Oggetto: Decreto Legge 28
agosto 2000, n.240
Si fa seguito alle
istruzioni già impartite con CC.MM. nn.205 e
206 del 30 agosto 2000, per fornire ulteriori
direttive e chiarimenti in ordine ad alcune problematiche connesse al
corretto svolgimento del presente anno scolastico in relazione alle
disposizioni di cui all’art.1 del decreto
legge 28 agosto 2000, n.240.
Dopo aver espletato le operazioni di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria di cui ai relativi Contratti Collettivi Decentrati a livello
nazionale e provinciale, le SS.LL., in presenza di graduatorie concorsuali
e/o scaglioni di graduatorie permanenti definitivamente approvati entro il
31 agosto 2000, procederanno alla copertura dei posti disponibili per le
assunzioni a tempo indeterminato - nella misura che sarà quanto prima
definita con Decreto del Presidente della Repubblica - con contestuale
assunzione di servizio del personale nominato e, successivamente, sui
posti residui procederanno all’individuazione degli aventi titolo alle
supplenze annuali e alle supplenze temporanee sino al termine delle
attività didattiche, tramite lo scorrimento delle medesime
graduatorie permanenti.
Quest’ultima operazione, ai sensi
dell’art.1, comma 1, ultimo capoverso, del citato D.L.n.240/2000, può
avvenire, anche sulla base di scaglioni di graduatoria non definitivi,
sulla base cioè di graduatorie di fascia che, sia pure in attesa
dell’espletamento delle procedure di sessione riservata di abilitazione
di cui all’O.M.n.33/2000, siano tuttavia già verificate e integrate a
seguito dei reclami e dei provvedimenti adottati in sede di autotutela da
parte delle SS.LL.. Lo scorrimento dei predetti scaglioni riguarderà i
soli candidati che abbiano già pienamente superato la sessione riservata
di abilitazione; in tale fase rimarranno, pertanto, prive di efficacia le
posizioni di coloro che, pur inclusi nei predetti scaglioni secondo le
disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2000, non hanno ancora conseguito
l’abilitazione ovvero le posizioni di coloro la cui abilitazione risulti
ancora gravata da riserva.
E’ evidente, pertanto che, per pervenire ad una gestione tempestiva ed
efficace delle operazioni predette, le SS.LL. avranno cura di accelerare
al massimo sia le operazioni di rettifica ed integrazione degli scaglioni
in questione sia le procedure relative all’espletamento delle sessioni
di abilitazione ancora da definire ai sensi dell’O.M.n.33/2000.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art.1, comma 5, del citato D.L.
240/2000 - intese ad assicurare, in funzione del prioritario diritto
all’istruzione, la massima continuità didattica agli allievi - sia per
le assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato si opererà
confermando, esclusivamente nell’ambito della medesima provincia, il
personale avente titolo per la posizione occupata nella relativa
graduatoria, sulla medesima sede su cui stia eventualmente prestando
servizio a titolo provvisorio secondo le istruzioni già impartite con la
C.M. n.206 del 30 agosto 2000.
Alle predette operazioni di conferma, che precedono le analoghe operazioni
di assunzione nei riguardi di personale non soggetto alla conferma
medesima, si dà luogo esclusivamente nei casi di identità tra il posto o
la cattedra su cui il personale sta prestando servizio a titolo
provvisorio e quello su cui ha titolo all’assunzione, salvaguardando
anche le aspettative degli aspiranti in relazione al posto o
cattedra loro spettante in base ai diritti di graduatoria; ciò
comporta che le conferme saranno disposte per
posti con pari orario settimanale e pari
durata a quello spettante.
Nei casi, invece, in cui non sia possibile procedere alle assunzioni in
ruolo con immediata presa di servizio del relativo personale, in quanto le
graduatorie concorsuali e/o permanenti di cui sopra non risultino
approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2000, le SS.LL. effettuate
le operazioni di sistemazione del personale di ruolo, disporranno
direttamente le assunzioni a tempo determinato, anche sulla base degli
scaglioni di graduatorie non definitivi, per la copertura di tutti i posti
disponibili, sia destinati alle assunzioni in ruolo che alle supplenze con
le medesime modalità e criteri precedentemente illustrati.
Non appena approvate definitivamente, entro il 31 marzo 2001, le relative
graduatorie concorsuali e/o permanenti finalizzate alle assunzioni a tempo
indeterminato, si procederà alle conseguenti immissioni in ruolo con
effetti giuridici dal 1°settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1°settembre
2001.
Si richiama l’attenzione sul fatto che, per quanto riguarda la scuola
secondaria, le operazioni precedentemente descritte non devono
necessariamente attendere la contemporanea situazione operativa per tutte
le classi di concorso ma le SS.LL. possono via via procedere quando si
verifichi lo stato di operatività per insegnamenti ricondotti al medesimo
ambito disciplinare ovvero a gruppi affini di materie.
