Ministero degli Affari Esteri
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
E LA COOPERAZIONE CULTURALE
Le parti concordano, nel proseguimento
delle trattative per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo Estero, previsto dalla sequenza contrattuale sottoscritta il
24 febbraio 2000 e al fine di assicurare l’urgente definizione di alcuni
istituti contrattuali riferiti ciascuno ad una specifica materia e validi
per la durata del CCNL – Comparto Scuola – del 26 maggio 1999 e del
relativo CCNI del 31 agosto 1999, in prima applicazione e in via
transitoria,
il presente
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO
che disciplina, secondo le disposizioni
contenute nell’art. 6 dell’Accordo successivo al CCNL/95, sottoscritto
l’11.12.1996 e nell’art. 4 del CCNL/99, per l’anno scolastico
2000/2001, la mobilità del personale della scuola direttivo, docente,
lettori ed a.t.a. in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane e
straniere all'estero compresi i Corsi ex art.636 D.L.vo 297/94 e le Scuole
Europee, nonché presso le istituzioni accademiche straniere.
L’anno 2000, nel giorno 20 del mese di
giugno, in Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri, in sede di
contrattazione integrativa la delegazione di parte pubblica, di cui al
D.M. n. 3024 del 28 marzo 2000, e quella di parte sindacale costituite ai
sensi dell’art.9 del CCNL 26 maggio 1999, come richiamato dall’art.11
della sequenza contrattuale sottoscritta il 24 febbraio 2000
concordano
Art.1 - Campo di
applicazione, durata e decorrenza del contratto
1) Il presente contratto
integrativo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio presso le istituzioni e iniziative scolastiche
italiane e straniere all'estero, nonché le Scuole Europee e le
istituzioni accademiche straniere.
2) Gli effetti giuridici decorrono
dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta
al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
3) Tutte le operazioni di cui al
presente contratto, comprese quelle effettuate in calendario australe, si
intendono riferite per gli effetti giuridici al calendario scolastico
boreale (1 settembre/31 agosto).
4) Con apposita Circolare vengono
diramate le istruzioni relative alle modalità, ai tempi di presentazione
delle domande di trasferimento, nonché i termini di pubblicazione dei
movimenti comprese le indicazioni per il ricorso ai mezzi di tutela.
5) Le annesse tabelle, di cui agli
allegati A e B, sono parte integrante del presente contratto.
Art.2 - Disponibilità
per i trasferimenti e termine delle operazioni
1)
Sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti di contingente
vacanti all’inizio di ogni anno scolastico, ivi compresi quelli
di nuova istituzione.
A tal fine sarà cura
dell’Amministrazione comunicare in tempi utili per la presentazione
della domanda di trasferimento, l’elenco dei posti vacanti e disponibili
di cui al precedente comma.
2) Non sono considerati
disponibili, per i trasferimenti, i posti che si rendano eventualmente
vacanti dopo la pubblicazione dei movimenti. Su detti posti saranno
effettuate le nuove destinazioni per l’A.S. 2000/2001.
Art.3
- Trasferimenti d'ufficio e a domanda presso le istituzioni
scolastiche
1) I trasferimenti d'ufficio per
soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa
sede e quelli a domanda avvengono nell'ambito delle istituzioni
scolastiche della stessa o altra tipologia, ovvero da corsi a scuole e
viceversa, e delle scuole europee alle condizioni previste dai successivi
articoli 6 e 7, nonché nell’ambito delle istituzioni accademiche
straniere, della stessa area linguistica o di altra area per la
quale sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di selezione ex
art.640, D.L.vo 297/94 e ex art. 5 dell'Accordo successivo al CCNL/95
sottoscritto l'11.12.96.
2) I movimenti da e per le Scuole
Europee sono disciplinati dal successivo art.6.
3) I movimenti del personale in
servizio presso le Università straniere quale lettore, sono disciplinati
dai successivi artt. 8 e 9.
4) Può presentare domanda di
trasferimento, il personale scolastico che si trovi almeno nel secondo
anno scolastico di servizio all'estero nell'attuale sede e possa prestare
servizio almeno due anni scolastici di servizio nella nuova sede. Per il
personale che presta servizio in emisfero australe, il computo dei due
anni scolastici si effettua con riferimento alla data di inizio dell'anno
scolastico metropolitano cui si riferisce il provvedimento di destinazione
all'estero.
In deroga a quanto sopra è consentita la
presentazione della domanda di trasferimento al personale per il quale
l’Amministrazione non ha effettuato, per contenzioso in atto, il
trasferimento già concesso.
5) Il trasferimento d'ufficio per
perdita di posto, non interrompe la continuità del servizio.
6) L'attribuzione delle sedi di
trasferimento sia d’ufficio che a domanda, avviene sulla base del
punteggio assegnato in conformità delle relative tabelle,
Allegati A e B, fatto salvo quanto riportato nei successivi artt. 8 e
9 per il personale in servizio all'estero come lettore presso Università
straniere.
Art.4
- Precedenze
1) Il personale non vedente (Legge
120/91) ovvero in situazione di handicap (art. 21, Legge 104/92) ha la
precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento. Lo stato di
handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata
rilasciata dalle A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie
provinciali.
2) Il personale in servizio in
sedi classificate come particolarmente disagiate ha la precedenza assoluta
nei trasferimenti a domanda, fatto salvo quanto previsto dal comma
precedente e da quanto riportato nei successivi artt. 8 e 9 per i lettori.
3) Nel caso in cui a seguito di
modifica dell'elenco delle sedi particolarmente disagiate, non spetti più
la precedenza assoluta nei movimenti, all'interessato va attribuita la
maggiorazione del punteggio di cui alla lettera d) - ANZIANITA' DI
SERVIZIO - della tabella allegata, relativamente al periodo in cui la sede
era considerata particolarmente disagiata.
Art.5
- Individuazione perdenti posto
1) A seguito di soppressione di
posto, nell'ambito delle revisioni annuali del contingente di cui agli
artt. 639, 2° comma, e 640 2° comma del D.L.vo 297/94, sarà individuato
presso le sedi interessate il personale considerato come perdente posto
per l'anno scolastico successivo, con riferimento allo specifico
insegnamento prestato nella scuola o Circoscrizione Consolare per i corsi,
mediante apposita graduatoria formulata dal Capo d'Istituto ovvero, ove
non sia presente detto personale di ruolo, dal Console, secondo la
specifica tabella dei punteggi (Allegato B). La graduatoria sarà
pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica o del Consolato e
avverso il punteggio attribuito gli interessati potranno proporre, entro
10 giorni successivi alla pubblicazione, reclamo motivato all’autorità
che ha redatto la graduatoria medesima, che deciderà nei successivi
cinque giorni.
2) Il personale di cui al
precedente art. 4, comma 1, non deve essere inserito nella graduatoria di
cui al precedente comma, a meno che la contrazione di posti non sia tale
da rendere strettamente necessario il coinvolgimento.
3) E' individuato come perdente
posto il personale della specifica funzione, cui è attribuito minore
punteggio.
4) Nei confronti del personale
perdente posto si procederà, di conseguenza, al trasferimento d'ufficio.
Art.6
– Movimenti da e per le Scuole Europee
1) Per il personale destinato
presso le Scuole Europee il trasferimento d'ufficio per soppressione di
posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede è
effettuato solo su posti disponibili presso altre Scuole Europee. Qualora
non vi fossero posti vacanti nelle Scuole Europee, il trasferimento ad
istituzione di altra tipologia è disposto, a condizione che il personale
si trovi nel quinquennio iniziale di permanenza all'estero. In tal caso il
periodo complessivo di permanenza in servizio all'estero non può superare
il settennio previsto dall'art.643, D.L.vo 297/94.
2) Con le medesime condizioni e
modalità di cui al precedente punto 1 comma 1 sono disposti i
trasferimenti a domanda.
3) Le precedenze e i benefici di
cui all’art. 4 - comma 1 - e all’art.5 - comma 2 - trovano pari
applicazione.
