|
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9
maggio 1989, n. 168;
Visto il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la
legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l'articolo 4, comma 2;
Vista la
legge 15 maggio 1997, n. 127 ed, in particolare, l'articolo 17, comma 117;
Vista la
legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi
universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1;
Visto il
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
Visto il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'articolo
39, comma 5;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in
particolare, l'articolo 46;
Visto il
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n. 353;
Vista la
legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio
1999, n. 17;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la
legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuta la
necessità di definire le modalità ed i contenuti della prova di ammissione
alle Scuole di specializzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)
della suindicata legge n. 264/1999;
DECRETA
Art. 1
1. Per l'accesso
alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'anno
accademico 2002/2003, ciascuna Università emana il relativo bando di
ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito per ogni
classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.
2. L'esame
consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna Università,
integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun indirizzo,
consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui
una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta
quesiti, venti si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e
trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni
indirizzo il candidato può richiedere l'iscrizione per una o più classi di
abilitazione.
3. I quesiti
vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
18/11/1998, n. 270, che ogni singola Scuola affigge al proprio albo,
nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati
alle discipline oggetto della Scuola di specializzazione, discipline il
cui elenco viene allegato al bando.
4. Per lo
svolgimento della prova, di cui al comma 2, è assegnato un tempo di
quarantacinque minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e un
tempo di ottanta minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad
ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.
5. La prova
scritta si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente
calendario:
- Indirizzo
Economico giuridico 2 settembre 2002
-
Indirizzo Arte e disegno 3 settembre 2002
-
Indirizzo Musica e spettacolo 4 settembre 2002
-
Indirizzo Scienze motorie 5 settembre 2002
-
Indirizzo Sanitario e della prevenzione 6 settembre 2002
-
Indirizzo Lingue straniere 9 settembre 2002
-
Indirizzo Scienze naturali 10 settembre 2002
-
Indirizzo Fisico informatico matematico 11 settembre 2002
-
Indirizzo Linguistico letterario 12 settembre 2002
-
Indirizzo Scienze umane 13 settembre 2002
-
Indirizzo Tecnologico 17 settembre 2002
6. Per la
valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai
competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:
– per ciascuna
classe di abilitazione la commissione ha a disposizione cento punti,
quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2,
trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda
prova di cui al comma 7;
– i titoli
valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:
a) titoli di
studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:
-
dottorato di ricerca 3 punti;
- seconda
laurea 2 punti;
- diploma
di scuola di specializzazione 2 punti;
- altri
titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento, assegno di
ricerca, borsa di studio post dottorato, borsa di studio) fino a 3
punti;
b) voto di
laurea prescritta per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:
- voto di
laurea fino a 90/110 0 punti
- voto di
laurea da 91 a 100/110 2 punti
- voto di
laurea da 101 a 105/110 4 punti
- voto di
laurea da 106 a 107/110 5 punti
- voto di
laurea di 108/110 6 punti
- voto di
laurea di 109/110 7 punti
- voto di
laurea di 110/110 8 punti
- voto di
laurea di 110/110 e lode 10 punti.
c) votazione
media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della
laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:
- voto
medio minore o uguale a 21 0 punti
- voto
medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24 1 punto
- voto
medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27 2 punti
- voto
medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 4 punti
- voto
medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 6 punti
- voto
medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 7 punti
- voto
medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 8 punti
- voto
medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 9 punti
- voto
medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30 10 punti.
d) voto di
diploma delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche (Isia), degli Istituti Superiori di Educazione
Fisica prescritti per l'ammissione, nonché voto di laurea afferente
alla classe 33 di cui al D.M. 4 agosto 2000, fino ad un massimo di 10
punti:
voto di
diploma fino a 90/110 0 punti
voto di
diploma da 91 a 100/110 2 punti;
voto di
diploma da 101 a 105/110 4 punti;
voto di
diploma da 106 a 107/110 5 punti;
voto di
diploma di 108/110 6 punti;
voto di
diploma di 109/110 7 punti;
voto di
diploma di 110/110 8 punti;
voto di
diploma di 110 e lode/110 10 punti.
e) votazione
media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del
diploma o della laurea secondo il seguente schema e fino ad un massimo
di 10 punti:
voto
medio minore o uguale a 21 0 punti;
voto
medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24 1 punto;
voto
medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27 2 punti;
voto
medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 4 punti;
voto
medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 6 punti;
voto
medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 7 punti;
voto
medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 8 punti;
voto
medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 9 punti;
voto
medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30 10 punti.
f) voto di
diploma dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati prescritti per l'ammissione, fino ad un massimo di 10
punti:
voto di
diploma fino a 6/10 0 punti;
voto di
diploma tra 7 e 8/10 2 punti;
voto di
diploma di 9/10 4 punti;
voto di
diploma di 10/10 8 punti;
voto di
diploma di 10 e lode/10 10 punti.
g) votazione
media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del
diploma, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:
voto
medio minore o uguale 6,99/10 0 punti;
voto
medio tra 7 e 7,99/10 2 punti;
voto
medio tra 8 e 8,99/10 4 punti;
voto
medio tra 9 e 9,99/10 8 punti;
voto
medio 10/10 10 punti.
7. La seconda prova
è determinata dal bando e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato
scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed è valutata dalla commissione in
trentesimi. Per ogni classe di abilitazione è ammesso alla seconda prova
un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla
base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli
stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Per l'indirizzo
dell'Arte e del Disegno la seconda prova consiste in un elaborato grafico
ad eccezione per le classi di concorso a cui è possibile accedere anche
con diplomi di laurea conseguiti in corsi di studio i cui ordinamenti non
prevedono l'acquisizione di abilità e competenze grafiche.
8. Vengono
ammessi alla Scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che
risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla
commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati
nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.
9. Qualora
alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una graduatoria
e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti
inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei
posti residui si procede, per ogni indirizzo della Scuola, alla redazione
di un'unica graduatoria. Detta graduatoria è formata dai candidati che
nelle singole classi di abilitazione comprese nell'indirizzo seguono i già
ammessi ed è utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel
bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per
una classe di abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il
candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.
Art. 2
1. I bandi di
concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte
le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina
delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai
sensi della legge n. 241/1990.
2. I bandi di
concorso definiscono inoltre le modalità di trasferimento dei candidati da
una Scuola all'altra previa intesa tra le medesime Scuole e le modalità
relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei
candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della
prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui
candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non
diversamente disposto dagli Atenei.
IL MINISTRO
Letizia Moratti |