Per la gestione delle ore di insegnamento disponibili in classi
collaterali e non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, si
confermano le apposite istruzioni già impartite al riguardo dall’art.11
dell’O.M.n.208 del 30 aprile 1998; gli spezzoni di ore non superiori a
sei ore settimanali che non siano stati utilizzati per la costituzione di
cattedre-orario rimangono, pertanto, nella gestione dei dirigenti
scolastici che dispongono per la loro definitiva copertura per l’anno
scolastico in corso, attribuendoli, nei casi previsti, al personale di
ruolo già in servizio, sia per completamento dell’orario obbligatorio,
sia come incarico aggiuntivo e infine, provvedendo all’attribuzione
delle relative supplenze temporanee sino al termine dell’attività
didattiche in base alle nuove graduatorie di istituto - che saranno quanto
prima disponibili sia pure con riguardo ai soli candidati inclusi nelle
graduatorie permanenti - in sostituzione dell’eventuale
personale nominato a titolo provvisorio secondo le indicazioni della C.M.
n.206/00.
La procedura automatizzata per la predisposizione del piano di
individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione per
l’attribuzione delle supplenze annuali e temporanee sino al termine
delle attività didattiche in base alle graduatorie permanenti, prevista
dall’art.3 del Regolamento sulle supplenze al personale docente ed
educativo approvato con D.M.25 maggio 2000, n.201, non è operativa per il
presente anno scolastico in relazione ad una gradualità di attuazione già
affermata nell’art.9, comma 1, del precitato Regolamento.
Le SS.LL. disporranno, pertanto, le convocazioni degli aspiranti inseriti
nelle graduatorie permanenti ai fini del conseguimento delle predette
supplenze secondo le consuete modalità operative già illustrate
nell’O.M.n.371 del 29 dicembre 1994 e nelle annuali Circolari di inizio
anno scolastico, assicurando la massima pubblicità preventiva del
calendario delle operazioni da cui risulti il quadro complessivo delle
disponibilità al momento risultanti. Le SS.LL., inoltre, provvederanno
autonomamente alla fissazione di termini e modalità per la presentazione
da parte degli aspiranti di un modello di delega a terzi ovvero per
l’accettazione preventiva del rapporto di lavoro a tempo determinato.
La inapplicabilità della procedura di cui al predetto art. 3 del
Regolamento sulle supplenze al personale docente ed educativo comporta
anche analoga inapplicabilità, limitatamente al corrente anno scolastico,
delle sanzioni connesse alla rinuncia alla proposta di assunzione a tempo
determinato formulata in base alla graduatorie permanenti di cui
all’art.8 del Regolamento medesimo. Nei casi, pertanto, in cui
l’aspirante sia destinatario di più proposte di assunzione per diversi
insegnamenti, le eventuali rinunce sono prive di effetti sanzionatori;
rimane comunque fermo il vincolo, contenuto nelle precedenti disposizioni
in materia, per cui l’aspirante che abbia accettato una proposta di
assunzione relativa ad una supplenza annuale non ha più titolo ad altre
proposte di assunzione per altre graduatorie permanenti anche se relative
ad altri ordini e gradi di istruzione.
In relazione a specifiche problematiche ed a quesiti pervenuti si
precisa, inoltre:
-
a) anche il
personale docente privo di titolo di specializzazione che nell’anno
scolastico precedente abbia prestato servizio quale supplente annuale
o supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche su
posti di sostegno, ha titolo a usufruire dei provvedimenti di conferma
a titolo provvisorio sui medesimi posti di sostegno, ove disponibili,
secondo le disposizioni di cui alla C.M. n. 206/00. Ovviamente nelle
fasi di assunzione a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato
con carattere definitivo per l’anno scolastico in corso, le
assunzioni per la copertura dei posti di sostegno - secondo il
principio generale enunciato all’art.1, comma 3, del regolamento
sulle supplenze al personale docente ed educativo emanato con D.M.
n.201 del 25.5.2000 - riguarderanno i soli aspiranti in possesso del
prescritto titolo di specializzazione e, pertanto, il personale privo
di tale titolo non potrà ottenere definitiva conferma sui posti di
sostegno sui quali stia eventualmente prestando servizio a titolo
provvisorio ove nelle graduatorie dell’istituto in cui si verifica
la disponibilità del posto vi siano aspiranti forniti del prescritto
titolo di specializzazione.
-
b) l’utilizzazione
delle graduatorie di circolo e di istituto vigenti nell’anno
scolastico 1999/2000, per la quale sono state fornite istruzioni con
la C.M. n.206/00, avviene secondo le posizioni di graduatoria
risultanti all’inizio del predetto anno scolastico e, quindi, non
tenendo conto degli eventuali declassamenti di posizione avvenuti nel
corso del precedente anno scolastico in applicazione delle sanzioni
previste dall’O.M.n.371/94 nei casi di rinuncia alle proposte di
assunzione.
-
c) Ai
sensi delle disposizioni di cui al comma 5 dell’art.401 del Testo
Unico approvato con decreto legislativo 16.4.1994, n.297, così come
sostituito dal comma 6 dell’art.1 della legge 3.5.1999, n.124, le
graduatorie permanenti sono utilizzate soltanto dopo l’esaurimento
delle graduatorie nazionali di cui alla legge 6.10.1988, n.426, e
delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge
20.5.1982, n.270. Le relative proposte di assunzione sono formulate
con precedenza nei riguardi dei candidati eventualmente inclusi nelle
graduatorie predette secondo l’ordine di graduatoria con cui
figurano nelle graduatorie medesime.
-
d) Le
operazioni di assunzione a tempo indeterminato per la classe di
concorso di Strumento Musicale nella scuola media possono essere
immediatamente disposte, tenuto conto che per tale classe di concorso
il contingente di posti utili a tal fine risulta già determinato con
D.M.n.104 dell’8 aprile 2000.
Si richiama, infine,
l’attenzione sul divieto posto dalla normativa vigente allo spostamento
del personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’attività
didattica che, per l’anno scolastico in corso, con riferimento alle
regioni che iniziano più tardi, è fissato per l’11 ottobre 2000.
Tale divieto di spostamento è previsto per il personale destinatario
delle procedure di utilizzazione e per il personale che all’atto
dell’assunzione a tempo indeterminato si trovi già in servizio, sia con
contratto a tempo indeterminato per lo stesso tipo di posto o altro tipo
di posto nella stessa o in altra provincia, sia con contratto di durata
annuale o sino al termine delle attività didattiche con trattamento
economico intero. Per il personale in questione, fatti salvi gli effetti
giuridici della nuova assunzione a tempo indeterminato che decorrono dal 1°settembre
2000, il raggiungimento della sede avverrà con effetto 1°settembre 2001,
con eccezione del personale con contratto sino al termine delle attività
didattiche per il quale il raggiungimento della sede e i relativi effetti
economici avverranno dal 1°luglio 2001.
Il personale con contratto di supplenza temporanea a titolo provvisorio ai
sensi delle istruzioni di cui alla citata C.M.n.206/00 è comunque
sostituito dal personale avente titolo alle utilizzazioni e alle
assunzioni con presa di servizio immediata, secondo le disposizioni
precedentemente impartite.
Per quanto concerne il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, si
ritiene utile fornire specifiche, ulteriori istruzioni in ordine ad alcune
problematiche ed ai quesiti pervenuti, di seguito evidenziati:
-
In caso di
graduatorie di istituto prive di aspiranti, i dirigenti scolastici
conferiranno supplenze temporanee, utilizzando le graduatorie di
circoli o di istituti viciniori, ove possibile, del medesimo tipo e
nell’ordine: distretto, distretti viciniori nell’ambito dello
stesso comune, comune, comuni viciniori; in subordine, in caso di
esaurimento delle predette graduatorie, utilizzando le graduatorie
provinciali, secondo modalità da concordare con il Provveditore agli
Studi competente.
Nell’ipotesi di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali,
per il profilo di collaboratore scolastico, prima di rivolgersi ai
centri territoriali per l’impiego, i dirigenti scolastici
conferiranno le nomine temporanee a coloro che si sono dimessi prima
della maturazione del 120° giorno di lavoro, per non perdere
l’anzianità nelle liste di collocamento o che siano stati
licenziati o infine che nell’anno scolastico 1999/2000 ,abbiano
prestato servizio nella stessa scuola per almeno 30 giorni.
-
Non si dà luogo
a conferma o nomina temporanea su posti disponibili per il profilo di
direttore dei servizi generali e amministrativi che, in attesa della
relativa copertura con personale di ruolo, sono sostituiti con le
modalità di cui all’art.51 del C.C.N.I..
Qualora non sia possibile provvedere secondo dette procedure , per il
corrente anno scolastico, i dirigenti scolastici sono autorizzati a
conferire le supplenze temporanee agli aspiranti inclusi nelle
graduatorie permanenti.
-
Le riserve di posti
in favore di categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68,
e la riserva del 30% a favore degli addetti ai lavori socialmente
utili di cui alla legge 17 maggio 1999, n.144 non si applicano per il
conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie
di circolo o di istituto.
Con successivo
provvedimento saranno diramate istruzioni per le operazioni di assunzione
in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle
attività didattiche, e per l’integrazione ed aggiornamento delle
graduatorie provinciali ad esaurimento del personale appartenente al
profilo professionale di collaboratore scolastico, a norma dell’art.1,
comma 6 del Decreto Legge 28 agosto 2000 n.240.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la
presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche rappresentando,
altresì, che la stessa viene diffusa anche attraverso la
rete Intranet.
Il Ministro
De Mauro
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