Art.7 - Ordine
delle operazioni
1) Le operazioni relative ai
trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità
alla permanenza nella stessa sede, precedono quelle per i trasferimenti a
domanda e sono disposte secondo il seguente ordine:
- trasferimenti d’ufficio del
personale perdente posto ai sensi del precedente art. 5;
- trasferimento d’ufficio del
personale destinatario di un provvedimento di incompatibilità a
permanere nella stessa sede;
- trasferimenti a domanda.
2) I trasferimenti d’ufficio per
soppressione di posto, del personale in servizio presso le istituzioni
scolastiche italiane e straniere, compresi i corsi ex art. 636 del T. U.
n. 297/94, sono disposti anche presso le Scuole Europee, purché
l’interessato sia in possesso della relativa idoneità e si trovi nel
primo biennio di servizio all’estero. In tal caso l’interessato
presterà un periodo di servizio presso la Scuola Europea di un solo
quinquennio, nell’ambito del periodo massimo di permanenza all’estero,
che resta quello indicato nell’originario provvedimento di destinazione
all’estero.
3) I trasferimenti d'ufficio sono
disposti nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in
subordine di una circoscrizione consolare limitrofa. Successivamente
possono disporsi per aree linguistiche diverse, per le quali sia stato
accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e, comunque,
dopo la conclusione delle corrispondenti procedure di mobilità di ufficio
nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica interessata.
4) Una volta esperite tutte le
possibilità precedentemente indicate, detti trasferimenti potranno
avvenire anche per altro emisfero.
5) La non accettazione del
trasferimento d’ufficio, comporta la restituzione ai ruoli
metropolitani.
6) ) Le operazioni di
trasferimento a domanda sono disposte secondo il seguente ordine:
a) trasferimenti su istituzioni
della stessa o altra tipologia (da scuola a corsi e viceversa, ovvero da
una ad altra Scuola Europea), appartenente alla medesima area linguistica
e su sedi dello stesso emisfero;
b) trasferimenti su istituzioni
della stessa o altra tipologia (da scuola a corsi e viceversa, ovvero da
una ad altra Scuola Europea), appartenenti ad altra area linguistica,
purché ne sia stata conseguita la relativa idoneità, in sedi dello
stesso emisfero;
c) trasferimenti su sedi di altro
emisfero;
d) per quanto attiene i
trasferimenti dei lettori, stante la specificità del loro servizio, è
fatto salvo quanto riportato nei successivi articoli 8 e 9.
Art.8 - Lettori
di ruolo destinati presso le Università straniere
1) Si premette che le operazioni
di trasferimento dei lettori sono condizionate dalla specificità della
funzione, che richiede, anche in caso di trasferimento d'ufficio,
l'espressione del gradimento da parte delle Autorità accademiche locali.
Si richiede, pertanto, al lettore il vincolo di prestare un periodo di
servizio continuativo per almeno due anni nella stessa sede.
2) Nel corso delle operazioni di
trasferimento, qualora le Autorità Accademiche dell'Università di nuova
destinazione non esprimano il gradimento sul curriculum del docente
destinato a quella sede, l'Amministrazione inoltrerà il curriculum ad
altra sede al momento disponibile, tra quelle a suo tempo richieste
dall’interessato, sulle quali non siano già in corso procedure di
nomina. Qualora pervenisse un mancato gradimento anche dalle Autorità
Accademiche della seconda sede individuata, il lettore non sarà soggetto
a mobilità per l'anno accademico di riferimento. Il lettore potrà
presentare domanda di trasferimento nell'anno scolastico successivo solo
se potrà garantire un biennio di servizio nella nuova sede.
3) Il lettore perdente posto (per
soppressione del lettorato o per incompatibilità a permanere nella stessa
sede), può presentare domanda di trasferimento pur non avendo maturato il
biennio di servizio nella stessa sede. Qualora la domanda venga accolta,
detto personale dovrà garantire - nell'ambito del periodo massimo di
servizio all'estero - un biennio di servizio presso l'Università di nuova
destinazione. Nel caso in cui non venga presentata domanda di
trasferimento, o la stessa non possa essere soddisfatta, si procederà al
trasferimento d'ufficio con le medesime modalità previste dal punto 3 del
precedente art.7.
4) Nel caso di trasferimento
d'ufficio, il biennio di permanenza nella sede può essere ridotto ad un
anno accademico in relazione al gradimento espresso in tal senso
dall'Università di nuova destinazione, sempre nell’ambito del periodo
massimo di servizio all’estero, che resta quello indicato
nell’originario provvedimento di destinazione all’estero
5) Il trasferimento può essere
disposto, in subordine, anche per aree linguistiche diverse, per le quali
sia stata conseguita la specifica idoneità.
6) La procedura di trasferimento
d’ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli
metropolitani nei seguenti casi:
- indisponibilità di sedi vacanti;
- mancato gradimento delle Autorità
Accademiche di tre Università.
Art.9
- Ordine delle operazioni di trasferimento dei lettori:
Le operazioni di trasferimento d'ufficio,
per soppressione del posto o per incompatibilità a permanere nella stessa
sede precedono quelle dei trasferimenti a domanda, e sono disposte
secondo il seguente ordine:
1) Trasferimenti d'ufficio del
personale, che abbia presentato la domanda di trasferimento, impegnandosi
a garantire un biennio di servizio, nell'ambito del proprio periodo
massimo di servizio all'estero.
2) Trasferimenti d'ufficio del
personale che non abbia presentato domanda di trasferimento o che, pur
avendola presentata, non sia stato soddisfatto.
3) Trasferimenti a domanda del
personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate.
4) Trasferimenti a domanda.
5) Le domande di trasferimento
presentate a norma dei precedenti punti verranno rispettivamente
analizzate secondo l’ordine previsto dal precedente art.7 per i
trasferimenti a domanda.
Art. 10 –
Disposizioni comuni
1) Nel corso del periodo di
destinazione presso le istituzioni scolastiche italiane e straniere, ivi
compresi i corsi, le scuole europee e le università straniere, è
consentito al personale un solo trasferimento a domanda.
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
Cons. d'Amb. Giandomenico MAGLIANO
(PRESIDENTE) ...............………………………..
(Vice Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale)
Dott.ssa Rossella SCHIETROMA
................……………………….
(Consigliere Ministeriale Aggiunto della D.G. Scambi Culturali, delegato
del Ministro della P.I.)
per il Min. Affari Esteri per il Min.
Pubblica Istruzione
Cons. d’Amb. Antonino PROVENZANO
……………………………..……….
(Capo Ufficio IV D.G.P.C.C.)
Dr. Bruno PAGNANI
……………............…………………………
(Dirigente responsabile dell’Ufficio III di Gabinetto)
Cons. d’Amb. Faustino
TRONI……………………………..……….
(Capo Ufficio I D.G.P.C.C.)
Dr. Giuseppe RAIETA
……………............…………………………
(Consigliere Ministeriale Aggiunto della D.G. del Personale e degli Affari
Generali ed Amministrativi)
Cons. di Leg. Giulio MARONGIU……………………………..……….
(Capo Ufficio II D.G.I.E.P.M.)
Dr. Giampaolo PILO
……………............…………………………
(Dirigente Div.I della D.G. del Personale e degli Affari Generali ed
Amministrativi)
DELEGAZIONE SINDACALE:
CGIL/SCUOLA – Prof. Mario SIMEONE .…
…………………..………………........…..…
CISL/SCUOLA – Dr. Michele LEVICO
……………….........................……………….…
UIL/SCUOLA – Prof. Angelo LUONGO
…………………………….....……………….....
SNALS/SCUOLA – Prof.ssa Adele NATALI
………………… …………..…...........……….…

Allegato A
TABELLA DI VALUTAZIONE
DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA DEL PERSONALE SCOLASTICO IN
SERVIZIO ALL'ESTERO
ANZIANITA' DI SERVIZIO PUNTI
a) Per ogni anno di servizio di ruolo
all'estero, escluso l'anno in corso 4
b) Per ogni anno di servizio di ruolo
all'estero nella stessa sede di attuale servizio oltre il triennio 2
c) Per il personale attualmente in
servizio all'estero in sede disagiata in aggiunta al punteggio previsto
dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno di servizio, escluso
l'anno in corso 4
d) Per il personale attualmente in
servizio all’estero in sede considerata disagiata, ma precedentemente
identificata come ‘’particolarmente disagiata’’, in
aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni
anno scolastico in cui la sede è stata classificata particolarmente
disagiata 5
e) Per ogni anno di servizio di ruolo in
Italia 2
f) Per ogni anno di servizio pre-ruolo
all'estero, riconosciuto e valutato ai fini della carriera 1
g) Per ogni anno di servizio pre - ruolo
in Italia riconosciuto e valutato ai fini della carriera 0,50
N.B.: Non viene valutato il servizio
prestato in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza.
ESIGENZE DI FAMIGLIA
a) Per ricongiungimento al coniuge in
servizio presso altra sede estera (valido solo per trasferimento
nell'ambito della stessa Circoscrizione Consolare in cui detto coniuge
presta servizio) 12
b) Nel caso di personale senza il coniuge
o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal
Tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli minori 12
c) Per la cura e l'assistenza dei figli
minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del
coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro ed a
carico, che possono essere assistiti soltanto nella sede richiesta 6
d) Per ogni figlio a carico 2
TITOLI
a) Per l'inclusione nella graduatorie di
merito in pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di
appartenenza compresi i concorsi per la destinazione all'estero 3
b) per ogni diploma universitario
conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso
al ruolo di appartenenza 3
c) per ogni corso di perfezionamento
post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli
statuti ovvero dal D.P.R. N. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90(artt.
4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione
fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente per ogni corso 3
(è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)
d) per l'inclusione nella graduatoria di
merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello o area
superiore a quello di appartenenza (esprimibile solo dal personale ATA da
parte dei collaboratori amministrativi) 12
e) per ogni inclusione nella graduatoria
di merito in pubblici concorsi ordinari per l' accesso al ruolodi livello
superiore a quello di appartenenza (concorso direttivo e ispettivo per i
docenti,concorso ispettivo per i dirigenti scolastici) 4
f) Diplomi di laurea, Dottorato di
ricerca, Specializzazioni conseguite in corsi almeno biennali
post-universitari previsti dagli Statuti delle Universita' statali o
libere riconosciute ovvero rilasciati da Istituti universitari statali o
pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito di
discipline attualmente insegnate dal docente 5
g) Per ogni corso di aggiornamento (anche
organizzato da Amministrazioni scolastiche o Istituti universitari
stranieri ma comunque certificati da competente Autorità consolare
italiana) 2
(fino ad un massimo di punti 4)
N.B. - Dei titoli di cui al precedente
punto a) e' valutabile uno solo - tutti gli altri titoli sono valutabili
solo se conseguiti dopo la destinazione all'estero ovvero non valutati ai
fini della suddetta destinazione.

Allegato B
TABELLA DI VALUTAZIONE
DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI D'UFFICIO DEL PERSONALE SCOLASTICO IN
SERVIZIO ALL'ESTERO
ANZIANITA' DI SERVIZIO
PUNTI
a) Per ogni anno di servizio di ruolo
all'estero, escluso l'anno in corso 4
b) Per ogni anno di servizio di ruolo
all'estero nella stessa sede di attuale servizio 2
c) Per ogni anno di servizio di
ruolo all’estero prestato in sede classificata come particolarmente
disagiata, escluso l’anno in corso, in aggiunta al punteggio
previsto dalle precedenti lettere a) e b) 5
d) Per il personale che abbia prestato
servizio all'estero in sede disagiata in aggiunta al punteggio previsto
dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno di servizio, escluso
l'anno in corso 4
e) Per il personale attualmente in
servizio all'estero in sede considerata disagiata, ma precedentemente
identificata "particolarmente disagiata", in aggiunta al
punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno
scolastico in cui la sede è stata classificata particolarmente disagiata 5
f) Per ogni anno di servizio di ruolo in
Italia 2 g) Per ogni anno di servizio pre-ruolo all'estero,
riconosciuto e valutato ai fini della carriera 1 h) Per ogni anno
di servizio pre-ruolo in Italia riconosciuto o riconoscibile e valutato ai
fini della carriera 0,50
N.B.: Non viene valutato il servizio
prestato in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza.
ESIGENZE DI FAMIGLIA
PUNTI
a) Per ricongiungimento al coniuge in
servizio presso altra sede estera (valido solo per trasferimento
nell'ambito della stessa Circoscrizione Consolare in cui detto coniuge
presta servizio) 12
b) Nel caso di personale senza il coniuge
o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal
Tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli minori 12
c) Per ogni figlio di età inferiore a
sei anni 4
d) Per ogni figlio di età superiore a
sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età, ovvero senza
limite, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro 3
e) Per la cura e l'assistenza dei figli
minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del
coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 6
N.B. L’età dei figli di cui ai
punti c) e d) si intende compiuta entro il 31 dicembre dell'anno solare
cui si riferisce il trasferimento.
TITOLI
a) Per l'inclusione nella graduatorie di
merito in pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di
appartenenza compresi i concorsi per la destinazione all'estero 3
b) per ogni diploma universitario
conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso
al ruolo di appartenenza 3
c) per ogni corso di perfezionamento
post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli
statuti ovvero dal D.P.R. N. 162/82, ovvero dalla legge
n.341/90(artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero
da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle discipline
attualmente insegnate dal docente per ogni corso 3
(è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)
d) per l'inclusione nella graduatoria di
merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello o area
superiore a quello di appartenenza (esprimibile solo dal personale ATA da
parte dei collaboratori amministrativi) 12
e) per ogni inclusione nella graduatoria
di merito in pubblici concorsi ordinari per l' accesso al ruolo di livello
superiore a quello di appartenenza (concorso direttivo e ispettivo per i
docenti, concorso ispettivo per i dirigenti scolastici) 4
f) Diplomi di laurea, Dottorato di
ricerca, Specializzazioni conseguite in corsi almeno biennali
post-universitari previsti dagli Statuti delle Universita' statali o
libere riconosciute ovvero rilasciati da Istituti universitari statali o
pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito di
discipline attualmente insegnate dal docente 5
g) Per ogni corso di aggiornamento (anche
organizzato da Amministrazioni scolastiche o Istituti universitari
stranieri ma comunque certificati da competente Autorità consolare
italiana) 2
(fino ad un massimo di punti 4)
N.B. - Dei titoli di cui al precedente
punto a) e' valutabile uno solo - tutti gli altri titoli sono valutabili
solo se conseguiti dopo la destinazione all'estero ovvero non valutati ai
fini della suddetta destinazione.

NOTA A VERBALE
Le parti contraenti concordano quanto
segue:
1) L’Amministrazione si impegna ad
allegare alla circolare di cui al p.4) dell’art. 1 del Contratto
Collettivo Integrativo per la mobilità del personale in servizio
all’estero:
- l’elenco dei posti vacanti e
disponibili per l’A.S. 2000/2001, noti alla data di trasmissione
della circolare medesima, nonché l’elenco dei posti non disponibili
per contenzioso in atto;
- l’elenco delle sedi classificate
come particolarmente disagiate;
- le modalità di ricorso ai mezzi di
tutela.
2) Successivamente alla sottoscrizione
del presente contratto, nel quadro delle materie oggetto della
contrattazione integrativa prevista dall’art.15 della sequenza
contrattuale 24 febbraio 2000, saranno anche definite le modalità di
utilizzazione annuale del personale della scuola in servizio all’estero
in sedi disattivate e/o non funzionanti per sopraggiunti motivi
intervenuti dopo l’inizio dell’anno scolastico. |