I docenti che abbiano superato le
prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del
personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti
ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo.
L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da
utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9,
comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni
in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e
destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme
vigenti.
3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere alla nomina in ruolo
dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle
graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano
state ancora registrate dagli organi di controllo.
4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle
sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della
pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9
aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso
dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini
dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro
della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, è da considerare abilitato a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola
media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle
graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270,
sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della
medesima legge n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti
conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della
presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad
ulteriori nomine in ruolo.
6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti
professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19
aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e
disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori
dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi alla data di entrata in
vigore della presente legge.
8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative
graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della
presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.
9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati
in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono
ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale
costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio
dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto
stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove
d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una
specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360
giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella
scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in
vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico
1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere
dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono
inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico,
come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la
nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo
periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di
educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti è
subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione
all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
b).
10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo
grado nonchè di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi
degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie
provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16
luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti
che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle
operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità
per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e
di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti
destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del
testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.
11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all'immissione in
ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle
graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6
agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8
dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista
dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
con qualifica dirigenziale del comparto "Ministeri", sottoscritto il 9 gennaio
1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del
22 gennaio 1997, determinata al 1o gennaio 1991 in base all'applicazione del
primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il
procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 399, a decorrere dal 1o gennaio 1998. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni
1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso
che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di
personale direttivo della scuola è garantita in modo cumulativo o alternativo.
14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio
di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è
considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure
se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al
termine delle operazioni di scrutinio finale.
15. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "e,
limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per
almeno un triennio la funzione di preside incaricato" sono soppresse;
b) al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel primo
corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo
l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25-ter, il 50 per
cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente
ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di
un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il
predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di
ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio
maturata quale preside incaricato";
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "il 40 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "il 50 per cento".
Art. 12 - Disposizioni concernenti
i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i
docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono immessi in ruolo. All'onere finanziario derivante dal presente articolo,
valutato in lire 1.259 milioni per l'anno 1999, in lire 3.131 milioni per l'anno 2000 e in
lire 1.227 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento |