Oggetto: Artt. 19, 21, 23, 24, 27, 28, 51 e 71 del C.C.N.L. del personale del
comparto Scuola - Perplessità interpretative.
Le organizzazioni sindacali in indirizzo hanno avuto
modo di rappresentare allo scrivente Gabinetto la sussistenza a livello territoriale di
taluni casi di divergenze interpretative in ordine a clausole del recente CCNL per il
comparto Scuola.
Secondo quanto segnalato, costituiscono particolarmente oggetto di perplessità le
disposizioni che regolano le seguenti materie:
- Modalità di fruizione delle ferie da parte del
personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato (art. 19).
Come è noto, per effetto dellentrata in vigore dellart. 19 del C.C.N.L., il periodo di ferie retribuite dei
dipendenti di cui trattasi va computato non più ad un anno solare ma ad anno scolastico.
In mancanza di apposite disposizioni per la disciplina della fase transitoria, è
da ritenersi, in analogia a quanto transitoriamente stabilito dallart. 23 ultimo comma, del C.C.N.L. con riguardo alle assenze
per malattia, che il nuovo regime si applica solo al periodo di ferie successivo alla data
di stipulazione del contratto, vale a dire con riferimento allarco temporale 1
settembre 1995 - 31 agosto 1996.
Le ferie effettuate in precedenza non dovranno quindi essere prese in
considerazione ed i dipendenti in parola, qualora già in servizio nel corso
dellanno 1995, a decorrere dalla predetta data del 1 settembre dello stesso anno e
fino al 31 agosto 1996, hanno diritto, giusta quanto previsto dal predetto art. 19, comma 2, del C.C.N.L., ad un periodo annuale di
ferie di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dallart. 1,
comma 1, lettera a), della legge n. 937/77.
- Permessi retribuiti (art. 21 comma 2), per ciò che concerne la procedura per la
concessione di permessi per "particolari motivi personali o familiari debitamente
documentati".
Al riguardo, si esprime lavviso che i permessi in questione vanno richiesti
allorgano competente a concederli (Capo dIstituto per il personale docente ed
ATA, Provveditore agli Studi per i Capi dIstituto) con apposita domanda motivata, e
debitamente documentata, con specificazione dei relativi giorni di fruizione. Ovviamente,
in caso di oggettive difficoltà, la documentazione può essere acquisita anche
successivamente.
La concessione del permesso va comunicata tempestivamente allinteressato e
formalizzata con atto dellorgano competente.
- Assenze dal servizio per malattia (art. 23), per quanto attiene specificamente:
- a) al controllo della malattia;
- b) alle assenze per visite mediche, prestazioni
specialistiche ed accertamenti diagnostici;
- c) alleventuale obbligo di invio degli atti per la
registrazione alle competenti Ragionerie Provinciali dello Stato.
Relativamente alla questione sub lett. a), si fa presente
che, con nota illustrativa prot. n. 2870 del 27.7.1995, lARAN ha avuto modo di
esplicitare quanto segue: "larticolo 21, comma 10, del CCNL (per il comparto
Ministeri) abilita... lAmministrazione a disporre il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente fin dal primo giorno di assenza, controllo che
lAmministrazione stessa svolgerà sulla base delle proprie esigenze funzionali e
organizzative".
Poiché la disposizione contenuta nel menzionato art. 21, comma 10, del C.C.N.L.
del comparto Ministeri è del tutto analoga a quella di cui allart. 23, comma 11 del C.C.N.L. relativo al comparto Scuola,
lorientamento come sopra manifestato dallARAN è da ritenersi valido anche con
riguardo alle assenze per malattia del personale scolastico.
Circa la problematica sub precedente let. b), si riporta qui di seguito quanto
precisato in proposito dalla summenzionata Agenzia per la Rappresentanza Negoziale con
foglio prot. n. 1172 del 15.2.1996: "Nei casi di assenze per visite mediche,
prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia dimostratamente
possibile effettuarli al di fuori dellorario di servizio, il dipendente può
usufruire del trattamento di malattia da documentare con lesibizione di
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel
caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata
dellorario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre
che dellassenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico
accessorio, anche di un permesso a recupero.
Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per
malattia".
Tale orientamento, espresso dallARAN con riguardo ai dipendenti del comparto
Ministeri, è da ritenersi valido anche in relazione alle assenze per i suddetti motivi
del personale del comparto Scuola. Ovviamente, nel caso di fruizione del trattamento ex
art. 23 del C.C.N.L., il dipendente ha diritto ad assentarsi per il tempo strettamente
necessario alleffettuazione della prestazione sanitaria, ivi compresi i giorni
eventualmente richiesti per il viaggio.
Relativamente infine al punto sub let. c), si ritiene che, salvo eventuali
successive disposizioni in ordine alle categorie di provvedimenti da sottoporre al
controllo preventivo di Ragioneria, debbano continuare ad essere sottoposti al controllo
di cui trattasi solo gli atti concessivi di periodi di assenza dal servizio che comportino
riduzioni del trattamento economico spettante al dipendente.
- Aspettativa per motivi di famiglia e di studio
(art. 24), per quanto attiene in particolare
allespressione "motivi di studio e di ricerca" contenuta nel secondo comma
dellart. 24 del C.C.N.L.
Al riguardo, si rappresenta come in tale espressione debba ricomprendersi, ad
avviso dello scrivente, qualunque situazione meritevole di apprezzamento e di tutela in
quanto attinente al miglioramento ed ampliamento, anche in relazione allattività
distituto, della preparazione professionale del dipendente.
- Formazione ed aggiornamento (art. 28), per la parte relativa ai permessi retribuiti nel
caso di iniziative autorizzate dallAmministrazione.
Lart. 28, comma 11, del C.C.N.L. del
comparto scuola prevede che il personale docente possa usufruire di cinque giorni, nel
corso dellanno scolastico, per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento
autorizzate dallAmministrazione con lesonero dal servizio, previa sostituzione
ai sensi della disciplina vigente.
Si rileva al riguardo che lart. 82 del
medesimo C.C.N.L. ha disapplicato lart. 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 che, al
comma 1, vincolava espressamente lesonero per la partecipazione alle attività di
aggiornamento alla possibilità di sostituire personale esonerato con personale in
servizio. Con particolare riferimento ai docenti degli istituti e scuole di istruzione
secondaria, si richiama lattenzione sullattuale vigenza del disposto di cui
allart. 14, comma 12, del predetto D.P.R. e sulla circolare attuativa n. 266 del 23
settembre 1989. Questultima prevede, in via residuale, lattribuzione di
"supplenze temporanee" quando non sia possibile alcuna altra forma di
sostituzione tra quelle indicate nella circolare medesima.
Si evidenzia tuttavia al riguardo la necessità che lesonero con sostituzione
sia specificamente autorizzato dal Capo di istituto sulla base dei criteri fissati in
materia dalla contrattazione decentrata provinciale di cui allart. 5, comma 5, lettera d) del C.C.N.L. del comparto scuola
e di quelli stabiliti a livello di istituto e resi noti ai sensi dellart. 9, comma 3, lettera e) del medesimo C.C.N.L. nonché
delle risorse disponibili per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
- Obblighi di servizio del collaboratore scolastico
(art. 51), per la parte in cui è previsto che "Può,
infine, svolgere:... attività di supporto allattività amministrativa e
allattività didattica nonché ai servizi di mensa".
In proposito, si fa presente che, in assenza di specifiche modifiche del quadro
normativo concernente gli oneri in materia di istruzione (compresi quelli trasferiti agli
enti locali dal D.P.R. 24.7.1977, n. 616), resta attribuito agli enti medesimi, per quanto
riguarda i servizi di refezione scolastica, lonere di provvedere al confezionamento
dei pasti, alleventuale trasporto degli stessi e alla somministrazione agli alunni,
attraverso proprio personale o comunque mediante le forme di gestione eventualmente
attivate.
È del tutto evidente che il collaboratore scolastico statale, invece, è tenuto a
prestare, quale supporto alle attività indicate, la propria opera nei limiti generali
posti dal profilo professionale nonché nellambito delle competenze statali in
ordine alle singole attività scolastiche.
Pertanto, non potendo i compiti di "supporto alle attività amministrative,
scolastiche e di mensa" comprendere prestazioni spettanti ad altro personale o ad
altre amministrazioni, le competenze proprie del collaboratore scolastico statale,
rilevabili dal relativo profilo professionale, non possono che consistere, ad avviso dello
scrivente in mansioni connesse con laccompagnamento degli alunni, la sorveglianza,
lassistenza degli alunni portatori di handicap, nonché la pulizia dei locali
scolastici adibiti a mensa quando questa sia ubicata nelledificio scolastico.
- Fondo per il miglioramento dellofferta
formativa (art. 71), per la parte riguardante i
criteri per la determinazione del fondo distituto.
Al riguardo, si rammenta che appositi chiarimenti sono stati già forniti con le
CC.MM. n. 370 del 15/12/1995, n. 76 del 2/2/1996 e n. 124 del 29/2/1996, nel senso che in
base a quanto disposto dallart. 71 del C.C.N.L. le istituzioni scolastiche sono in
grado di conoscere, già prima dellassegnazione dei fondi, lentità degli
stanziamenti per il finanziamento del fondo distituto, utilizzando i parametri
previsti dalle lettere C1 e C2 del medesimo art. 71 e
cioè: moltiplicando lire 1.000 per allievo e per il numero delle ore settimanali di
lezione previste dallordinamento per le singole classi e lire 240.000 per ciascuna
unità di personale risultante dallorganico distituto.
- Certificazione della frequenza alle iniziative di
formazione e aggiornamento
La certificazione delle ore di effettiva frequenza delle iniziative di formazione e
aggiornamento deve essere attestata dal direttore del corso, qualora tale figura sia
prevista dal decreto istitutivo delliniziativa, ovvero, per le attività che si
svolgono nella singola scuola, dal Capo di istituto.
Considerato che lart. 27 del C.C.N.L. del
comparto scuola prevede tra i requisiti per la progressione ordinaria di carriera
esclusivamente la partecipazione alle iniziative di aggiornamento e di formazione per un
determinato numero di ore, non assume a tale fine alcun rilievo leventuale
superamento di prove di verifica, ove contemplate dalliniziativa medesima.
- Progressione di carriera per il personale impiegato
in compiti diversi da quelli di istituto
Il comma 2, ultimo periodo, dellart. 27 del
C.C.N.L. stabilisce che i periodi trascorsi nello svolgimento di compiti diversi da quelli
di istituto, per i quali le leggi vigenti e le norme contrattuali prevedano la valutazione
come servizio effettivo, sono considerati utili di per sè ai fini della progressione
professionale. Ne discende che, in proporzione alla durata dei periodi trascorsi nelle
posizioni di cui trattasi, non sono tenuti a partecipare allattività di formazione,
ai fini della progressione di carriera, coloro che si trovino nelle posizioni medesime,
quali ad esempio il personale che fruisce di esonero sindacale, il personale utilizzato in
compiti connessi con la scuola, di cui allart. 456 del decreto legislativo n.
297/1994, il personale esonerato dallinsegnamento per lo svolgimento di incarichi
temporanei previsti dallart. 453 del D.L.vo n. 297/1994, il personale collocato
fuori ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri ai sensi dellart. 626 del D.L.vo
n. 297/1994, il personale comandato presso gli IRRSAE, il CEDE e la BDP, a norma
dellart. 294 del D.L.vo n. 297/1994, il personale collocato fuori ruolo perché
dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, di cui allart. 23, comma 5, del C.C.N.L..
Detto personale può comunque chiedere di partecipare alle iniziative di
aggiornamento e di formazione, ai sensi di quanto previsto dal punto 7 della C.M. n. 376
del 23.12.1995.
- Partecipazione ad iniziative di aggiornamento e
formazione da parte del personale direttivo
Il personale direttivo ha titolo al compenso aggiuntivo previsto dalla tabella D/1,
allegata al C.C.N.L. del comparto Scuola, per la partecipazione ad attività di formazione
e aggiornamento che si svolgano in aggiunta allorario di servizio settimanale (art. 33 C.C.N.L. comparto scuola).
Le modalità di tale partecipazione in aggiunta allorario
dobbligo o con esonero dalle normali attività di istituto sono determinate
sulla base dei criteri definiti nella contrattazione decentrata di cui allart. 5,
comma 4, lettera e) e comma 5, lettera d) del C.C.N.L. del comparto scuola.
- Partecipazione alle iniziative di aggiornamento e
formazione da parte del personale A.T.A.
In relazione a quanto previsto dallart. 28,
comma 13 del C.C.N.L. del comparto scuola, si rileva che la partecipazione alle
iniziative di aggiornamento da parte del personale A.T.A. avviene nel limite delle 20 ore
annue e nellambito dellorario di lavoro. Qualora tali attività avvengano al
di fuori dellorario di servizio, il personale ha diritto al recupero delle ore
effettuate oltre lorario di lavoro.
Qualora, ai fini dellattuazione dei profili professionali, sia necessaria la
partecipazione ad attività di formazione oltre le 20 ore annue, il personale ha titolo al
compenso per attività aggiuntive o al recupero delle ore effettuate.
Si richiama anche per tale personale la necessità che lautorizzazione del
Capo di istituto venga adottata nellambito dei criteri definiti nella contrattazione
decentrata a livello provinciale di cui allart. 5,
comma 5, lettera d) del C.C.N.L. del comparto scuola.
La presente circolare è stata concordata con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Ministero del
Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. |