Art. 1
1. Nel quadro degli interventi volti a valorizzare la
funzione e l'impegno professionale del personale della scuola per la piena attuazione
dell'autonomia scolastica, nonché all'individuazione ai sensi dell'articolo 21, comma 16,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, di nuove funzioni e figure professionali del personale
docente, è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per l'anno 1999, 900 miliardi per
l'anno 2000 e 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate all'incremento di quelle per il
trattamento economico accessorio, con le modalità stabilite in sede di contrattazione
collettiva.
3. Le disponibilità eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono utilizzate
nell'esercizio successivo.
4. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 800 miliardi per l'anno 1999, 900
miliardi per l'anno 2000 e 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999/2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione.
5. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |